F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 89/AA del 03/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RANIERI ANTONIO – RANIERI LEONARDO – ASD GIARDINETTI FC 1957

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio RANIERI, Leonardo RANIERI e della società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ANTONIO RANIERI, presidente della società ASD GIARDINETTI FC 1957 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.2, lettera E, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere scientemente consentito al Sig. Massimo Piangerelli (allenatore di base) di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale Eccellenza, consentendo e autorizzando l’esercizio di tale attività al Signor Leonardo Ranieri, dirigente sprovvisto dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di riferimento;

 

LEONARDO RANIERI, vice presidente della società ASD GIARDINETTI FC 1957 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’ articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F., con il Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.2, lettera E, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere svolto, senza averne titolo, attività tecnica, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, a favore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale Eccellenza, sia nel corso delle gare ufficiali, dando disposizioni tecniche ai calciatori in campo, che in occasione degli allenamenti, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla citata normativa;

 

A.S.D. GIARDINETTI FC 1957, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo RANIERI e dal Sig. Antonio RANIERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 80  (ottanta)  di inibizione per il Sig. Antonio RANIERI, di giorni 80 (ottanta) di inibizione per il Sig. Leonardo RANIERI e di € 335,00 (trecentotrentacinque/00) di ammenda per la società A.S.D. GIARDINETTI FC 1957;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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