F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 15/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GARGIULO – ROSSINI – TALPA – ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 842 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI, Fabio TALPA e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FEDERICO GARGIULO, all’epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 S.G.S, nonché dell’art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

 

FEDERICO ROSSINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S. nonchè dell’art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non aver tesserato in favore della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, categoria Juniores Regionale, dopo le dimissioni del tecnico Davide Abbate, in occasione della s.s. 2017-2018, nonché dopo l’esonero del tecnico Luciano Rossini, in occasione della s.s. 2018-2019, altro allenatore iscritto al Settore Tecnico, consentendo e non impedendo ai collaboratori della gestione sportiva, sigg. Talpa Fabio e Gargiulo Federico, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca, categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 durante le gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

 

FABIO TALPA, all’epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 s.s. 17-18 e 18-19 S.G.S, nonché dell’art. 23 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della società ASD Roccasecca categoria Juniores Regionale, s.s. 17-18 e 18-19 in occasione delle gare ufficiali, eludendo la normativa federale;

 

A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico GARGIULO, Federico ROSSINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO e Fabio TALPA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Federico GARGIULO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Federico ROSSINI, due mesi di inibizione per il Sig. Fabio TALPA e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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