F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 22/AA del 15/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COPPOLA – POTENZA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1309 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Mario COPPOLA e della società POTENZA CALCIO S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO COPPOLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “facebook” e riportato in data 23/05/2019 sulle testate giornalistiche online “www.tuttocalciocatania.com” e “www.calcioweb.eu”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale e, in particolare, dell’arbitro della gara Catania - Potenza disputata in data 22/05/2019 e valevole per i play off di Lega Pro, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti con riferimento all’esito finale del citato incontro;

 

POTENZA CALCIO S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Coppola Mario;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario COPPOLA e dalla società POTENZA CALCIO S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda e 1 giornata di squalifica per il Sig. Mario COPPOLA e di € 1000,00 di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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