F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 20/AA del 12/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CITARELLA A. – CITARELLA G. – D’AURIA – FERRENTINO – ASD SPORTING GIRLS NOCERINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA, Federica D’AURIA, Vincenzo FERRENTINO e della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANNA ROSA CITARELLA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione delle seguenti gare: Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina  del 26.11.2017; ASD Sporting Girls Nocerina – Comprensorio Casalnuovese del 3.12.2017, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE CITARELLA, nella qualità di Presidente all’epoca dei fatti della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice Dorland Leigh Rachel e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle seguenti gare: Napoli Soccer Women – ASD Sporting Girls Nocerina del 29.10.2017; ASD Sporting Girls Nocerina – Femminile Pontecagnano del 19.11.2017; Le Streghe BN - ASD Sporting Girls Nocerina del 26.11.2017; ASD Sporting Girls Nocerina – Comprensorio Casalnuovese del 3.12.2017; ASD Sporting Girls Nocerina – Villaricca Calcio del 17.12.2017 e ASD Sporting Girls Nocerina – Afro Napoli United del 21.01.2018, valevoli per il campionato Regionale Femminile;

 

FEDERICA D’AURIA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: ASD Sporting Girls Nocerina - Villaricca del 17.12.2017, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

VINCENZO FERRENTINO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Sporting Girls Nocerina, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della predetta società in occasione della gara: ASD Sporting Girls Nocerina – Afro Napoli United del 21.1.2018, valevole per il Campionato di Regionale Femminile, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, Dorland Leigh Rachel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la predetta partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Anna Rosa CITARELLA, Giuseppe CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA, Federica D’AURIA e Vincenzo FERRENTINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per la Sig.ra Anna Rosa CITARELLA, quattro mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CITARELLA, due giornate di squalifica per la Sig.ra Federica D’AURIA, due mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRENTINO, e di quattro punti di penalizzazione e € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING GIRLS NOCERINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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