F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 19 Agosto 2021 (motivazioni) –A.S.D. FILATTIERESE
Decisione/0011/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0001/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Paola Palmieri - Componente
Fabrizio D'Alessandri - Componente (Relatore) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0001/CFA/2021-2022 per revisione ex art 63, comma 4 C.G.S. della società A.S.D. Filattierese avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2022 inflitta al calciatore Mori Roberto a seguito gara Filattierese/Sporting Viareggio del 5.1.2020 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 64 del 30.6.2020 – Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 7 del 6.8.2020); visto il reclamo con i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del giorno 12 agosto 2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Fabrizio D’Alessandri e udito, per il reclamante, l’avv. Luca Ulivi; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Asd Filattierese ha proposto reclamo per revisione ex art. 63, comma 4, C.G.S. nei confronti delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Toscana pubblicata sul C. U. n. 64 del 30.6.2020 e della Corte Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 7 del 6.8.2020 che ha comminato la squalifica in capo al tesserato del reclamante Sig. Roberto Mori fino al 31.5.2022.
In particolare, con il comunicato nr. 41 del 9.1 2020 del CR Toscana, è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che comminava la squalifica sino al 9.7.2022 per il calciatore Roberto Mori della Asd Filattierese quale capitano responsabile di atto di violenza nei confronti del direttore di gara durante la partita interna con lo Sporting Viareggio 86 da parte di un calciatore della propria squadra non individuato, disponendo che l'esecuzione della sanzione irrogata sarebbe cessata nel momento dell'individuazione dell'effettivo autore dell'atto. In sostanza un calciatore non individuato della Asd Filattierese avrebbe colpito il direttore di gara all'altezza di un orecchio con un pugno.
Con successivo provvedimento pubblicato il 23 gennaio 2020 (C.U. n. 43/2020), il Giudice Sportivo, in base all’intervenuta individuazione dell’autore dell’atto di violenza, il calciatore Asd Filattierese Marco Mariani, ha revocato, la squalifica inflitta al calciatore Roberto Mori con il C.U. n. 41 del 09.01.2020, infliggendo al calciatore Marco Mariani la squalifica fino al 23 luglio 2022 e l'ammenda di Euro 500,00, per aver colpito il direttore di gara all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. E’ stata, altresì, inflitta allo stesso l'ammenda di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 35 C/6 C.G.S..
Questa decisione è stata impugnata dal calciatore Marco Mariani dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore (C.U. n. 54 del 16 aprile 2020), ha revocato la squalifica fino al 23 luglio 2022 e l'ammenda di Euro 500,00 al medesimo comminate, disponendo l'invio degli atti al del Giudice Sportivo Territoriale affinchè venisse sanzionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, C.G.S., il calciatore capitano della società Filattierese al momento del fatto, e ciò fino a quando la Procura Federale, incaricata di espletare le indagini, non avesse individuato la persona responsabile del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro. La pronuncia in esame ha, infatti evidenziato che “Il direttore di gara, infatti, a precisa domanda del Collegio, ha dichiarato di aver potuto constatare che il calciatore autore del gesto fosse Mariani Marco, solo perchè tale nominativo gli era stato indicato dalle Forze dell'Ordine. Alla luce di tali risultanze istruttorie, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato non possa “'reggere l'urto' delle contestazioni ed eccezioni sollevate dal reclamante, in riferimento alla corretta identificazione del soggetto responsabile del gesto di violenza. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara, infatti, non appaiono adeguatamente circostanziate, né le stesse appaiono reggersi su motivazioni (e presupposti di fatto) certe, chiare e logiche in ordine a chi sia stato effettivamente l'autore del gesto di violenza. II Collegio deve invece dare evidenza del fatto che le affermazioni rese dall'arbitro, anche in sede di audizione, fortificano il convincimento che le stesse non siano frutto di un ricordo dei fatti genuino, quanto invece figlie di un condizionamento esogeno (per suggerimento) avvenuto a seguito dell'intervento dei CC. Corrobora tale convincimento la circostanza che l'arbitro, neppure a seguito della visione del filmato, sia riuscito ad identificare, con certezza, chi fosse l'autore del gesto di violenza”.
Con provvedimento pubblicato il 30 giugno 2020 (G.U. n. 64/2020) il Giudice Sportivo Territoriale ha, conseguentemente, sanzionato il capitano della società Filattierese al momento del fatto, fino al 16.10.2022 “Per avere, calciatore non individuato, colpito il D.G. all'altezza dell'orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa”.
