F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 74/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BAIERA – CARRARINI – SCROCCA – ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1178 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BAIERA, Andrea CARRARINI, Pietro SCROCCA e della società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA BAIERA, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore squadre minori per la A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952 partecipante al Campionato Allevi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio, consentendo che, in propria vece durante le gare di campionato,  le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Andrea Carrarini, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, per come confermato dai soggetti auditi e risultante dalle distinte di gara in atti che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

 

ANDREA CARRARINI, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, di fatto assunto nel corso delle gare ufficiali la conduzione della squadra della A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952 partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Luca Baiera per come confermato dai soggetti auditi e risultante dalle distinte di gara in atti, che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

 

PIETRO  SCROCCA,  all’epoca  dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante  della A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952, nella richiamata qualità in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito al sig. Luca Baiera di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Villalba Ocres Moca 1952 partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Andrea Carrarini, soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l’attività quale allenatore responsabile di detta squadra durante le gare di campionato, per come da confermato dai soggetti auditi e dallo sesso

presidente e risultante dalle distinte di gara in atti, che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

 

A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alle quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BAIERA, Andrea CARRARINI e Pietro SCROCCA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 80 (ottanta) di squalifica per il Sig. Luca BAIERA, giorni 80 di inibizione per il Sig. Andrea CARRARINI, giorni 80 di inibizione per  il Sig. Pietro SCROCCA e di  € 300,00 (trecento) di ammenda  per  la società   A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it