F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 232/AA del 06/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARRUCCI – AC GIOVANI FUCECCHIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 255 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Nilo MARRUCCI e della società A.C. GIOVANI FUCECCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NILO MARRUCCI, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C. Giovani Fucecchio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere chiesto all’arbitro della gara del Campionato Giovanissimi B Fucecchio – Olimpia del 7.4.2018 di poter provvedere direttamente al versamento dell’ammenda che lo stesso direttore di gara gli aveva segnalato sarebbe stata inflitta in conseguenza dell’organizzazione di una festa dei piccoli calciatori, a fine partita, davanti agli spogliatoi;

 

A.C. GIOVANI FUCECCHIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al signor Nilo Marrucci;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nilo MARRUCCI e dal Sig. Benedetto VAIANI, in qualità di Presidente, per conto della società A.C. GIOVANI FUCECCHIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Nilo MARRUCCI e di € 40,00 (quaranta/00) di ammenda per la società A.C. GIOVANI FUCECCHIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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