La Asd Filattierese ha proposto reclamo avverso quest’ultima decisione del Giudice Sportivo e l’adita Corte Federale Territoriale C.R. Toscana, con la decisione pubblicata sul C.U. n. 7 del 6.8.2020 - oggetto dell’odierna richiesta di revisione - ha confermato l’applicabilità nei confronti del capitano Mori Roberto, dell'art. 5, comma 2, del C.G.S. ai sensi del quale, in deroga al generale principio di responsabilità personale, “il capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione delle gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato”; ciò in quanto l'arbitro non è stato in grado di individuare la persona effettivamente responsabile del gesto di violenza, e, dunque, “la responsabilità dell'accaduto, emergente comunque con chiarezza, quanto alla natura del gesto, dalla descrizione del fatto storico contenuto negli atti ufficiali, non poteva che ricadere sulla persona facente funzioni di capitano della squadra della Filattierese”.
La medesima decisione ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la squalifica inflitta al 31 maggio 2022, anche alla luce del periodo già scontato dal predetto capitano dal 9.12020-23.1.2020.
Successivamente, la Procura Federale, al fine di acclarare ulteriormente i fatti avvenuti, ha portato avanti nuove indagini all'esito delle quali ha instaurato un procedimento a carico del direttore di gara in questione al quale è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S per le dichiarazioni mendaci rese in sede di referto e di supplemento, che avevano comportato l'individuazione del soggetto colpevole del gesto di violenza nel tesserato Marco Mariani e le conseguenti squalifiche.
A fronte del deferimento, giunto all’esito dell’esame di nuove risultanze istruttorie, l’arbitro in questione ha chiesto dinanzi Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana l’applicazione dell’art. 127 del C.G.S., con l’applicazione della sanzione concordata della squalifica per mesi quattro del Silvestri e la sua inibizione dal prendere parte a qualsiasi attività federale in tale periodo, comminata con la decisione di cui alla C.U. nr. 67 del 17.5.2021.
A fronte di tale situazione la società sportiva in esame ha proposto il presente reclamo per revisione ex art. 63, comma 4, C.G.S., sostenendo l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto in questione, in quanto sarebbe emerso, in sede di nuove indagini, che nessun atto di violenza nei confronti dell’arbitro sarebbe stato perpetrato e, in particolare, quest’ultimo non sarebbe stato colpito da alcun calciatore o dirigente della Asd Filattierese.
In sostanza, l’arbitro, attestando nel rapporto di gara e nel suo supplemento di essere stato colpito con un pugno, avrebbe affermato una circostanza non veritiera e le sue dichiarazioni sarebbero state alla base della comminata squalifica al capitano del club.
Questa Corte Federale, anche a fronte della richiesta istruttoria di parte ricorrente, con ordinanza n./0001/CFA-2021-2022, ritenuto necessario ai fini del decidere “ ha disposto l’acquisizione degli atti relativi al procedimento instaurato dalla Procura Federale n. 11/P ss 2020-2021, eventualmente corredati da apposita relazione predisposta dalla Procura Federale, sospendendo il giudizio in attesa dei suindicati adempimenti.
La Procura Federale ha provveduto al deposito dell’indicata documentazione e all’udienza del 12.8.2021, la controversia è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 63, comma 4, C.G.S., prevede che “nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità deifatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio”.
Al riguardo il Collegio ritiene di ribadire gli approdi interpretativi cui è giunta la propria giurisprudenza secondo cui:
- l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019);
- è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez. V, n. 80/2011/2012);
- la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019);
- la struttura del procedimento di revisione contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020);
- può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente
giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile ”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019);
- per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019).
In ogni caso il Collegio tiene ben presente e conferma l’orientamento restrittivo seguito da questa Corte in tema di revisione, secondo cui questo istituto deve essere tassativamente limitato alle ipotesi citate nell’art. 63, comma 4, C.G.S., non potendosi trasformare questo rimedio di natura eccezionale in una generale ipotesi di ulteriore grado di giudizio di merito.
Orbene, nel caso di specie, la Sezione rileva come, al fine di valutare l’ammissibilità e la fondatezza del reclamo, si debba correttamente considerare l’effetto della pronuncia, adottata dal Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana all’esito del cosiddetto patteggiamento, in applicazione dell’art. 127 del C.G.S., con la comminazione della sanzione concordata della squalifica per mesi quattro del Silvestri e la sua inibizione dal prendere parte a qualsiasi attività federale in tale periodo, comminata con la decisione di cui alla C.U. nr. 67 del 17.5.2021.
Infatti, nelle decisioni per le quali si chiede la revisione, la circostanza dell’avvenuto atto di violenza da parte di un giocatore della Asd Filattierese è stata data per presupposta sulla sola base delle dichiarazioni contenute nei referti arbitrali.
Tuttavia, successivamente alla decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 54 del 16 aprile 2020) che ha accolto il reclamo proposto dal calciatore Marco Mariani non ritenendolo responsabile dell’atto violento, la Procura Federale ha raccolto nuovi e più completi riscontri probatori, tra cui un filmato amatoriale dell’accaduto, idonei a smentire la versione data dall’arbitro, sino ad arrivare al deferimento di quest’ultimo.
