F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 272/AA del 28/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARLI – CAGLIARI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1183 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marcello CARLI e della società CAGLIARI CALCIO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCELLO CARLI, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Cagliari Calcio S.p.A., in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista resa in data 05/05/2019 e riportata in pari data sul sito web “www.sport.sky.it”, nonchè in data 06/05/2019 sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, con riferimento alla direzione arbitrale della gara Napoli – Cagliari disputata in data 05/05/2019 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro e del VAR del citato incontro;

 

CAGLIARI CALCIO S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo direttore sportivo, sig. Carli Marcello;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo CATTE in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società CAGLIARI CALCIO S.p.A. e dal Sig. Marcello CARLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marcello CARLI e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CAGLIARI CALCIO S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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