Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 17 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 50/TFN-SD del 03.11.2021
Impugnazione – istanza: U.S. Pergolettese 1932-sig. M.M.- sig.ra M.A.M.-sig. F.C.A.--Procura Federale
Massima: La Corte conferma la responsabilità dei deferiti ma riduce le sanzioni inflitte dal TFN e dunque mesi 2 e non 4 al Presidente del CdA per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società, affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra …. acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra … ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. Mesi 3 al posto di 6 alla Amministratrice delegata per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S. per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra ….,acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF Procura federale per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra …., acquirente delle quote sociali, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente dell’U.S. Pergolettese S.r.l.. Mesi 2 e non 4 di inibizione all’altro Amministratore delegato per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra …… acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle NOIF per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra ….. ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. Ridotta alla società la penalizzazione da punti 2 ad 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva…il Collegio ritiene di condividere e di far propri taluni dei principi affermati nella decisione reclamata e nella precedente decisione del medesimo Tribunale (TFN n. 42/2021-2022), secondo cui: - l’art. 20-bis delle Norme organizzative interne della Federazione-NOIF e l’art. 32, comma 5- bis, del Codice di giustizia sportiva C.G.S., hanno la finalità di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche; - tale finalità è chiaramente indicata nelle premesse del comunicato ufficiale n. 221/A: “….considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”; - le suddette disposizioni - che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza – sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dall'ordinamento civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo) e, dall’altra, sul canone di autoresponsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione. Ciò premesso l’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF prevede che “la documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. […] Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.”….Il termine di quindici giorni – secondo un’interpretazione piana del sintagma “acquisizione delle partecipazioni” – non può che iniziare a decorrere dal momento dell’efficacia tra le parti del trasferimento di quote societarie. Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, in forza del principio di libertà delle forme, nei rapporti tra le parti la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, laddove l'art. 2470 c.c. regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società. Invero, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede nè " ad substantiam" nè "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa (si veda Cass. Civ. Sez I, n. 23203/2013; Cass. Civ. Sez. I, n. 5407/2014; Cass. Civile, Sez. I, n. 25626/2017; Cass. Civ. Sez. I, n. 29902/2019). Tale orientamento è stato pienamente condiviso anche da questa Corte federale (SS.UU. n. 80/2019-2020). Poiché, pertanto, la cessione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti, da quel momento decorre il dies a quo per il computo del termine previsto dall’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF. Termine, quindi, che non è stato rispettato nel caso di specie. In relazione alla tardiva produzione documentale da parte della signora M.integrata, fuori dal termine indicato nell’art. 20 bis delle NOIF, e precisamente depositata in data 9 agosto 2021, si conviene con il Tribunale federale sulla considerazione secondo cui, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva. Anche per quanto riguarda la responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte nella decisione impugnata che - sulla base della precedente decisione del Tribunale n. 42/2021-2022 - ha individuato nell’art. 4 del C.G.S. la norma violata, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 C.G.S.. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. L’art. 4 C.G.S. integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo. Quanto al profilo sanzionatorio, il Collegio, in via generale, condivide l’impostazione del Tribunale federale secondo cui l’art. 20-bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, non lascerebbe alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata. Purtuttavia - anche con riferimento a quanto si dirà sub n. 4 - nel particolare caso in esame, ritiene di fare uso delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del C.G.S., attenuando le sanzioni inflitte in primo grado. E ciò nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Orbene, in primo luogo, la propria responsabilità è stata riconosciuta dai reclamanti, seppure solo allorché sono personalmente intervenuti nell’udienza di discussione (art. 13, comma 1, lett. e) del C.G.S.. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., la Sig.ra M. ha fatto presente: di essere già detentrice da decenni della quota dell’1% della società, tanto da aver acquisito da tempo i requisiti di onorabilità prescritti; che la sua partecipazione - passata da 1% al 11% - è ininfluente rispetto alla maggioranza sociale con cui possono essere assunte le decisioni della società; che il ritardo è stato determinato dalla particolare situazione venutasi a creare a seguito del decesso improvviso del proprio nipote per COVID all’esito della quale ha acquistato le relative quote tramite i suoi eredi. Per tale motivo l’invio, anche se in ritardo, della documentazione prevista non poteva far altro che dimostrare una circostanza già ben conosciuta in ambito sportivo e, cioè, che la signora M. era in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria richiamati dalle norme vigenti. Norme che, peraltro, erano entrate in vigore pochi mesi prima dell’atto di cessione….Ritiene infine il Collegio di evidenziare – aderendo a talune prospettazioni difensive – che potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20-bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5-bis del Codice della giustizia sportiva, là dove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – che obiettivamente appare più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione. Per tali motivi la presente decisione è trasmessa al Presidente della Federazione italiana giuoco calcio affinché valuti se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa che differenzi il regime sanzionatorio sopra detto.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0039/CFA del 6 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare- n. 51/TFN-SD 2021/2022, pubblicata in data 3.11.2021
Impugnazione – istanza: Procura federale - Sig. D.S.A. - Imolese Calcio 1919 s.r.l.
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta alla società la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del suo legale rappresentante, nonché per responsabilità oggettiva per il comportamento dell’acquirente e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 32, comma 5-bis CGS; il primo, il legale rapp.te della società calcistica per l’omessa vigilanza affinché venisse prodotta alla FIGC-Commissione acquisizione partecipazioni societarie tutta la documentazione prevista dall’art. 20-bis delle NOIF e che in tale contesto venisse depositata attestazione bancaria, da parte dell’acquirente, inerente i requisiti di solidità finanziaria conforme alle prescrizioni normative in materia, e comunque per non essersi attivato in ordine al rituale deposito di tale documentazione e per non avere segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva, il secondo, legale rappresentante della società acquirente, per il deposito di una attestazione bancaria non conforme alle prescrizioni regolamentari in materia, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20-bis, comma 3, NOIF.… In particolare, in occasione dell’operazione di cambio della proprietà delle quote della società sopra indicata, la stessa ha provveduto alla trasmissione ai competenti organi federali della documentazione richiesta. Tra questa, l’attestazione di solidità finanziaria del legale rappresentane della parte acquirente, come richiesto ai sensi dell’art. 20-bis NOIF (come dal C.U. n. 221/A in data 26.4.2021). È un dato di fatto non contestato (né contestabile) che tale attestazione è stata resa con un documento riportante elementi oggettivamente diversi da quelli richiesti dalla disciplina federale di riferimento, salva la valutazione di sostanziale idoneità o meno. Da qui la contestazione conseguente. È pure un dato di fatto oggettivo che il soggetto in esame, …, rivestiva simultaneamente il ruolo di amministratore unico e rappresentante legale della società le cui quote erano oggetto di cessione, Imolese Calcio 1919 s.r.l., nonché della società acquirente, ….. s.r.l….La materia, come la gran parte della normativa bancaria, è oggetto di definizione a livello europeo, rimettendosi alle autorità nazionali le misure di vigilanza e le istruzioni applicative di pertinenza. In applicazione del regolamento UE 227/2015, la regolamentazione bancaria prevede tre categorie di crediti deteriorati, cioè di crediti la cui riscossione, da parte delle banche, è diventata incerta, anche solo per gli interessi, con gradi di gravità crescente: scaduti/sconfinanti deteriorati, inadempienze probabili e sofferenze…In particolare, nel caso di specie occorre fare riferimento alla normativa primaria (art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013, c.d. CRR) e alla relativa disciplina di attuazione (Circolare Banca d’Italia n° 139 dell’11.2.1991 con i relativi costanti aggiornamenti). L’articolo 178, comma 1, CRR detta la nozione di debitore in default individuando le due fattispecie rilevanti: le inadempienze probabili, o unlikely to pay (c.d. UTP) nella lett. a), e gli scaduti (past due) nella lett. b). Le inadempienze probabili sono in sostanza crediti per i quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie, ma per i quali in genere può essere evitato il default con interventi specifici. In sostanza, si tratta dei crediti verosimilmente irrecuperabili, anche se, in via teorica, tali posizioni potrebbero essere ancora sanate anche attraverso specifiche azioni di rilancio operativo dell’asset produttivo del cliente. Il Regolamento indica (art.178 comma 3) una serie di casistiche che vanno considerate indicatori di probabile inadempienza (es. significative rettifiche contabili, avvio di procedure concorsuali, ristrutturazioni onerose), ma la definizione è resa in modo relativamente generico. Rispetto ai crediti scaduti, l’art.178 specifica che (salvo casi specifici) il ritardato pagamento deve protrarsi per 90 giorni e introduce il concetto di esposizione rilevante (material), per cui scatta la classificazione a default quando “...il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente”. In particolare, a decorrere dall’inizio del 2021, la banca è tenuta a sancire l’inadempienza di un’impresa quando la stessa è in arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente, riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni di un’impresa. