F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 15/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FALCHI – MICCIO – TEMPESTA – ASD M.A.R.R.A. S. FELICIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 983 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FALCHI, Eugenio MICCIO e Leonardo TEMPESTA e della società A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO FALCHI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D. per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A S.FELICIANO, partecipante al campionato di Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, al sig. TEMPESTA Leonardo soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

EUGENIO MICCIO, presidente della società A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A. S.FELICIANO, partecipante al campionato di Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, al sig. TEMPESTA Leonardo soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

LEONARDO TEMPESTA, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. M.A.R.R.A S.FELICIANO, partecipante al campionato Promozione Regione Umbria stagione sportiva 2018/2019, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO, in violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente MICCIO Eugenio ed ai tesserati FALCHI Francesco (tecnico) e TEMPESTA Leonardo (calciatore ed allenatore di fatto);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco FALCHI, Eugenio MICCIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO, e dal Sig. Leonardo TEMPESTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Francesco FALCHI, 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Eugenio MICCIO, 2 mesi e 20 giorni di squalifica per il Sig. Leonardo TEMPESTA e di € 300,00 di ammenda per la società

A.S.D. M.A.R.R.A. S. FELICIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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