F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 24/AA del 15/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANNOZZO – ASD VIS OLIMPIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1342 pfi 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Enrica PANNOZZO e della società A.S.D. VIS OLIMPIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ENRICA PANNOZZO, Presidente della società A.S.D. VIS OLIMPIA, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: DI MANNO Alessandro, RUOTOLO Antonio, RUBINO Kevin DI PERNA Luigi, CAPORICCIO Luca PROTA, Andrea PERNARELLA Mattia, SANTUCCI

Gabriele, ARDUINI Mereo, e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso della gara: A.S.D. VIS OLIMPIA – A.S.D. CHIARASTELLA del 13.01.2019 valevole per la categoria “Pulcini misti anno 2008/09”;

 

A.S.D. VIS OLIMPIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Enrica PANNOZZO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIS OLIMPIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per la Sig.ra Enrica PANNOZZO e di € 300,00 di ammenda per la società A.S.D. VIS OLIMPIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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