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, esposte nei confronti di una banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo del pagamento scaduto che fa scattare la classificazione a default è di soli 100 euro (purché superiori alla soglia dell’1% dell’esposizione totale). E’ importante sottolineare ai fini in esame che, con le nuove regole, la classificazione in default di una posizione determina generalmente una riclassificazione in default di tutti i finanziamenti riferibili allo stesso cliente presso la banca, senza la possibilità di utilizzare margini attivi dell’impresa eventualmente disponibili su altre linee di credito per compensare gli arretrati in essere ed evitare di classificare il cliente come inadempiente. Nella categoria dei crediti in sofferenza, quella più grave, finiscono, indipendentemente questa volta dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca, tutte le attività che la banca vanta verso soggetti debitori che si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Non è necessario che questa condizione di non solvibilità sia accertata giudizialmente: piuttosto, il passaggio a sofferenza da parte della banca è espressione della valutazione oggettiva circa la natura ormai irrecuperabile del credito. Per sofferenza, infatti, si intende comunemente uno status di persistente (e non transitoria) instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario, ovvero di assenza da parte del cliente di eventuali opposizioni e contestazioni anche in sede giudiziale (in quanto, in questo caso, il credito sarebbe classificato, almeno nelle more dell’eventuale giudizio, come “contestato”). L’appostazione a sofferenza non scaturisce automaticamente né da un mero ritardo nei pagamenti e neppure dalla esistenza o meno di una garanzia; la segnalazione è frutto, invece, di una valutazione della posizione complessiva del cliente da parte della banca. Tale condizione, pur in presenza di inadempimento, potrebbe non intervenire se il cliente si adoperi tempestivamente per ripianare il debito anche attraverso piani di rientro o ristrutturazione. Va altresì rammentato che prima di passare una posizione in sofferenza, la banca procede con la formale revoca degli affidamenti preannunciata da una comunicazione ufficiale al cliente. Anche lo status di sofferenza dovrà essere preventivamente comunicato al cliente da parte della banca proprio allo scopo di permettere il medesimo cliente ad evitare tale conseguenza attraverso il rientro dalla esposizione debitoria. Oltre questo stadio, in assenza di soluzione, il credito è qualificato come perdita ove la banca abbia definitivamente deliberato sulla non esigibilità (in forza di fattori esterni come la definizione di un procedimento giudiziale che abbia rideterminato, in negativo, il credito in favore del titolare ovvero per effetto dell’accettazione di una proposta di saldo e stralcio). Pertanto è evidente la differenza e relazione di crescente gravità tra le due fattispecie: la qualifica di inadempienza probabile (unlikely to pay) si deve ascrivere ai rapporti per i quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie. Vengono invece classificati a sofferenza (bad loans) i rapporti connotati già, non solo potenzialmente, da un grado di inadempimento accertato per la situazione di insolvenza o equiparata del debitore, tenuto conto del superamento delle soglie previste dalla disciplina bancaria di riferimento e della valutazione della situazione finanziaria complessiva del debitore da parte della banca interessata. Nel caso di specie la attestazione rilasciata non fornisce elementi in grado di escludere che vi siano rapporti, peraltro anche diversi ed ulteriori rispetto all’unico citato, che possano essere ricondotti alla nozione di sofferenza. Quindi, non appare condivisibile sostenere che la nota richiamata fornisca comunque attestazione dei requisiti richiesti dalla disciplina federale, se, non certo casualmente, la disposizione richiamata richiede espressamente la attestazione dei due requisiti e nel caso di specie a tanto non provvede la dichiarazione in esame.… Nella documentazione prodotta risulta mancante la dichiarazione circa l’assenza, nel biennio precedente, di azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, ai sensi dell’art. 20-bis, comma 3, lett. A1 aii) NOIF. Del pari, la documentazione prodotta risulta mancante della specifica attestazione relativa al merito creditizio … in relazione alla attività professionale o di impresa svolta (art. 20-bis, comma 3, lett. A1 aiii) NOIF). …..è noto come il merito creditizio sia volto a identificare una serie di requisiti valutati in sede bancaria per fornire adeguate garanzie in ordine alla capacità di rispetto degli obblighi di rientro nell’affidamento o rimborso del finanziamento. Quindi si tratta dell’indice di affidabilità economico-finanziaria (espresso o meno in lettere in termini di rating) in funzione del rischio connesso con l’erogazione di un finanziamento in suo favore. È evidente che tale aspetto richiede la valutazione di una somma di fattori concorrenti (capacità reddituale, costanza o straordinarietà della stessa, patrimonializzazione, disponibilità di garanzie personali o reali anche di terzi, indebitamente esistente, insoluti precedenti, innanzi tutto), e si rivela altresì di intensità inversamente proporzionale all’entità del finanziamento, secondo logiche di comune condivisione in ordine alla gestione della garanzia del creditore. In questo senso l’assenza di anomalie nella gestione di un rapporto di conto corrente è certamente un dato qualificante, ma non esaurisce affatto il ventaglio di elementi occorrenti per la corretta valutazione del merito creditizio.…. Non basta sostenere che comunque la solidità finanziaria sarebbe stata dimostrata, se non altro perché l’obiettivo avuto di mira dalla disciplina in esame espressamente e puntualmente si dipana su un livello, un’ampiezza e una intensità di accertamento e dimostrazione ben maggiori di quelli ai quali può fare riferimento la conclusione delle difese, posto che mancano elementi essenziali come sopra indicati. Basti al riguardo richiamare quanto già nella decisione n. 26/2020-2021 di questa Corte è stato affermato circa il rilievo sistemico della disciplina federale in tema di requisiti di solidità economico finanziaria per i partecipanti ai campionati nazionali: “una solida ed efficace garanzia di stabilità economico finanziaria costituisce condizione irrinunciabile per la regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, l’affidamento riposto da parte di tutti gli attori del processo, la par condicio tra tutti i partecipanti alle competizioni sportive. In questo senso, allora, si giustificano rigorosi controlli da parte delle competenti autorità federali, con corrispondenti adempimenti e obblighi imposti alle società interessate, presidiati da specifiche sanzioni nell’ambito dell’ordinamento sportivo. È per questo che l’ordinamento sportivo interviene a prescrivere non solo quali documenti contabili le società professionistiche debbano adottare, ma anche le modalità di redazione e i principi corrispondenti. Come corollario di questo assetto, sono prescritti puntuali obblighi di informativa periodica nei confronti dei competenti organi federali, investiti di penetranti compiti di vigilanza e controllo.”. Il rilievo certamente centrale in una valutazione del contesto sanzionatorio ispirata ai principi generali dell’ordinamento di necessaria offensività e materialità non sono affatto smentiti o contraddetti ove si richieda, come nel caso di specie, nulla più che la rigorosa applicazione di una disciplina puntuale e dettagliata non in omaggio a scarsamente giustificabili rigidità formalistiche, ma per far emergere e assicurare la effettiva sussistenza di condizioni imprescindibili per qualificare come garantite quelle esigenze cui è rivolta tutta la disciplina in tema di requisiti di solidità economico-finanziaria dei partecipanti alle competizioni sportive organizzate per le società calcistiche professionistiche. In mancanza, ovvero ove mai si intendesse che i requisiti richiesti dalla normativa siano suscettibili di qualsivoglia interpretazione soggettiva del singolo interessato in virtù della quale si possa prescindere dalla dimostrazione puntuale della ricorrenza di taluno dei predetti requisiti, verrebbe compromessa la stessa credibilità dell’intero apparato regolatorio delle manifestazioni sportive in esame, per il rilievo centrale in questa prospettiva della oggettiva dimostrazione di esistenza delle condizioni predette. In questo senso, allora, appare fondato il motivo di impugnazione della Procura Federale allorché lamenta la non corretta ricostruzione giuridica della fattispecie, nella riconduzione fatta dal Tribunale Federale Nazionale della violazione alle corrispondenti conseguenze sanzionatorie. Infatti, nel caso di specie, non di mero ritardo nella produzione di una documentazione comunque idonea si tratta, bensì di mancanza (limitatamente ai punti evidenziati) della documentazione richiesta. Non vi è dubbio, infatti, che alla mancanza da intendere come materiale e completa omissione dell’adempimento o del documento richiesto, va equiparata ogni condotta funzionalmente in grado di esprimere il medesimo esito. E pertanto la produzione di documentazione del tutto inidonea rispetto alla funzione di verifica e selezione perseguita dalla disciplina in esame. Così che, se è vero che non sono richieste formule sacramentali o l’uso esclusivo di formulari o modelli rilasciati dagli organi federali, resta impregiudicato che non potranno mai considerarsi equivalenti produzioni documentali del tutto prive dei requisiti minimi per assolvere alla funzione selettiva che si deve ascrivere ad una disciplina quale quella che mira a definire i requisiti di solidità finanziaria di chi intenda acquisire il controllo di società di calcio professionistico. In mancanza, tutto il rigoroso e puntuale sistema dei requisiti di solidità finanziaria e dei relativi controlli risulterebbe vano e privo di effettività. Ma per la stessa ragione risulterebbe sostanzialmente non in grado di assolvere al compito imprescindibile di garantire preventivamente e costantemente che i protagonisti del sistema calcistico professionistico siano in grado di assicurare il rispetto di fondamentali condizioni di stabilità economica e finanziaria, a garanzia della solidità soggettiva e sostenibilità degli oneri richiesti per la partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione per le società professionistiche, rispetto di inderogabili esigenze di dipendenti, collaboratori e creditori, omogeneità di condizioni di accesso e permanenza per tutti gli interessati, credibilità delle manifestazioni sportive.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 68/TFN - SD del 07 Dicembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3229/114 pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri S.M. e R.F. - Reg. Prot. 56/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente del CdA ed all’amministratore delegato, sino al 06/08/2020 per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS e del C.U. 112/A del 07/11/2019, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16/07/2020, tutta la documentazione prevista dal C.U. 112/A del 07/11/2019, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra …., acquirente del 100% delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl a seguito di atto notarile del 16/07/2020, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 4, lett. A) del Regolamento di cui al C.U. 112/A del 07/11/2019 e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché la sig.ra … ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali del FC Pro Vercelli 1892 Srl…La mancata produzione agli organi federali deputati al controllo, quale è da ritenersi la Commissione Acquisizione Partecipazioni in ambito professionistico, di tutta la documentazione richiesta dal CU 112/A rileva anzitutto ex art. 31, comma 1, CGS che qualifica la condotta come illecito amministrativo e la cui ratio va individuata nella necessità di preservare l’esercizio dei poteri di controllo e verifica degli organi deputati da condotte omissive delle parti. La condotta appena descritta costituisce altresì violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che tutti i soggetti dell’ordinamento domestico devono osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Ed invero, l’omessa regolare trasmissione della documentazione prescritta, così come - nel caso di specie - l’omessa vigilanza a che detta documentazione venisse inviata dal soggetto interessato e l’inerzia sul punto tenuta frustrano il dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che grava sui soggetti dell’ordinamento sportivo quale espressione dei principi richiamati. Non vi è dubbio che la condotta in contestazione sia riferibile agli odierni deferiti, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Pro Vercelli in carica al momento dello scadere del termine di quindici giorni dall’intervenuta cessione di quote (da individuarsi al 31.7.2020). In tal senso depone il verbale di assemblea del 16.7.2020 in atti, da cui si evince la prorogatio delle cariche al giorno 6.8.2020.