F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 11/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VOLPI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Tommaso VOLPI, avente ad oggetto la seguente condotta:
TOMMASO VOLPI, allenatore professionista di seconda categoria iscritto presso il Settore Tecnico della FIGC al n. 29.383 nonché, all’epoca dei fatti, socio e “Patron” della Società SSD VIAREGGIO 2014 AR.L.” in quanto proprietario di tutte le quote societarie, e comunque soggetto rientrante fra quelli di cui al comma 5 dell’art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva in violazione:
dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché l’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali cui all’art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 14, comma 2, e 18 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico nonché dell’art.. 40quater, comma 1.1 delle N.O.I.F., perché, pur a perfetta conoscenza della situazione di tesseramento del calciatore straniero minorenne Nico Massimo GUALTIERI, per averne espressamente parlato con il Sig. Francesco PISTOLESI, direttore sportivo dell’ASD SORA CALCIO, ne favoriva il tesseramento e, comunque, non impediva il suo indebito tesseramento per la Società di sua proprietà e la sua partecipazione, benché sprovvisto dei requisiti necessari, a tre gare del Torneo “71° Viareggio Cup” (TERNANA – VIAREGGIO del’11.03.2019, CLUB BRUGES – VIAREGGIO del 13.03.2019 e BOLOGNA – VIAREGGIO del 15.03.2019), svoltosi dall’11/03/2019 al 27/03/2019;
dei principi di correttezza, lealtà e probità nonché l’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle NOIF e degli artt. 37, comma 1, 35, commi 1 e 3, e 40, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver rivestito, nella stagione sportiva 2018-2019, sia la funzione di allenatore della prima squadra dell’ASD ANZIO CALCIO 1924 (dal 24.09.2018 al 27.09.2018) che quella di Amministratore Unico e legale rappresentante della SSD VIAREGGIO 2014 AR.L. (dal 27.11.2018 al 21.01,2019), società entrambe militanti in Serie “D”, svolgendo per quest’ultima Società, della quale all’epoca dei fatti era anche socio e “Patron” in quanto proprietario di tutte le quote societarie, attività calcistica del tutto differente e distinta da quella di tecnico senza aver preventivamente ottenuto la sospensione dall’Albo dei tecnici e ponendo in essere, tra l’altro, attività idonea a procurare il collocamento presso la SSD VIAREGGIO 2014 AR.L. del calciatore straniero minorenne Nico Massimo GUALTIERI;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso VOLPI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso VOLPI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.