F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 60/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOCCACCI – CARILLO – DE SANTIS – FRANGIPANE – LUCIANI – RAPANA’ – ASD TC PARIOLI – ASD SPORITNG HORNETS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1516 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter BOCCACCI, Marco CARILLO, Fabrizio DE SANTIS, Salvatore FRANGIPANE, Fabio LUCIANI, Angelo RAPANÀ e delle società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 e A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

VALTER BOCCACCI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST del 22/09/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987 del 06/10/2018; PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 13/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO del 20/10/2018; CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 27/10/2018;   T.C.   PARIOLI   FOOTBALL   42   –   ARANOVA   del   03/11/2018; CARBOGNANO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 10/11/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo. Nella gara VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 03/10/2018 il Dirigente Accompagnatore della T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 non è stato indicato;

 

MARCO CARILLO, all’epoca dei fatti oggetto della presente indagine, Presidente e legale rappresentante della Società T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito l’utilizzo del calciatore FRANGIPANE Salvatore, nelle fila della soc. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST del 22/09/2018; VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 03/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987 del 06/10/2018; PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 13/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO del 20/10/2018; CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 27/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – ARANOVA del 03/11/2018; CARBOGNANO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 10/11/2018, tutte

valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19;

 

FABRIZIO DE SANTIS, Presidente e legale rappresentante della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l’utilizzo del calciatore FRANGIPANE Salvatore, nelle fila della soc. SPORTING HORNETS ROMA, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO del 10/03/2018; FUTSAL ISOLA - SPORTING HORNETS ROMA del 13/03/2018; SPORTING HORNETS ROMA –   SPORTING   JUVENIA   del   17/03/2018;   TOPNETWORK   VALMONTONE   - SPORTING HORNETS ROMA del 24/03/2018 tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18;

 

SALVATORE FRANGIPANE, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 in relazione all’art. 22 comma 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver egli disputato, nelle fila della soc. SPORTING HORNETS ROMA, le gare: SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO del 10/03/2018; FUTSAL ISOLA - SPORTING HORNETS ROMA del 13/03/2018; SPORTING HORNETS ROMA – SPORTING JUVENIA del 17/03/2018; TOPNETWORK VALMONTONE - SPORTING HORNETS ROMA del 24/03/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, e nelle fila della soc. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, le gare: T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST del 22/09/2018; VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 03/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987 del 06/10/2018; PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 13/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO del 20/10/2018; CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 del 27/10/2018; T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – ARANOVA  del  03/11/2018;  CARBOGNANO  -  T.C.  PARIOLI  FOOTBALL  42  del 10/11/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19, senza averne titolo perché squalificato;

 

FABIO LUCIANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara TOPNETWORK  VALMONTONE  -  SPORTING  HORNETS  ROMA  del  24/03/2018,valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo;

 

ANGELO RAPANÀ, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO del 10/03/2018; FUTSAL ISOLA - SPORTING  HORNETS  ROMA  del  13/03/2018;  SPORTING  HORNETS  ROMA  – SPORTING JUVENIA del 17/03/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo;

 

A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Valter BOCCACCI, Marco CARILLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, Fabrizio DE SANTIS, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, Salvatore FRANGIPANE, Fabio LUCIANI e Angelo RAPANÀ;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Valter BOCCACCI, 15 giorni di inibizione per il Sig. Marco CARILLO, 60 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio DE SANTIS, 3 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore FRANGIPANE, 15 giorni di inibizione per il Sig. Fabio LUCIANI, 45 giorni di inibizione per il Sig. Angelo RAPANÁ, di 2 punti di penalizzazione e € 400 di ammenda per la società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL e di 2 punti di penalizzazione e € 200 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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