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 58/TFN - SD del 22 Novembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2554/117 pf21-22/GC/blp del 14 ottobre 2021 nei confronti della sig.ra P.M.A.E., del sig. C.N. e della società Calcio Foggia 1920 Srl - Reg. Prot. 44/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al legale rapp.te della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, CGS, 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS, per avere omesso di vigilare, nella propria qualità di legale rappresentante della società Calcio Foggia 1920 Srl, affinché venisse prodotta alla FIGC- Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di quindici giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis delle NOIF, e che venisse depositato, con riferimento al sig. …, socio unico della società … Srl acquirente del 51% delle quote sociali della … Srl (quest’ultima controllante la società Calcio Foggia 1920 Srl) il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, richiesti dall’art. 20- bis, comma 2, lett. d) delle NOIF per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del medesimo comma, nonché la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis, comma 2, lett. e) delle NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, lett. C) delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato in quanto vertice della società sportiva, affinché il sig. … ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva. Mesi 6 di inibizione al socio unico della società … Srl, acquirente del 51% delle partecipazioni sociali della …. Srl, per violazione degli artt. 4, comma 1, CGS e 20- bis NOIF per non avere depositato, nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione di cui all’art. 20- bis NOIF, e per non aver depositato il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al menzionato art. 20- bis, comma 2, lett. a) NOIF nonché per non aver depositato la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 20- bis, comma 2, lett. e) NOIF per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, lett. c) delle medesime norme, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20- bis, comma 2, citato. Punti 4 di penalizzazione alla società a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5- bis, CGS….La fattispecie si inquadra nella innovativa cornice degli articoli 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS, sorti al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche (sul punto, si veda già Tribunale Federale Nazionale, decisione 4 ottobre 2021, n. 42, nonché Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50 e Id., 3 novembre 2021, n. 51). La causa efficiente della nuova disciplina si rinviene nella rilevante necessità di rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci (in termini, il Comunicato Ufficiale n. 221/A, ove si legge: “[…] tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti, dopo l’esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine di renderli più rapidi ed efficaci”). Il dettato, a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, fa, da una parte, leva sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo), e dall’altra, sul canone di autoresponsabilità (ad es., per talune applicazioni, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10115 e Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228), che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione (ancora, il Comunicato Ufficiale n. 221/A: “considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti”). La novella trova puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’ intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza (si veda, ad esempio, il combinato disposto degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 58/1998, secondo cui i titolari di partecipazioni in Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che comunque attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento debbono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata; v., altresì, in senso analogo, gli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 385/1993). In particolare, alla compiuta verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti è preposto il dettato dell’art. 20bis, comma 1, NOIF, a tenore del quale “Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche(di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti)”. Così, i commi a seguire dettagliano i requisiti di onorabilità (l’assenza di condanne penali nei termini individuati dal disposto; il mancato assoggettamento a misure di prevenzione; etc.) e quelli di solidità finanziaria (in particolare, la dichiarazione di un istituto di credito che attesti l’assenza di rapporti classificati di inadempienza improbabile o di sofferenza e una fideiussione bancaria, secondo il modello annualmente pubblicato dalla FIGC, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso). Requisiti siffatti sono, del resto, preordinati alla verifica della serietà di chi si affaccia alla compagine societaria, nella superiore ottica della salvaguardia dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 CGS), nonché del buon andamento dei campionati sportivi; il loro rispetto deve essere indistintamente garantito, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione 1 ottobre 2014, n. 34). L’effettività della nuova disciplina riposa sulla procedimentalizzazione dei dovuti adempimenti, sulla serrata tempistica (la cui ratio riposa nei, parimenti ristretti, tempi dei Campionati) e sulla portata deterrente e afflittiva delle sanzioni, puntualmente comminate dal secondo e dal quarto comma dell’art- 20- bis, cit. Mentre il secondo comma, lett. D), dispone che “Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”. Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione del 51% (soglia notevolmente superiore a quella indicata dall’art. 20- bis NOIF) delle quote sociali della Società controllante la Società Calcio Foggia 1920 Srl; come, parimenti, non trovano smentite l’omesso rispetto del perentorio termine di quindici giorni, decorrente dalla acquisizione delle partecipazioni rilevanti (l’invio, indirizzato alla Lega Pro anziché alla FIGC, risale, infatti, al giorno 8 luglio 2021 – v. l’all. n. 2 alla produzione dei deferiti –, mentre l’atto di cessione rep. n. 476/racc. n. 376 è del 22.6.2021), e la stessa mancata produzione (né allora né ora) del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, per come prescritta dalla lett. D) del richiamato disposto. Non mutano il quadro le eccezioni di parte. Quanto alla trasmissione dell’atto di cessione, non rileva la data dell’iscrizione presso il Registro delle imprese, ma quella di conclusione dell’atto; come ha recentemente affermato la giurisprudenza di questo Tribunale, la cessione è valida ed efficace in forza del nudo consenso manifestato dalle parti (Tribunale Federale Nazionale, decisione 3 novembre 2021, n. 50) e il precetto fissa, quale dies a quo per il computo del termine, quello di acquisizione delle partecipazioni (e non di iscrizione del relativo atto presso il Registro delle imprese; iscrizione che, potendo avvenire nei trenta giorni dalla stipulazione, finirebbe per vanificare la ratio acceleratrice che permea la novella nell’ottica della circoscritta tempistica dei Campionati). Deve, peraltro, rilevarsi, in relazione alle eccezioni dei deferiti, che il precetto violato richiede l’invio alla FIGC della prova dei requisiti di onorabilità (non dell’atto di cessione in sé, del quale ben può bastare l’attestazione notarile di avvenuta stipula). Quanto, poi, alla mancata produzione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti (adempimento non certamente gravoso), non può bastare il rilievo fattuale della pregressa conoscenza dei deferiti da parte della FIGC; la puntualità del precetto sanzionatorio osta a interpretazioni alternative a quelle fatte palesi dal “significato proprio delle parole” (art. 12 Preleggi). La portata generale della novella e la sua ratio verrebbero inevitabilmente svilite se il singolo caso conducesse a risultati applicativi di disomogeneo tenore. Del resto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova, anzitutto, fondamento negli artt. 2 e 18 Cost. (quindi, nell’art. 1, c. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. nella l. n. 17 ottobre 2003, n. 280, secondo cui “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”) – preserva le regole specifiche che nascono nel suo contesto (in merito, le sentenze C. Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160), le cui peculiari esigenze inducono a un rafforzato rigore negli adempimenti documentali e nelle tempistiche; il buon andamento dei Campionati non consente l’integrale assimilazione della regolamentazione propria dell’ordinamento sportivo a quella dell’ordinamento statale.
Massima: Accertati i fatti, occorre vagliare i profili di responsabilità dei deferiti. Quanto alla società Calcio Foggia 1920 Srl, la responsabilità deve intendersi propria della suddetta (come correttamente dedotto nell’atto di deferimento, che pur richiama anche l’art. 6 CGS), essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32, comma 5- bis, CGS si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”). La misura della sanzione di cui al deferimento (quattro punti di penalizzazione) trova, infatti, giustificazione nella ricorrenza di due violazioni (la prima nella tempistica di trasmissione e la seconda nei suoi contenuti); la base giuridica è inequivocabilmente chiara e non consente interpretazioni in mitius (a dimostrarlo è l’avverbio “almeno” di cui al dettato positivo, che osta a trattamenti sanzionatori di maggior favore). Analoga impostazione vale per l’acquirente delle partecipazioni societarie, la cui responsabilità affonda le proprie radici nei neointrodotti artt. 20- bis NOIF e 32, comma 5- bis, CGS. Se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova cittadinanza nella generale cornice dell’art. 4 CGS. Prevedendo il disposto, come si è detto, un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità ( “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”), nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. L’art. 4 CGS integra, del resto, una clausola generale, corrispondente al canone di cui all’art. 1175 c.c., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti interprivati e la cui portata precettiva, e non meramente programmatica, non può essere revocata in dubbio. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell’ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell’ordinamento sportivo; l’assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Come pure è stato ritenuto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi. Sono, del resto, i vertici societari a dover verificare – anche attesa la significativa incidenza della prevista sanzione sulla società affiliata oggetto di acquisizione – che la documentazione trasmessa alla FIGC - Co.A.P.S. sia regolare, completa e rispettosa della tempistica richiesta dalla novella; ogni omesso accertamento implica innegabili responsabilità per culpa in vigilando.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 51/TFN - SD del 03 Novembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2124/109pf21-22/GC/gb del 4 ottobre 2021 nei confronti del Sig. D.S.A. e della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione all’amministratore unico e legale all’epoca dei fatti, della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., nonché di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società ADJ 13 Promotion S.r.l. acquirente del 100% delle quote dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l. per la violazione: A) nella prima delle due qualità sopra indicate, degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. Procura Federale (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento al sig. De Sarlo Antonio nella qualità di socio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società ADJ 13 Promotion S.r.l. acquirente del100% delle quote sociali dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l., una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” conforme alle previsioni dell’art. 20 bis, comma 3, lett. A1), punti ai), aii) e contenente la dichiarazione di cui al punto aiii), e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché il sig. De Sarlo Antonio ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’Imolese Calcio 1919 S.r.l.; B) nella seconda qualifica rivestita, degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per aver depositato, una attestazione bancaria, inerente ai “requisiti di solidità finanziaria” non conforme alle previsioni dell’art. 20 bis, comma 3, lett. A1), punti ai) e aii) e priva dell’attestazione di cui al punto aiii), con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art.20 bis, comma 3, delle N.O.I.F. La società è sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità propria, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità oggettiva, pure contestata dalla Procura Federale….Come già ampiamente statuito da questo Tribunale con la recentissima decisione n. 42 del 4 ottobre 2021, una fra le ragioni che hanno condotto il legislatore federale a modificare, nei termini attuali, la disciplina sugli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali è quella di rendere le verifiche più rapide ed efficaci. Tale finalità è chiaramente indicata anche nel comunicato ufficiale n. 221/A che sul punto afferma “… considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”. In tale ottica, l’art. 20 bis delle NOIF non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata. L’art. 20 bis comma 4, infatti recita testualmente “…La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”. Fa da eco la successiva disposizione prevista al comma 5 dell’art. 20 bis che non consente alla Commissione consultiva ed al Presidente Federale di esaminare e prendere in considerazione i documenti pervenuti dopo la scadenza del “primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4”. Il quadro così delineato si chiude con le previsioni sanzionatorie di cui all’art. 32, comma 5 e 5 bis del CGS FIGC. Ciò premesso, il Collegio rileva che, come correttamente rilevato dalla Commissione consultiva di cui all’art. 20 bis comma 5 delle NOIF il Sig. D.S. ha depositato, con riferimento ai requisiti relativi alla solidità finanziaria, un documento sicuramente non rispondente a quanto richiesto dalla normativa federale….Infatti, in primo luogo la lettera della Banca Popolare di Bari – Filiale di Battipaglia del 22 luglio 2021 non contiene l’attestazione riguardante la circostanza di non aver intrattenuto con l’acquirente o con società allo stesso riconducibili rapporti non classificati a sofferenza (bad loans).Al riguardo, sul punto specifico, la dichiarazione della banca testualmente recita “…che il Sig D. S. intrattiene rapporti con il nostro istituto rapporti dal 12 gennaio 2021, rapporto non classificato ad inadempienza probabile (unlikely to pay)”.Da un lato la sostanziale differenza fra rapporti ad inadempienza probabile e quelli a sofferenza (caratterizzati da un livello più elevato di rischio), dall’altro la evidente poca chiarezza dell’affermazione sopra indicata induce a ritenere non ottemperata la condizione di cui all’art. 20 bis comma 3 lett. ai) delle NOIF. Sotto altro profilo è del tutto carente la dichiarazione di cui alla successiva lett. aii) dell’articolato normativo. Quanto, infine alla dichiarazione circa la sussistenza del cd. “merito creditizio”, sulla quale si è incentrata la difesa dei deferiti, non può condividersi la tesi secondo la quale, sulla scorta di quanto asseritamente sostenuto dalla banca dichiarante, la sussistenza di un rapporto di conto corrente in basi attive, privo di anomalie, implicherebbe automaticamente il godimento di merito creditizio dell’acquirente. Dalla semplice lettura dell’art. 124 bis del Testo Unico Bancario appare evidente che l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio deve basarsi su una serie di informazioni adeguate che non possono basarsi esclusivamente sulla mera esistenza di un conto corrente attivo; non a caso il legislatore ha addirittura autorizzato il finanziatore a consultare banche dati pertinenti, al fine di evitare, casi di sovraindebitamento del soggetto finanziato. Ritiene, pertanto, il Collegio che, sotto diversi profili, l’odierno deferito non abbia ottemperato agli obblighi imposti dalla disciplina federale….Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene che debba trovare applicazione la fattispecie sanzionatoria residuale di cui all’art. 32 comma 5 del CGS FIGC. Infatti le previsioni sanzionatorie di cui all’art. 32 comma 5 bis hanno ad oggetto l’assenza dei requisiti di onorabilità, la non veridicità delle dichiarazioni previste dall’art. 20 bis comma 2 lett. D1) e il mancato rispetto del termine dei 15 giorni per l’invio della documentazione richiesta. La fattispecie illecita in oggetto non rientra in alcuno dei casi sopra indicati, trattandosi, invece, di documentazione inviata nei termini ma non idonea a ritenere soddisfatti gli obblighi di documentazione richiesti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 50/TFN - SD del 03 Novembre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2129/78pf21-22/GC/blp del 4 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri M.M., M.A.M.A., F.C.A. e della società US Pergolettese 1932 Srl - Reg. Prot. 36/TFN-SD
Massima: La Società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., al momento della commissione dei fatti nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata ed a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S. Mesi 4 di inibizione al Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. per violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra M. A. M. A. acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra M. A. M. A. ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.; Mesi 6 di inibizione a M. A. M. A.. In quanto Amministratrice delegata e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra M. A. M. A., acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. Procura Federale per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivata - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra M. A. M. A., acquirente delle quote sociali, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’ acquirente dell’U.S. Pergolettese S.r.l.. In quanto acquirente dell’11,11% delle quote dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. per aver depositato, oltre il termine perentorio di 15 giorni, la documentazione relativa all’acquisizione delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., nonché per non aver depositato la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle N.O.I.F.; Mesi 4 di inibizione a F. C. A., Amministratore delegato e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.: a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5 bis, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine perentorio di 15 giorni dall’acquisizione delle partecipazioni sociali, tutta la documentazione prevista dall’art. 20 bis delle NOIF, e che venisse depositata, con riferimento alla sig.ra M. A. M. A. acquirente dell’11,11% delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., la dichiarazione richiesta dall’art. 20-bis, comma 2, lett. E) delle N.O.I.F. per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C) dello stesso comma, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 2, lett. C), nei termini previsti dal comma 4 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva affinché la sig.ra M. A. M. A. ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalla citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dall’acquirente delle quote sociali dell’U.S. Pergolettese 1932 S.r.l….Come già ampiamente statuito da questo Tribunale con la recentissima decisione n. 42 del 4 ottobre 2021, una fra le ragioni che hanno condotto il legislatore federale a modificare, nei termini attuali, la disciplina sugli obblighi di comunicazione degli acquirenti di partecipazioni sociali è quella di rendere le verifiche più rapide ed efficaci. Tale finalità è chiaramente indicata anche nel comunicato ufficiale n. 221/A che sul punto afferma “….considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti…”. In tale ottica, l’art. 20 bis delle NOIF non lascia alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti e un predefinito quadro sanzionatorio che consegue anche per effetto del mancato rispetto della tempistica ivi indicata. L’art. 20 bis comma 4, infatti recita testualmente “…La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.” Fa da eco la successiva disposizione prevista al comma 5 dell’art. 20 bis che non consente alla Commissione consultiva ed al Presidente Federale di esaminare e prendere in considerazione i documenti pervenuti dopo la scadenza del “primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4”. Il quadro così delineato si chiude con la previsione sanzionatoria di cui all’art. 32, comma 5 bis, di almeno due punti di penalizzazione per la società interessata, sanzione in alcun modo derogabile, in ragione dell’insuperabile vincolo imposto dalla disposizione de qua. Ciò premesso, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale il termine quindicinale sopra indicato decorrerebbe dalla data di registrazione dell’atto (pag. 5 della memoria) ovvero, come pur lascia intendere la difesa, il trentesimo giorno successivo alla data ultima in cui dovrebbe registrarsi l’atto. Il Collegio evidenzia che l’art. 2470 disciplina la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse (cfr. Corte di Cassaz. Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25626); la normativa federale al riguardo prevede espressamene che il termine debba decorrere dall’acquisizione delle partecipazioni. Ad ogni buon conto giova evidenziare che l’iscrizione dell’atto di cessione delle quote nel registro delle imprese risulta effettuato in data 28 maggio 2021 e, quindi, pur avallando la tesi difensiva, il termine quindicinale non sarebbe comunque stato rispettato. Evidente appare, pertanto, l’inadempienza della M. nella qualità di socio acquirente, a nulla rilevando, in quanto non idonea a sanare e/o a scriminare la precedente condotta, la tardiva produzione documentale che, invero, non avrebbe neanche potuto essere presa in considerazione dalla Commissione consultiva. A tal riguardo si sottolinea, quindi, che la successiva carenza documentale relativa alla mancata dichiarazione (integrata, poi, in data 9 agosto 2021) non rileva ai fini del quadro sanzionatorio, in ragione del perfezionamento dell’illecito già consumatosi a seguito del mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 4. Ne deriva, per espressa previsione normativa, la responsabilità della società U.S. Pergolettese, che deve intendersi propria, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva, pure contestate dalla Procura Federale. Con riferimento, infine, alla responsabilità dei vertici del sodalizio societario, il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le esaustivi argomentazioni già esposte nella recentissima pronuncia n. 42 del 4 ottobre 2021 di questo Tribunale, che ha individuato nell’art. 4 del CGS FIGC la norma violata, nell’alveo della quale può sussumersi ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Nel caso di specie gli odierni deferiti avrebbero dovuto, proprio in ragione della gravità della sanzione prevista sulla società, verificare e vigilare affinché la documentazione fosse trasmessa nei termini previsti. L’obbligo assume connotati ancora più concreti se si considera che la documentazione viene trasmessa alla FIGC per il tramite del sodalizio societario che non può avere, nell’iter procedimentale in questione, una funzione di mero nuncius. La società, pertanto, è stata chiamata ad intervenire nel procedimento comunicativo rafforzando la convinzione di essere titolare di specifici obblighi di controllo e vigilanza sull’operato del socio acquirente. Dagli atti non sembra emergere alcuna attività sollecitatoria e acceleratoria dei vertici societari, idonea a sensibilizzare l’acquirente ed evitare le odierne conseguenze sanzionatorie.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 42/TFN - SD del 11 Ottobre 2021 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 1532 /42pf21-22/GC/blp del 9.9.2021 nei confronti del Sig. R.M., della Sig.ra R.E. e della società Novara Calcio Spa - Reg. Prot. 28/TFN-SD
Massima: La società per i fatti commessi dal proprio presidente e dal consigliere con delega di rappresentanza è sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità c.d. “oggettiva” ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., attesa l’appartenenza alla medesima degli acquirenti della società nonché di responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5- bis, C.G.S. con la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel primo campionato utile cui la società prenderà parte, ed euro 4.000,00 di ammenda…. Quanto alla società Novara Calcio S.p.A., la responsabilità deve intendersi propria della suddetta (come correttamente dedotto nell’atto di deferimento, che pur richiama anche l’art. 6 C.G.S.), essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32, comma 5- bis, C.G.S. si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”). La gravità della condotta giustifica la revisione in peius della sanzione di cui al deferimento (due punti di penalizzazione), cui deve essere aggiunta l’ammenda di euro 4.000,00 (art. 8 C.G.S.), assunti, quali parametri del trattamento sanzionatorio, da una parte, la particolare rilevanza della partecipazione acquisita dalla società …. S.p.A. (ampiamente superiore alla soglia del 10% e, anzi, in quanto pari all’80%, tale da sostanzialmente e significativamente mutare l’assetto partecipativo della società Novara Calcio S.p.A.) e la pluralità di obblighi di produzione documentale in concreto violati, dall’altra il dato, già richiamato, per cui è l’ente interessato dall’acquisizione a essere il precipuo destinatario del precetto. La sanzione deve essere, del resto, modulata alla stregua dei principi, informatori dell’ordinamento sportivo, di effettiva afflittività (Corte Federale d’Appello F.I.G.C., Sez. Un., decisione n. 89/2020) e proporzionalità (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601). È invero pacifica, nella giurisprudenza federale, la possibilità degli organi di giustizia sportiva di aggravare il trattamento sanzionatorio in ragione delle peculiarità della singola fattispecie (v., oltre all’art. 32, comma 5- bis, C.G.S., che prevede l’applicazione della sanzione di “almeno” due punti di penalizzazione in classifica, l’art. 12 C.G.S., che, analogamente all’art. 133 c.p., consente di tenere conto della “natura” e della “gravità” dei fatti commessi)….
Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente del CdA della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S., 20- bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Novara Calcio S.p.A., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis N.O.I.F. e che venisse depositato, con riferimento ai sigg. … e … (soci della … S.p.A., società acquirente dell’80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A.), un certificato dei carichi pendenti aggiornato e il certificato del casellario giudiziale, nonché, con riferimento al solo …. due attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”, e per non essersi attivato affinché i suddetti ottemperassero al deposito della citata documentazione nelle modalità di rito. Mesi 4 anche al Consigliere con delega di rappresentanza della società per le medesime violazioni di cui innanzi….La fattispecie si inquadra nella innovativa cornice degli articoli 20- bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., sorti al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche. La causa efficiente della nuova disciplina si rinviene nella rilevante necessità di rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci (in termini, il Comunicato Ufficiale n. 221/A, ove si legge: “[…] tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti, dopo l’esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine di renderli più rapidi ed efficaci”). Il dettato, a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, fa, da una parte, leva sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo), e dall’altra, sul canone di autoresponsabilità (ad es., per talune applicazioni, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10115 e Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228), che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione (ancora, il Comunicato Ufficiale n. 221/A: “considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti”). La novella trova puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’ intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza (si veda, ad esempio, il combinato disposto degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 58/1998, secondo cui i titolari di partecipazioni in Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che comunque attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento debbono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata; v., altresì, in senso analogo, gli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 385/1993). In particolare, alla compiuta verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti è preposto il dettato dell’art. 20bis, comma 1, delle N.O.I.F., a tenore del quale “Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche(di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti)”. Così, i commi a seguire dettagliano i requisiti di onorabilità (l’assenza di condanne penali nei termini individuati dal disposto; il mancato assoggettamento a misure di prevenzione; etc.) e quelli di solidità finanziaria (in particolare, la dichiarazione di un istituto di credito che attesti l’assenza di rapporti classificati di inadempienza improbabile o di sofferenza e una fideiussione bancaria, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso). Requisiti siffatti sono, del resto, preordinati alla verifica della serietà di chi si affaccia alla compagine azionaria (ad es., con riferimento alla garanzia fideiussoria, Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., decisione n. 82/2020), nella superiore ottica della salvaguardia dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 C.G.S.), nonché del buon andamento dei campionati sportivi; il loro rispetto deve essere indistintamente garantito, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34/2014). L’effettività della nuova disciplina riposa sulla procedimentalizzazione dei dovuti adempimenti e sulla portata deterrente e afflittiva delle sanzioni, puntualmente comminate dal secondo e dal quarto comma dell’art. 20- bis, cit. Mentre il secondo comma, lett. D), dispone che “Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”. Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione, da parte della società … S.p.A., dell’80% delle azioni della società Novara Calcio S.p.A. …. come, parimenti, non trova smentite l’omesso assolvimento, da parte dei signori .. e …(soci della società …), dell’obbligo di produzione, con le modalità e nei termini di cui alle N.O.I.F., del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, nonché, quanto alla specifica posizione del sig. …, delle attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”. Accertati i fatti, occorre vagliare i profili di responsabilità dei deferiti…..Diversa è la base giuridica della responsabilità dei vertici della società, che non trova cittadinanza nei neo-introdotti artt. 20- bis N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S. (i quali, lo si ripete, si rivolgono agli acquirenti delle partecipazioni societarie e alla società sportiva in cui fanno ingresso i nuovi soci). La Procura federale ha, del resto, fatto leva, quanto al Presidente del CdA e alla Consigliera delegata (… e … – v. la pag. 5 della visura camerale agli atti e le delibere pure presenti nel fascicolo), anche sull’art. 4 C.G.S. Prevedendo il disposto, come si è detto, un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità ( “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”), nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Sono, infatti, questi ultimi a dover verificare – anche attesa la significativa incidenza della prevista sanzione sulla società affiliata oggetto di acquisizione – che la documentazione trasmessa alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. sia appieno completa. La peculiare natura dell’ente per cui è causa, che ha la veste di società di capitali a base non ristretta, e la conseguente necessità di dimensionare la responsabilità dei vertici in ragione della specificità dell’assetto organizzativo (si pensi, ad esempio, alle diversità che dividono una società per azioni, come quella per cui è causa, da un’associazione sportiva, ove il legale rappresentante è gravato da un forte onere gestorio e da un proporzionalmente oneroso regime di responsabilità) inducono a una diversa modulazione della sanzione di cui al deferimento. Sarebbe contrario al già invocato canone di proporzionalità applicare ai vertici di una società per azioni, priva dei connotati della c.d. ristretta base societaria (limitato numero di soci legati da rapporti di parentela o affinità e significativa inclusione degli stessi nella gestione e conduzione societaria – Cass. civ., sez. trib., 23.12.2019, n. 34282), lo stesso trattamento che si riserverebbe al presidente di un’associazione sportiva o, comunque, di una società dalla circoscritta compagine. Nella medesima ottica di dovuta adeguatezza della sanzione, non è dato prescindere da una valutazione comparativa tra le posizioni dei vertici dell’ente (non espressamente contemplati dagli artt. 20- bis N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., ma tenuti a un generale obbligo di vigilanza ex art. 4 C.G.S. sulla ritualità e completezza della produzione documentale), quella degli acquirenti delle partecipazioni azionarie (diretti e specifici destinatari degli obblighi di produzione documentale introdotti dalla novella, rispetto ai quali – per come si legge nei moduli di “patteggiamento” agli atti – operava una sanzione base di sei mensilità di inibizione) e quella della società interessata dall’acquisizione (destinataria del precetto di cui all’art. 32, comma 5- bis, C.G.S.).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 117/CFA del 30 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale. Sez. disciplinare del giorno 11 maggio 2021
Impugnazione – istanza: G.H./Procura Federale
Massima: Il capo d’incolpazione deve essere correttamente formulato circa la condotta ascritta, in mancanza la decisione viene annullata….Annullata la decisione del TFN che aveva sanzionato il presidente del CdA della società per l’illecito di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 5 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, come modificato in data 7.11.2019 (C.U. 112/A), per non aver depositato presso la FIGC la documentazione richiesta, con le note in data 24.10.2020 (prot. 5330), 20.11.2020 (prot. 6522), 3.12.2020 (prot. 7032), dalla Commissione acquisizioni partecipazioni societarie in ambito professionistico, note aventi ad oggetto, appunto, proprio l’acquisizione di partecipazioni della A.S. Livorno Calcio srl….La materia delle “acquisizioni” è regolata dal C.U. 90/A, come modificato dal CU 112/A. Ebbene, tale normativa pone a carico degli “acquirenti”, come correttamente rilevato dal Difensore di H., l’onere di segnalazione alla FIGC (nel caso le quote acquisite superino il 10% del capitale sociale). Alla pregnanza di tale dato normativo - già di per sé rilevante - va aggiunta la considerazione che le comunicazioni cui sono tenuti gli “acquirenti”, per altro in forma di autocertificazione, sono anche di natura strettamente personale (esse vanno dalla attestazione delle propria solidità finanziaria, alla attestazione del possesso di requisiti di “onorabilità”, alla “illibatezza” penale, almeno con riferimento alle condanne per determinati reati e alla disponibilità a sottoporsi a verifiche antimafia), di talché sarebbe quantomento singolare che la trasmissione delle predette informazioni fosse di competenza (anche) di altri soggetti, oltre ai diretti interessati. È pur vero che l’art. 31, comma 1 CGS sanziona, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione contabile e amministrativa, ma il punto dirimente consiste nella individuazione dei soggetti tenuti a tale produzione. Nel caso in esame, è stato addebitato ad H., in quanto presidente e legale rappresentante della A.S. Livorno Calcio srl, di aver tenuto condotta omissiva per non avere egli stesso (in persona) provveduto a tale trasmissione, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalla FIGC. Orbene, premesso che, per le ragioni specificate sub 2, Heller non aveva tale onere, gli si sarebbe potuto addebitare, al più, di non essersi attivato - proprio in quanto vertice della società sportiva - affinchè altri (gli acquirenti) ottemperassero; e ciò anche in ragione dei ripetuti solleciti provenienti dalla FIGC. In tal caso, tuttavia, la contestazione avrebbe dovuto essere confezionata in modo diverso; essa avrebbe dovuto contenere la precisa descrizione della condotta addebitata al reclamante. Lo stesso, invero, avrebbe dovuto essere indicato come il soggetto che, per la sua posizione apicale, aveva il potere-dovere di controllare che tale adempimento venisse soddisfatto. Non si tratta, ovviamente, di una questione puramente formale in quanto la contestazione - com’è noto - segna il perimetro entro il quale l’addebito disciplinare è contenuto e, conseguentemente, consente all’incolpato di articolare la sua difesa. Ebbene H. è stato chiamato a difendersi dall’addebito di non aver trasmesso la documentazione più volte ricordata; da tale addebito egli si è difeso sostenendo (fondatamente) che ciò non gli competeva. Non aveva ragione alcuna di difendersi da altro (ipotizzabile) addebito: quello di non essersi attivato perché gli “acquirenti” trasmettessero la documentazione o, addirittura, di non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta da altri. Non vale a “sanare” l’incompletezza della contestazione (rectius: la sua irrilevanza per indeterminatezza: cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, sentenza n. 44394 del 25.9.2019, dep. 30.10.2019, in riferimento agli artt. 429, comma 2 e 552, comma 2, cpp), il richiamo, pur contenuto nel capo di incolpazione, all’art. 4 CGS. Tale norma pone a carico dei soggetti indicati dall’art. 2 (tra i quali certamente rientra il presidente della società aderente alla FIGC) l’obbligo (per altro ovvio) del rispetto dello Statuto, del CGS e del NOIF; contiene anche la prescrizione di osservare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva”. Ebbene, come si vede, si tratta di “imperativi comportamentali” molto ampi e generici; essi sono certamente compatibili con l’impianto (e si vorrebbe dire con lo “spirito” stesso) di un