F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/AA del 25/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A. ABETE-ASD US MARIGLIANESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio ABETE e della società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, avente ad  oggetto  la  seguente condotta:

 

 

ANTONIO ABETE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dell’art. 8, comma 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore Sig. Antonio Peluso la somma di € 5.604,00 così come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. - con lodo pubblicato sul C.U. n.5 del Collegio Arbitrale presso la

L.N.D del 17.10.2018 - nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

 

A.S.D. U.S. MARIGLIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Antonio ABETE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio ABETE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. U.S. MARIGLIANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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