F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 271/AA del 27/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASSARA – SPINA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROCCO MASSARA, in qualità di dirigente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

 

 

MARIO SPINA, in qualità di tecnico della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace

– Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA;

 

vista  l’informazione  trasmessa  alla  Procura  Generale  dello  Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Rocco MASSARA e 8 mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it