ordinamento sportivo, atteso che lealtà, correttezza e probità devono connotare tutte le condotte che in tale ambito si sviluppano (dal sano agonismo degli atleti, alla puntuale attività amministrativa e contabile dei dirigenti, dalla correttezza degli arbitri fino – naturalmente – alla assoluta indipendenza degli organi di giustizia). Invero, la volontaria inclusione nell’universo sportivo comporta (o addirittura presuppone) l’accettazione di tali regole. Quando, tuttavia, si tratta di formulare un addebito disciplinare, è necessario - proprio per assicurare l’effettivio esercizio del diritto di difesa - indicare quale tra le predette direttrici di condotta sia stata violata e in qual modo. In sintesi: non basta la mera citazione dell’art. 4 nel capo di incolpazione, ma occorre indicare in concreto la condotta tenuta, così come, ad esempio, in campo penale, nel formulare un addebito di responsabilità per colpa, non basta affermare che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, ma occorre descrivere le condotte che in concreto integrano tali atteggiamenti psicologici. Ciò che non è stato fatto nella vicenda in scrutinio, nella quale la difesa, strettamente tecnica, di H., ha efficacemente contrastato un addebito non correttamente formulato. Né può trovare applicazione “sanante” il dettato dell’art. 106 CGS. Esso, invero, consente a questa Corte, tra l’altro, di valutare diversamente (scil. da quanto fatto in primo grado) le risultanze in fatto o in diritto ed eventualmente anche di aggravare la sanzione, non vigendo il divieto della reformatio in pejus (comma 2). Tuttavia, a parte il fatto che la rivalutazione deve avvenire, come appena detto, sulle “risultanze” del primo grado (dovendo quindi anche il secondo giudice agire nel perimetro della contestazione), resta il fatto che, in base al comma 1, la Corte “ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione impugnati” secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum; ebbene l’impugnazione è stata proposta dal solo H. e nei termini sopra ampiamente illustrati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 18 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10810/471 pf20-21/GC/gb del 12.4.2021 nei confronti del sig. G.H. - Reg. Prot. 121/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente del CdA per la la violazione degli artt. 4 comma 1 e 31 comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 5 del Regolamento, per non aver prodotto la documentazione più volte richiesta dalla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie in ambito professionistico…La normativa di riferimento La Figc, a mezzo di distinti C.U. n. 90/A del 5 aprile 2019 e n. 112/A del 7 novembre successivo, pubblicava le delibere, assunte dal Consiglio Federale, di approvazione del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, a modifiche di quelle di cui al C.U. n. 25/A del 12 luglio 2019. Con il C.U. n. 112/A si deliberava di approvare le integrazioni al detto Regolamento, le quali prevedevano che le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o a causa di morte, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale, tali da determinare o una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società affiliata alla Figc ed associata ad una delle Leghe professionistiche, oppure l’assunzione di una posizione suscettibile di assicurarne il controllo, potevano essere effettuate soltanto da soggetti in grado di soddisfare gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti nell’ultima versione del Regolamento stesso. Oltre a tali requisiti, indicati dettagliatamente, il Regolamento prevedeva che, nel caso in cui le acquisizioni investivano società di Serie B e C, dovevano essere depositati una fideiussione bancaria in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, nonché il piano triennale degli investimenti che si intendevano sviluppare, anche in questo caso nella identica misura proporzionale relativa alla fideiussione. Tutta la documentazione di cui sopra (i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, la fideiussione bancaria ed il piano triennale) doveva essere presentata alla Figc entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla avvenuta acquisizione della partecipazione; nessuna attività a rilevanza federale e/o che determinasse comunque effetti in ambito federale, poteva essere svolta dagli acquirenti della partecipazione fino all’esito delle verifiche effettuate da una Commissione nominata dalla Presidenza Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe professionistiche, avente lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, il cui esito doveva essere trasmesso al Presidente Federale per l’approvazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN del 09.12.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 nei confronti del sig. A.P. - Reg. Prot. n. 148s.s.19-20/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te, responsabile della violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 2 e 31 comma 1 CGS - FIGC (già artt. 1 bis comma 5 ed 8 comma 1 previgenti), in relazione all’art. 15 comma 7 NOIF ed a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati ufficiali nn. 189/A del 26.06.2015, 72/A del 28.07.2015 e 90/A del 05.04.2019, perché non aveva fornito, all’atto della acquisizione di quote della Società SS Juve Stabia Srl in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 31.10.2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal Regolamento di cui sopra.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 018 CFA del 21 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D n. 6 del 10 luglio 2020,
Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale - Sig. M.A. - Sig.ra B.R. - A.S.D. SVS ROMA - A.S.D. ACADEMY SVS ROMA
Massima: Su ricorso della Procura ed in riforma della decisione del TFT viene inflitta ai deferiti l’inibizione di mesi 5 ciascuno ed alle società l’ammenda di € 500,00 ciascuna per la violazioni contestate:…. nella loro qualità (all’epoca dei fatti) di presidente e legale rappresentante, rispettivamente, della A.S.D. “SVS Roma” e della A.S.D. “Academy SVS Roma”, per la violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, del CGS allora vigente – trasfuso oggi nell’art. 5, comma 1, dell’attuale CGS – anche in riferimento all’art. 21 delle NOIF, contestando loro di aver “contribuito” e/o “consentito” o comunque di aver “partecipato, anche indirettamente” alla costituzione della società sportiva denominata ASD Academy SVS Roma, la quale, ancorché formalmente presieduta dalla Sig.ra B., sarebbe stata sostanzialmente riconducibile al controllo (di fatto) del Sig. A. M., coniuge della stessa B., nonché presidente e legale rappresentante dell’altra società (ASD SVS ROMA).
DECISIONE C.F.A. - SEZIONI UNITE – 2019/2020 – DECISIONE N. 098 CFA del 31 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 146/TFN-SD 2019/2020
Impugnazione Istanza: L.I./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il socio della … S.r.l., controllante al 100% la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S., per aver prodotto alla F.I.G.C., anche per il tramite di terzi, a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata ...@pec.it, riconducibile alla società … S.r.l. (controllante la società U.S. Avellino 1912 S.r.l.), una attestazione su carta intestata della Banca …., dallo stesso … acquisita, ed avente ad oggetto ”requisiti di solidità finanziaria ai sensi del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, ai sensi del C.U. della F.I.G.C. del 07/11/2019 n. 112/A”, richiesta dalla Commissione Acquisizione societarie F.I.G.C., risultata non veridica, per come accertato dalla banca emittente Banca …., previe apposite verifiche.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 80CFA del 26 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare n. 122/TFN-SD 2019/2020, in data 5.3.2020
Impugnazione Istanza: Sig. C.E./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con l’ammenda di € 35.000,00 il nuovo acquirente della società sportiva…per non avere fornito entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto delle quote della SS Juve Stabia s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale sociale la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, in violazione degli artt. 4, c. 1, 2, c. 1, 31, c. 1 CGS in relazione agli artt. 15, c. 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro nonché in violazione del regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al CU nn. 189/A-22.6.2015, 72/A-28.7.2015, 90/A- 5.4.2019.Come sopra rammentato, in virtù dell’atto notarile di cessione di quote in data 4.2.2019, rogato dal notaio dr. …., registrato a Napoli in data 15.2.2019, le società Società Sportiva s.r.l. e …. s.r.l. avevano ceduto le loro quote di partecipazione al capitale sociale della SS Juve Stabia s.r.l. (rispettivamente pari al 65% e al 2%) alla Società ….. s.r.l. (che diveniva così cessionaria del 67%). … rivestiva il ruolo di legale rappresentante delle due società cedenti, nonché quella di amministratore della società cessionaria….In particolare, nel caso di specie è stato contestato al reclamante di non avere provveduto alla rituale comunicazione richiesta nel termine stabilito in base alle norme regolamentari citate. Ad avviso del reclamante, tuttavia, tale termine non potrebbe cominciare a decorrere se non dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese del mutamento della compagine sociale, evento, quest’ultimo, oggetto specifico di comunicazione alla FIGC per le ragioni di vigilanza connesse al suo ruolo nell’ordinamento sportivo. Al riguardo, è vero che ai sensi dell’art. 2470 c.c., applicabile direttamente nel caso di specie, stante la natura giuridica della società coinvolta (società a responsabilità limitata), l’atto di cessione di quote ha effetto rispetto alla società e ai terzi dal momento del deposito (entro 30 giorni) a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Tuttavia, tale effetto differito all’esecuzione dell’incombente amministrativo vige quanto ai terzi e alla società le cui quote siano state oggetto di cessione, come detto, non nei rapporti tra le parti. Come riconosciuto anche in giurisprudenza, infatti, in tale fattispecie opera una scissione degli effetti dell’atto in base ai rispettivi profili soggettivi. Così che tra le parti il negozio di cessione di quote si deve considerare efficace sin dal momento del suo perfezionamento, in base alle forme per lo stesso stabilite (per tutte Cass. 11.1.2005, n. 339). Tanto precisato, allora, non si può non rilevare che nel caso di specie non rileva un profilo di opponibilità dell’atto nei confronti della società o di terzi, posto che l’obbligo di comunicazione di cui si contesta l’omissione non è posto in capo alla società le cui quote siano oggetto di cessione, ma agli “acquirenti”, come espressamente riconosce il Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico di cui al C.U. n. 189/a del 26 Marzo 2015, da ritenere correttamente applicabile nel caso di specie, alla luce delle precisazioni sopra riportate. E, in base al suddetto Regolamento, sono qualificati Acquirenti “i soggetti interessati alle acquisizioni”; dei quali peraltro devono essere forniti specifici indicazioni in grado di esibire il possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria prescritti. Pertanto, non rileva nel caso di specie alcuna comunicazione se non ad opera della parte che nel negozio di cessione di quote risulta acquirente, tenuta a fornire le indicazioni richieste a fini di vigilanza. E cioè di un soggetto rispetto al quale non opera la prescrizione di conoscenza dell’atto solo in seguito alla iscrizione nel Registro delle imprese, adempimento quest’ultimo che ha una precisa funzione di garanzia di conoscibilità, ma nei confronti dei terzi. In questo senso, la parte del negozio di cessione di quote non potrà invocarne una efficacia differita rispetto al momento di suo perfezionamento in base alle regole dell’ordinamento giuridico quando l’ordinamento sportivo richieda specifici adempimenti da compiere in un termine non derogabile. Con la conseguenza che il rispetto del termine suddetto, nel caso indicato, deve essere valutato con riferimento al dies a quo rappresentato dal momento di perfezionamento e di acquisizione di efficacia del negozio giuridico di cessione di quote, indipendentemente dal momento in cui il medesimo atto è divenuto opponibile nei confronti dei terzi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 146/TFN del 24.06.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1774/887 pf 19-20 GC/blp del 09.03.2020 a carico del sig. I.L. e della società US Avellino 1912 Srl - Reg. Prot. n. 158/TFN-SD)
