F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 58/AA del 21/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PROVENZANO – MONTEROSI FC SSD ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 959 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Marina PROVENZANO e della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARINA PROVENZANO,  Amministratore Unico e Legale Rappresentante della MONTEROSI F.C. SSD A RL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito nella stagione sportiva 2018/2019 al Sig. Gabriele Passerini, allenatore di base iscritto all’albo del settore tecnico (codice 129.278) benché tesserato con la ASD Santa Maria delle Mole, di svolgere l’attività di match analyst in favore della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, militante nel campionato di serie D, e più precisamente in favore del Sig. Marco Mariotti tecnico della 1^ squadra della società MONTEROSI F.C. SSD A RL, società per la quale il Passerini non era tesserato;

 

MONTEROSI F.C. SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per al condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dalla Sig.ra Marina PROVENZANO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società MONTEROSI F.C. SSD A RL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Marina PROVENZANO e di €  400,00  (quattrocento/00)  di  ammenda  per  la  società MONTEROSI F.C. SSD A RL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

 

 

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