F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 62/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PATISSO – FUSCO – ASD ASSO AVELLINO https://www.figc.it/media/98939/61-32-sexies-la-grutta-maiorino-la-grotta-asd-sporting-lucania-asdp-real-grumento-asd-acs09.pdf

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1227 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Federica PATISSO, Ciro FUSCO e della società A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FEDERICA PATISSO, Presidente della società A.S.D. Asso Avellino Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale e agli art. 39 e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice sig.ra Galimova Maria Gertovna e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Asso Avellino Calcio - Country Sport Avellino del 18/11/2018 valevole per il campionato Under 15 Provinciale organizzato dalla L.N.D. – C. R. Campania;

 

CIRO FUSCO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Asso Avellino Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all’art. 39, art. 43, commi 1 e 6, nonché art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara A.S.D. Asso Avellino Calcio - Country Sport Avellino del 18/11/2018 valevole per il campionato Under 15 Provinciale in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata e sconosciuta al sistema AS400, la calciatrice sig.ra Galimova Maria Gertovna, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la stessa partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica PATISSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO e dal Sig. Ciro FUSCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica PATISSO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ciro FUSCO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASSO AVELLINO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it