F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 303/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: DIANA – PIPOLA – ESPOSITO – ASD CALCIO POMIGLIANO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 607 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri, Raffaele PIPOLA, Vittorio ESPOSITO, Pietro DIANA e della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

RAFFAELE PIPOLA, Presidente della A.S.D. Calcio Pomigliano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pietro Diana di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della ASD Calcio Pomigliano, benché lo stesso fosse privo di tesseramento per la predetta società all’epoca dei fatti, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 27.10.2019, valevole per il campionato Serie C Femminile in cui il Sig. Pietro Diana è indicato come allenatore, e come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C, in cui il Sig. Pietro Diana è indicato come allenatore in seconda, nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vittorio Esposito di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della ASD Calcio Pomigliano, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica come emerge dalla distinta ufficiale della gara: Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019 valevole per la Coppa Italia Serie C in cui il Sig. Vittorio Esposito è indicato come allenatore;

 

 

VITTORIO ESPOSITO, Dirigente della A.S.D. Calcio Pomigliano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Calcio Pomigliano come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C in cui è indicato come allenatore;

 

 

 

PIETRO DIANA, Allenatore di base iscritto all’albo del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2019/2020 pur non essendo regolarmente tesserato all’epoca dei fatti ha svolto le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Calcio Pomigliano, come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 27.10.2019, valevole per il campionato Serie C Femminile, in cui è indicato come allenatore e come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant’Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C in cui è indicato come allenatore in seconda;

 

 

A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Raffaele Pipola, Vittorio Esposito, e Pietro Diana, al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele PIPOLA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, Vittorio ESPOSITO, e Pietro DIANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele PIPOLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di  squalifica per il Sig. Pietro DIANA, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it