F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 61/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LA GRUTTA -MAIORINO – LA GROTTA – ASD SPORTING LUCANIA – ASDP REAL GRUMENTO – ASD ACS09

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1254 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giambattista LA GROTTA, Elena LA GRUTTA, Nicola MAIORINO e delle società A.S.D. SPORTING LUCANIA, A.S.D.P. REAL GRUMENTO e A.S.D. ACS’09 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIAMBATTISTA LA GROTTA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ACS' 09 in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND, ed in relazione all’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ACS'09 partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

ELENA LA GRUTTA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING LUCANIA in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND ed in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. SPORTING LUCANIA partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

NICOLA MAIORINO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.P. REAL GRUMENTO in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND ed in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. REAL GRUMENTO partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

A.S.D. ACS’09, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Giambattista LA GROTTA;

 

A.S.D. SPORTING LUCANIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Elena LA GRUTTA;

 

A.S.D.P. REAL GRUMENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Nicola MAIORINO;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giambattista LA GROTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACS’09, Elena LA GRUTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING LUCANIA e Nicola MAIORINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giambattista LA GROTTA, 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Elena LA GRUTTA, 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Nicola MAIORINO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACS’09, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING LUCANIA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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