F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 02/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IACCINO – ASD ROGGIANO 1973

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico IACCINO e della società A.S.D. ROGGIANO 1973 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

DOMENICO IACCINO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Roggiano 1973, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del CGS, per non aver pagato all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

 

 

A.S.D. ROGGIANO 1973, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico IACCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROGGIANO 1973;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Domenico IACCINO e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda e punti 1 di penalizzazione per la società A.S.D. ROGGIANO 1973;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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