Massima: Il socio della ….. Srl, controllante al 100% la società US Avellino 1912 Srl, è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per aver prodotto alla FIGC, anche per il tramite di terzi, a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata ....@pec.it, riconducibile alla società …. Srl (controllante la società US Avellino 1912 Srl), una attestazione su carta intestata della …, dallo stesso ….acquisita ed avente ad oggetto ”requisiti di solidità finanziaria ai sensi del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, ai sensi del Com. Uff. della FIGC del 07/11/2019 n. 112/A”, richiesta dalla Commissione Acquisizione societarie FIGC, risultata non veridica, per come accertato dalla banca emittente ….., previe apposite verifiche. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122 - TFN del 10.03.2020
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 a carico dei Sig.ri P.F., C.E., P.A. e D.S.M. - Reg. Prot. n. 148/TFN-SD)
Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS l’amministratore è sanzionato con l’ammenda di € 14.000,00 per non aver fornito, all’atto dell’acquisizione di quote della Società SS Juve Stabia Srl in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 31.10.2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal Regolamento pubblicato sui CU sub. 2° B (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 2, 31 comma 1 CGS - FIGC, in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nonchè violazione del Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai CU sopra riportati). L’amministratore della Società Juve Stabia Srl, che non ha patteggiato è sanzionato con l’ammenda di € 35.000,00 per non aver provveduto - nel termine stabilito dalle norme federali - a comunicare alla Lega competente il mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto il 4 febbraio 2019, comunicazione effettuata il 20 marzo 2019 (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF e 3 comma 2 Statuto della LICP; per non aver fornito, nella qualità di legale rappresentante della Società …. Srl, entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della Società SS Juve Stabia Srl del 04.02.2019 in misura superiore al 10% del capitale sociale, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1, 31 comma 1 CGS - FIGC, in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nonchè violazione del Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai CU nn. 189/A - 22.06.2015, 72/A - 28.07.2015, 90/A - 05.04.2019); per non essersi presentato all’audizione disposta dagli Organi inquirenti senza addurre alcun legittimo impedimento (violazione art. 22 comma 1 CGS - FIGC). Sanzionato con € 20.000,00 di ammenda l’amministratore e legale rappresentante della Società … Srl, per non aver fornito entro gg. 30 dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della Società Trapani Calcio spa in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 06.03.2019, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento pubblicato sui CU sub. 2° B e 3°).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 60/TFN del 27.11.2019
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5365/1094 pf18-19 GP/GC/blp del 28.10.19 a carico dei sig.ri M.D.S., F.P.B. e della società Trapani Calcio Srl - Reg. Prot. 89/TFN-SD)
Massima: Mesi 6 di inibizione all’amministratore delegato del Trapani Calcio Srl nonché amministratore unico della FM … Srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere fornito alla società Trapani Calcio Srl una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società … Srl che è stata poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega Pro con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, ma che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta. Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 4 di inibizione al Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere la società Trapani Calcio Srl da lui rappresentata trasmesso alla segreteria della Lega Pro una lettera di referenze bancarie del … relativa alla … Srl (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta. Con il patteggiamento Ammenda di € 6.000,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Padova Spa), A.G., I.G. (soggetti che rivestivano una posizione e svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 12705/1096 pf13-14/AM/SP/ma del 10.05.2016).
Massima: Il TFN proscioglie i deferiti - il Sig. omissis, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore del Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS vigente ratione temporis (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), nonché ex art. 7, comma 7, Statuto FIGC, essendo asseritamente stato, tra il 08.07.2013 e il 23.12.2013 (stagione sportiva 2013/2014), Amministratore Delegato della predetta compagine societaria e, nel contempo, azionista, in via indiretta, del Parma FC Spa, per il tramite di – omissis - Spa (detenuta nella misura del 72,2% del relativo capitale sociale), Società a sua volta titolare del 10% del capitale sociale di – omissis - Spa (compagine societaria controllante l’intero pacchetto azionario del club emiliano) sino alla data del 05.12.2013 e successivamente, sino al 23.12.2013, nella misura residuale del 5% (l’intera partecipazione societaria è stata integralmente dismessa nel settembre 2015)….anche il Sig. – omissis - e il Sig. – omissis -i, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore Delegato di – omissis -Srl, di cui detenevano (e detengono) il 100% delle relative quote societarie, essendo entrambi asseritamente stati, a far data dal 27.06.2013, in qualità di soggetti riconducibili al novero di quelli ex art. 1, commi 1 e 5, CGS vigente ratione temporis (attualmente art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS), soci occulti, in via indiretta, del Calcio Padova Spa e, nel contempo, azionisti, sempre in via indiretta, per il tramite di – omissis - Srl, nella misura dello 8,46% di– omissis -i Spa (– omissis - Srl era partecipata nella misura del 12,5% da – omissis - Spa, Società di proprietà dei fratelli – omissis - nella misura del 33,33% e a sua volta titolare del 95% del pacchetto azionario di – omissis - Srl, del cui residuale 5% era titolare il solo Sig. – omissis -). Invero, l’art. 7 dello Statuto federale prevede espressamente, al comma 7, che "Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più Società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto". Pertanto, detta disposizione statutaria non impedisce di acquisire la titolarità di quote o partecipazioni in più Società professionistiche, limitandosi chiaramente a stabilire soltanto il divieto di contestuale posizione di controllo in capo un unico soggetto rispetto a due distinte compagini societarie (nel caso di specie, operanti in ambito professionistico all’epoca dei fatti). La richiamata disposizione statuaria, peraltro, risulta integralmente trasfusa in seno all’art. 16 bis, comma 1, NOIF, per il quale “Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in Società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale”. Ora, mette conto evidenziare come intimamente connessa alla disciplina ex artt. 7, comma 7, Statuto FIGC e 16 bis, comma 1, NOIF, risulti quella di cui all’art. 16 bis, comma 2, , il quale prescrive espressamente che "ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una Società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali". Ebbene, individuato il perimetro normativo-regolamentare domestico di settore che necessariamente presidia la fattispecie in argomento, occorre procedere nel valutare se effettivamente l’odierno deferito abbia agito e operato in violazione del combinato disposto di cui alla richiamata disciplina domestica, ovvero se questi, nella sua qualità, abbia detenuto una “posizione di controllo” nel Calcio Padova Spa e, nel contempo, nel Parma FC Spa, nel corso della stagione sportiva 2013/2014. Ad un’attenta analisi della documentazione versata in atti, emerge che il deferito, come già osservato, oltre al 48% del pacchetto azionario della compagine societaria veneta, risultasse essere titolare, indirettamente (per il tramite di – omissis - Spa di cui deteneva il 72,2% del capitale sociale), del 10% di quello di – omissis - Spa (a sua volta titolare dell’intero pacchetto azionario del Parma FC Spa) sino alla data del 05.12.2013 e del residuale 5% sino alla data del 23.12.2013. Se così è, e la circostanza emerge per tabulas, non si comprende come il Sig. – omissis -, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, quand’anche per il tramite della – omissis - Spa, abbia potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella “posizione di controllo”, preclusa dall’art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall’art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall’art 16 bis, comma 2, NOIF, nell’ambito dei due richiamati sodalizi sportivi. Ne discende che, in assenza di ulteriori elementi e circostanze che in qualche modo possano più adeguatamente suffragare il costrutto accusatorio delineato nei riguardi del Sig. – omissis -, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a suo carico. La disciplina regolamentare domestica di settore in precedenza ampiamente richiamata estende il concetto di "posizione di controllo" anche alla valutazione di "particolari vincoli contrattuali", quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, deleghe di rappresentanza, patti parasociali o finanche contratti di sponsorizzazione, come asseritamente verificatosi nel caso di specie, purché tali da determinare un’influenza decisiva sulla gestione della compagine societaria coinvolta. Ora, anche a voler concedere che il Sig. – omissis - e il Sig. – omissis -, siano intervenuti nella gestione del Calcio Padova Spa, in via indiretta e “in posizione di controllo” (per il tramite di– omissis -Srl), a seguito del perfezionamento del citato “patto aggiuntivo”, di contro risulta per tabulas che entrambi i predetti deferiti, mediante – omissis - Srl fossero titolari soltanto dello 8,46% del capitale sociale di – omissis - Spa, a sua volta titolare dell’intero pacchetto azionario del Parma FC Spa. Pertanto, anche in tal caso, non si comprende come il Sig. – omissis - e il Sig. – omissis -, quand’anche per il tramite di – omissis - Srl, nel corso della stagione sportiva 2013/2014, abbiano potuto ragionevolmente e contestualmente esercitare quella “posizione di controllo”, vietata dall’art. 7, comma 7, Statuto FIGC e dall’art 16 bis, comma 1, NOIF, così come puntualmente descritta dall’art 16 bis, comma 2, NOIF, nell’ambito delle due più volte indicate due compagini societarie. Analogamente a quanto osservato in relazione alla posizione del Sig. – omissis -, anche avuto riguardo a quelle dei predetti deferiti, in assenza di ulteriori elementi e circostanze in grado di più adeguatamente suffragare il costrutto accusatorio delineato dalla Procura Federale, alcuna responsabilità disciplinare può essere individuata a loro carico. In conclusione, in ragione di quanto esposto, nemmeno addebito alcuno può essere ascritto in capo al Calcio Padova Spa in relazione alla condotta tenuta dal Sig. – omissis -.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 04 Novembre 2014 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.G. (già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), G.B. (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), A.D.T.(all’epoca dei fatti, socio unico, già Presidente della Società Real Rimini Siti FC Srl SD), P.C. (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) P.O. (già Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), G.S.(già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), Società RICCIONE CALCIO 1929 SSD Srl e REAL RIMINI SITI FC Srl SD - (nota n.7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014).
