F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 63/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRATISSI – ASD CITTA’ DI ANAGNI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Maria Teresa GRATISSI e della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIA TERESA GRATISSI, Presidente della A.S.D. Città di Anagni Calcio, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pasquale Napoletano di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria “Allievi regionali Fascia B” benché lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società e non avesse pagato la quota di tesseramento annuale per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Cristian Musa durante la Stagione 2018/2019 - benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica - di svolgere le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria “Esordienti Provinciali”  come dallo stesso dichiarato e per avere consentito e comunque non impedito allo stesso sia durante gli allenamenti sia durante alcune gare ufficiali di impartire suggerimenti e consigli tecnici per la categoria “Allievi regionali Fascia B” come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

 

A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Teresa GRATISSI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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