F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 273/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: ARCORIA – OREFICE – ASD CICLOPE BRONTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 496 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino ARCORIA e Ignazio OREFICE, e della società A.S.D. CICLOPE BRONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONINO ARCORIA, presidente della ASD Ciclope Bronte all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Ignazio Orefice di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, le funzioni (benché in distinta fosse indicato come Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Assistente Accompagnatore Ufficiale) di allenatore della squadra Under 19 Juniores della società ASD Ciclope Bronte nonostante lo stesso fosse tesserato con la qualifica di Responsabile 1^ squadra della società ASD Ciclope Bronte militante nel Campionato di Promozione, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Ciclope Bronte – ACI S. Antonio del 12.11.2018 e Calatabiano – ASD Ciclope Bronte del 30.10.2018 valevoli per il Campionato Under 19 Juniores Regionale, nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 lettera Fc) – Fd del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al Campionato Under 19 Juniores Regionale stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;
IGNAZIO OREFICE, allenatore di base iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, pur essendo tesserato con la qualifica di Responsabile 1^ squadra della società ASD Ciclope Bronte militante nel Campionato di Promozione, ha svolto anche le funzioni di Allenatore (benché in distinta fosse indicato come Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Assistente Accompagnatore Ufficiale) della squadra Under 19 Juniores della società ASD Ciclope Bronte come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Ciclope Bronte – ACI S. Antonio del 12.11.2018 e Calatabiano – ASD Ciclope Bronte del 30.10.2018 valevoli per il Campionato Under 19 Juniores Regionale;
A.S.D. CICLOPE BRONTE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
formulata dal Sig. Antonino ARCORIA in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CICLOPE BRONTE, e dal Sig. Ignazio OREFICE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Antonino ARCORIA, 15 giorni di squalifica per il Sig. Ignazio OREFICE, e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. CICLOPE BRONTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.