F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 64/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BENASSI – PULCINI – ZERBONI – ASD TRIVIGLIANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BENASSI, Andrea PULCINI, Antonello ZERBONI e della società A.S.D. TRIVIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO BENASSI, Presidente della società A.S.D. Trivigliano nella stagione sportiva 2018/19 e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. e all’art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere la società da lui rappresentata consentito che il signor Antonello Zerboni, tesserato in qualità di calciatore ma sprovvisto del titolo di allenatore, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, in sostituzione del tecnico Andrea Pulcini quando costui non era disponibile, pur essendo privo di titolo abilitativo, né iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

 

ANDREA PULCINI, allenatore tesserato per la società A.S.D. Trivigliano nella stagione sportiva 2018/19, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. e all’art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere acconsentito che il signor Antonello Zerboni, tesserato in qualità di calciatore per la società ma sprovvisto del titolo di allenatore, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, in sua sostituzione quando non era disponibile, pur essendo privo di titolo abilitativo, né iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

 

ANTONELLO ZERBONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Trivigliano, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. e all’art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Trivigliano, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, nel corso della stagione sportiva 2018/19, in sostituzione del tecnico Andrea Pulcini quando costui non era disponibile, pur non essendo munito del titolo di allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

 

A.S.D. TRIVIGLIANO, per  responsabilità diretta  e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Antonello Zerboni, Alessandro Benassi e Andrea Pulcini;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro BENASSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRIVIGLIANO, e dai Sig.ri Andrea PULCINI e Antonello ZERBONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi d inibizione per il Sig. Alessandro BENASSI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Andrea PULCUINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonello ZERBONI e di 400 € di ammenda per la società A.S.D. TRIVIGLIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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