F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 59/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IACOVOLTA – FIORENTINI – ASD SAVIO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FIORENTINI, Marco IACOVOLTA e della società A.S.D. SAVIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

PAOLO FIORENTINI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. SAVIO S.R.L., all’epoca dei fatti: a) in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 38 e 40 lett. E) e Eb) (vigenti all’epoca dei fatti e oggi trasfusi negli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al  punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2016/2017, consentito o, comunque, non impedito al sig. Simone Ciciotti di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. SAVIO S.R.L. partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Marco Iacovolta, soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l’attività quale allenatore responsabile di detta squadra, per come da quest’ultimo confermato e risultante dalle distinte di gara; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o comunque non impedito che soggetti sforniti delle necessarie qualifiche e abilitazioni assumessero di fatto, condividendone la responsabilità, la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Under 15- Eccellenza organizzato dal C.R. Lazio, ovvero il sig. Riccardo Tempestini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale preparatore atletico e, in tale veste, tesserato per la società, e il sig. Marco Iacovolta, sprovvisto di qualsivoglia abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società quale dirigente accompagnatore; per come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, dalle verifiche sul campo di gioco effettuate dai collaboratori e dalle distinte di gara;

 

MARCO IACOVOLTA,  dirigente accompagnatore della A.S.D.  SAVIO  S.R.L all’epoca dei fatti: a) in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché al punto 2.1 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, del Settore Giovanile Scolastico per avere, nella stagione 2016/2017 assunto, in costanza tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad  albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione della squadra della A.S.D. SAVIO S.R.L., partecipante al Campionato Giovanissimi  Regionali Fascia B organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Simone Ciciotti per come confermato dal dirigente e risultante dalle distinte di gara; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F nonché al punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, assunto, in costanza tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione della squadra della A.S.D. SAVIO, S.R.L. partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Under 15-Eccellenza organizzato dal C.R. Lazio, condividendo la responsabilità tecnica della squadra, durante gli allenamenti e le gare di campionato, con il preparatore atletico sig. Riccardo Tempestini, per come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, dalle verifiche sul campo di gioco effettuate dai collaboratori e dalle distinte di gara;

 

A.S.D. SAVIO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alle quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dai Sig.ri Paolo FIORENTINI in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAVIO CALCIO e Marco IACOVOLTA;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato  osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FIORENTINI da scontarsi al termine dell’applicazione di eventuali sanzioni in corso di esecuzione, di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Marco IACOVOLTA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

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