F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 55/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIORDANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1180 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIORDANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE GIORDANO, allenatore della Società ASD Atletico Palermo 2013 all’epoca dei fatti, categoria Giovanissimi regionali under 15, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito, in concorso con altri tesserati, di porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara di giovanissimi regionali under 15 girone B, Atletico Palermo 2013 – Città di Palermo del 2.12.2018, mediante l’impiego sotto falso nome, (tramite documento di identità del calciatore tesserato Campa Daniele iscritto in distinta ed assente), del calciatore tesserato con altra società, Scurato Matteo, all’uopo convocato dal predetto allenatore, eludendo in tal modo la normativa federale;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dal Sig. Giuseppe GIORDANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe GIORDANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.