F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 15/AA del 10/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD POLISPORTIVA TECCHIENA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al comportamento posto in essere dal Sig. Stefano PADOVANI, all’epoca dei fatti tesserato come responsabile del Settore Giovanile della suddetta società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo COLLALTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TECCHIENA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.