F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 283/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: CALABRESE – BOTTIGLIERI – ASD METIS ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 515 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Damiano CALABRESE e Vincenzo BOTTIGLIERI, e della società A.S.D. METIS ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAMIANO CALABRESE, allenatore di base non tesserato all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1, e 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020 benché non tesserato per nessuna società ha svolto di fatto doppia attività in favore delle società ASD Pol. Santa Maria del Cilento e per la società ASD Metis Academy. L’attività in favore della ASD Pol. Santa Maria Cilento ammessa anche dallo stesso è confermata dalle distinte di gara ufficiali a cui ha preso parte come allenatore e l’attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy è emersa dalle audizioni svolte e confermata dalla partecipazione e organizzazione per conto della ASD Metis Academy ad una giornata di formazione per tecnici tenutosi in data 30.11.2019;
VINCENZO BOTTIGLIERI, Presidente della ASD Metis Academy all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, commi 1, e 4, delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Damiano Calabrese di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy benché lo stesso non fosse tesserato e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Damiano Calabrese di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 doppia attività avendo lo stesso svolto le funzioni di allenatore anche in favore della ASD Pol. Santa Maria del Cilento;
ASD METIS ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo BOTTIGLIERI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD METIS ACADEMY, e dal Sig. Damiano CALABRESE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo BOTTIGLIERI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Damiano CALABRESE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD METIS ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.