F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 25/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHECA GARCIA-ASD FUTSAL FUCSIA NIZZA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1097 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Sergio CHECA GARCIA e della società A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SERGIO CHECA GARCIA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Futsal Fucsia Nizza, in violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver dichiarato, mentendo, in occasione del tesseramento con la società A.S.D. Futsal Fucsia Nizza, per la stagione sportiva 2018/2019, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

 

A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio CHECA GARCIA e dalla Sig.ra Annalisa CHIAPPONE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società

A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA;

 

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica per il Sig. Sergio CHECA GARCIA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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