Massima: Il socio unico e legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di anni 3 per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'elusione dell'art. 49, comma 1, lettera c) del Regolamento della LND, per avere svolto un ruolo rilevante nelle vicende del Riccione Calcio 1929 S.S.O. a r.l., senza assumere né quote sociali, né cariche sociali essendo tesserato per altra Società, e, in particolare tra l'altro, per aver agito nelle trattative per la cessione delle quote quale rappresentante del Sig. ….. per aver discusso e contrattato in più circostanze con i Sig.ri …. e …. le cariche e gli assetti sociali della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. senza averne titolo alcuno…Anche gli altri deferiti sono sanzionati. Alle società viene inflitta la sanzione dell’ammenda.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010 www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009 Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del Procuratore Federale avverso - la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 931/388pf08-09/sp/blp del 13.08.2009, a carico della società S.S. Cassino per violazione art. 4, comma 1, C.G.S.; - avverso il proscioglimento: del sig. C. M. (presidente onorario della S.S. Cassino s.r.l S.S. 2007/2008 e S.S. 2008/2009), dalle violazioni ascrittegli dell’art. 16 bis NOIF. e artt. 1, comma 1, e 8, comma 12 C.G.S.; del sig. A. L. (azion. maggioranza e legale rappresentante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. S.S. 2007/2008 e S.S. 2008/2009) e del sig. F.R. (amministratore unico e legale rappresentante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. S.S. 2007/2008 e 2008/2009), dalle violazioni ascrittegli degli art. 1 e 8, comma 2, C.G.S.; della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione ascrittagli dell’art. 4, comma 1, C.G.S; a seguito di proprio deferimento n. 931/388pf08-09/sp/blp del 13.08.2009
Massima: Il deferimento va respinto quando non risulta acquisita una prova certa, diretta inequivocabilmente a dimostrare, come previsto dalla ratio dell'art. 16 bis N.O.I.F. che ha riproposto il medesimo contenuto dell'art. 2359 C.C., la manifestazione di una posizione di influenza dominante in capo ad un soggetto nella società.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 31/CDN del 26 Ottobre 2009 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (43) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. M. (Presidente onorario della Soc. Soc. SS Cassino srl – s.s.2007/8 e 2008/9), A. L.. (Azion. Maggioranza e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9), F. R. (Amministratore unico e Legale Rappresentante Soc.Salernitana Calcio 1919 spa - s.s.2007/8 e 2008/9) e della società SS Cassino srl e Salernitana Calcio 1919 Spa (nota N°. 931/388pf08-09/SP/blp del 13.8.2009). Massima: Non è sufficiente, la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione ed il trasferimento di un certo numero di calciatori tra le due società coinvolte, per dimostrare la vietata “influenza dominante” e per attribuire ad un soggetto il controllo diretto di una società, o meglio “una sorta di controllo economico per l’entità dei ricavi delle sponsorizzazioni”. Ciò in quanto non è sufficiente, come per il controllo societario, una mera situazione di fatto, quanto piuttosto occorre la prova di condotte mediante le quali tali influenza si sarebbe manifestata. Le predette circostanze, per quanto ammantate da un indubbio alone di sospetto e di oscurità circa la reale volontà dei deferiti, e come tali da censurare soprattutto perché poste in essere da soggetti tesserati che peraltro rappresentano società sportive, non sono tuttavia sufficienti, per giungere ad un inoppugnabile provvedimento sanzionatorio. Allo scopo di meglio comprendere il contesto giuridico nel quale la vicenda in esame deve essere inserita, occorre evidenziare la natura e la ratio dell’art. 16 bis delle NOIF. L’intento del legislatore sportivo è molto chiaro: impedire ad un unico soggetto, persona fisica o giuridica, di controllare, direttamente o indirettamente, più società di calcio appartenenti alla medesima sfera professionistica. In tal modo si intende contrastare l’operato di coloro che tentano di aggirare tale divieto utilizzando lo schema di società estere, o quello delle società fiduciarie. Con tale finalità l’art. 16 bis delle NOIF ripropone il medesimo contenuto dell’art. 2359 c.c.. Ne deriva che, anche con riferimento all’art. 16 bis NOIF si ha: un “controllo presunto” quando una società, la controllante, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società, la controllata. In tal caso il controllo è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; un “controllo di fatto”, che invece si configura laddove esiste una disponibilità di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nelle delibere assembleari ordinarie. Orbene la differenza tra le due fattispecie è da rinvenire nella prova dell’esistenza del presupposto dell’influenza dominante, che risulta connaturata nella prima, mentre va dimostrata nella seconda; un “controllo contrattuale” cui soggiace una società rispetto ad un’ altra, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La configurabilità del controllo esterno di una società su di un’altra, secondo l’insegnamento unanime e costante della Suprema Corte di Cassazione - consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali – “ postula l’esistenza di particolari vincoli contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata” (cfr. per tutte Cass. 27/09/2001 n. 12094 in R.V. 549432). Ciò che rileva, pertanto, non è l’esistenza ed il tipo di vincolo contrattuale in corso tra società controllante e società controllata, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi del loro contenuto, tale da renderlo vitale per la società controllata. Ne consegue che “l’accertamento circa l’attitudine o meno di un dato rapporto negoziale a porre una delle parti in quella particolare situazione di predominio caratteristica del controllo esterno, si risolve in definitiva in una “questio facti”.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 221/CGF Riunione del 12 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 255/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. uff. n. 54/cdn del 15.5.2008
Impugnazione - istanza: Reclamo del sig. P.E. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento del Genoa Cricket And Footbal Club S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 5 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Reclamo del sig. M. D’A. (già amministratore unico Calcio Como SpA) avverso la sanzioni dell’inibizione inflittagli per anni 2 seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.
Massima: La fattispecie di cui all’art. 16 bis N.O.I.F. non configura una violazione di carattere concorsuale necessario, tale, cioè, da attrarre nella propria orbita più soggetti oltre l’autore della violazione tipica e cioè il detentore di più partecipazioni societarie in sodalizi militanti nel medesimo campionato. In ogni caso, un eventuale interesse al coinvolgimento di altre persone non esclude la responsabilità del deferito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 6 Novembre 2003 n. 3, 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003
Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.C. Venezia e del sig. D.C.F. avverso le rispettive sanzioni: - dell’ammenda di € 10.000,00 alla società per violazione dell’art. 16 bis N.O.I.F. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S.; - dell’inibizione per mesi quattro al sig. D.C. per violazione dell’art. 16 bis N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale . Reclamo dell’U.S. Città di Palermo e sig. Z.M. avverso le rispettive sanzioni: - dell’ammenda di € 10.000,00 alla società per violazione dell’art. 16 bis N.O.I.F e dell’art. 2 comma 4 C.G.S.; - dell’inibizione per mesi otto al sig. Z. per violazione dell’art. 16 bis N.O.I.F. e dell’art. 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Massima: La condotta del presidente di società integra gli estremi dell’illecito in materia gestionale ed economica previsto dall’art. 16-bis delle N.O.I.F., anche se il movente reale della condotta antiregolamentare non va tanto identificato nella volontà di detenere contestualmente ed a tempo determinato la titolarità delle quote di due società entrambe militanti nel campionato di Serie B, quanto nell’esigenza di cedere fittiziamente a terzi “compiacenti” la proprietà della società, conservandone medio tempore - sia pure indirettamente - il controllo fino alla definitiva cessione a soggetto ritenuto solvibile. Quanto alla sanzione applicabile per siffatto illecito, in virtù del mancato coordinamento tra la richiamata norma organizzativa e le previsioni del vigente C.G.S., che in materia di sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati (art. 14) non contempla più la sanzione della “perdita temporanea della qualità di socio della società”, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Federale la fattispecie ascritta ai deferiti integra comunque un illecito disciplinare riconducibile alla fattispecie generale di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., e quindi soggetta ad una o più delle sanzioni previste dall’art. 14 C.G.S., non essendo revocabile in dubbio che la violazione del divieto di plurima partecipazione societaria configura una evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (contestazione opportunamente formulata dal Procuratore Federale nell’atto di deferimento). Di tale violazione risponde la società a titolo di responsabilità diretta con la pena dell’ammenda
Massima: Il presidente di società è responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 16-bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico militanti nello stesso campionato (Serie B).
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 28 Luglio 2003 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione degli artt. 16 bis, comma 2, lett. b), delle N.O.I.F. e 14 del Codice di Giustizia Sportiva, circa le sanzioni da applicare nella fattispecie di illecito amministrativo previsto dal comma 1 dell’art. 16 bis citato
Interpretazione: Ai sensi dell’art. 16 bis delle N.O.I.F., un soggetto è responsabile per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due società di capitali esercenti l’attività calcistica a livello professionistico militanti nello stesso campionato. Consegue la sanzione dell’inibizione per il soggetto e quella dell’ammenda a carico della società.