F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 216/AA del 06/02/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: COZZI – ASD VENUS LAURIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 474 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Pietro COZZI e della società A.S.D. VENUS LAURIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Pietro COZZI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. VENUS LAURIA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1146 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione in originale e il modulo di iscrizione, nonché per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. VENUS LAURIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante Pietro COZZI;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro COZZI, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VENUS LAURIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Pietro COZZI e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. VENUS LAURIA;

 

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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