In particolare, nell’atto di deferimento viene affermata non l’incongruità delle dichiarazioni arbitrali nella sola parte in cui attribuiscono il gesto violento al calciatore Marco Mariani, ma l’insussistenza in radice dello stesso atto violento, ventilando, in sede di accusa, che il pugno non sia stato mai sferrato.
In particolare nella relazione della Procura Federale del 26.10.2020 e nella relazione integrativa della Procura Federale del 7.12.2020, depositate all’esito dell’ordinanza istruttoria, viene rilevato come sia stata effettuata una ulteriore attività istruttoria con l’acquisizione, oltre all’esito dell’audizione dell’arbitro e delle interrogazioni di altri calciatori della Asd Filattierese e della società avversaria, anche di un video amatoriale sull’accaduto durante l’incontro di calcio nel momento in cui sarebbe avvenuto l’atto violento a seguito della mancata assegnazione di un calcio di rigore.
All’esito degli atti d’indagine esperiti, la Procura Federale ha, in data 22 febbraio 2021, proceduto al deferimento dell’arbitro specificando che “dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che l’arbitro Silvestri Nicholas con le dichiarazioni rese, da ritenersi inattendibili ai fini della prova dei gravi fatti denunciati, ovvero di aver ricevuto un violento pugno all’orecchio, si ritiene responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai quali devono uniformarsi tutto gli associati FIGC” e deferendo lo stesso “per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) per aver fornito nel rapporto e nei relativi supplementi gara ASD Filattierese /Sporting Viareggio campionato seconda categoria girone A Toscana del 05.01.2020 e nelle successive audizioni dichiarazioni di essere stato colpito con violenza ( con un pugno) ad un orecchio da un calciatore della società ASD Filatteriese, dichiarazioni che a seguito dell’attività istruttoria svolta ed in particolar modo dall’esame del video audio registrato e relativo agli ultimi minuti della gara in questione, si sono rilevate assolutamente inattendibili”.
A fonte di questa assunzione accusatoria, suffragata da elementi probatori acquisiti dalla Procura Federale, l’arbitro interessato ha optato per una decisione pronunciata ex art. 127 del C.G.S., con l’applicazione della sanzione concordata della squalifica per mesi quattro.
La decisione di patteggiamento, per quanto non possa essere considerata per alcuni aspetti equivalente a una pronuncia di accertamento di responsabilità all’esito del procedimento - e su questo c’è ampio dibattito anche in sede penalistica oltre che nell’ambito della giustizia sportiva - è idonea, nel particolare caso in esame, ad acclarare, ai fini oggetto del presente giudizio, l’attribuzione del fatto al soggetto sanzionato, così come delineato nell’atto di deferimento, ancorché la medesima pronuncia non contenga una motivazione estesa sul punto.
In definitiva, dalla pronuncia che ha comminato la squalifica sulla base dell’inaffidabilità di quanto dichiarato dall’arbitro in relazione all’atto di violenza (il pugno) perpetrato nei suoi confronti, ancorché pronunciata a seguito di patteggiamento, può desumersi che la decisione che ha sanzionato il capitano della squadra per responsabilità oggettiva - di cui si chiede la revisione sia basata su elementi (lo sferrare il pugno da parte di un giocatore della Asd Filattiere) di cui è stata acclarata la falsità, integrando gli estremi di cui alla lett. c), del comma 4 dell’art. 63 C.G.S., o , quantomeno si evince una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due decisioni irrevocabili, quella di cui si chiede la revisione (che presuppone l’esistenza dell’atto violento) e quella oggetto di patteggiamento (che ha come presupposto evincibile dal deferimento l’inesistenza di tale atto), ai sensi dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 63 C.G.S.
Ciò si ritiene nella peculiare fattispecie all’esame del Collegio, ed in una prospettiva che valorizza i profili sostanziali della vicenda, nell’ambito del principio di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
Per tutto quanto indicato il reclamo per revisione della pronuncia della Corte Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 7 del 6.8.2020 deve essere accolto e, conseguentemente la sanzione comminata deve essere annullata.
Per quanto riguarda, invece, la precedente pronuncia del 30 giugno 2020 (G.U. n. 64/2020), anch’essa oggetto di reclamo per revisione, che aveva anch’essa comminato una sanzione la capitano della Asd Filattierese, si deve rilevare come la stessa sia già venuta meno, prima in seguito alla pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore (C.U. n. 54 del 16 aprile 2020), e, comunque, è stata assorbita dalla successiva pronuncia della Corte Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 7 del 6.8.2020 avente lo stesso oggetto, sottoposta a revisione in questa sede.
P.Q.M.
accoglie il reclamo per revisione in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
L'ESTENSORE Fabrizio D'Alessandri |
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IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello |
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce