DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 0021/CFA del 18 Novembre 2019

Decisione Impugnata: Provvedimento del Tribunale federale (Sezione Disciplinare), n. 18/TFN- SD 2019/2020, concernente per il sig. C.F. l’inibizione di giorni 30 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S. vigente ratione temporis, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019 seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1813/1459pf18- 19/GC/GT/ma del 2.8.2019; per la società Rende Caclio 1968 ARL concernente l’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente ratione temporis per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante sig. Coscarella Fabio seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 1813/1459pf18-19/GC/GT/ma del 2.8.2019

Impugnazione Istanza: (SIG. C.F.-RENDE CALCIO 1968 ARL) nn. 50-51/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente e la società per violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S. vigente ratione temporis, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019 pubblicato con comunicato ufficiale n. 50 del 24.5.2018 per non aver fatto partecipare il responsabile marketing della società all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro in data 11.4.2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 35/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3669/1267 pf18-19 GC/GP/ma del 25.9.2019, a carico del Sig. O.U. e della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl - Reg. Prot. 56/TFN-SD).

Massima: Giorni 50 di inibizione all’Amministratore unico per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS - nel testo vigente “ratione temporis” - in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere i) ed n), nonché dell’obbligo di cui all’ultimo capoverso del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018: a) per non aver fatto partecipare il medico della società all’incontro di aggiornamento sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla Lega Pro il 25.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n); b) per non aver fatto partecipare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società all’incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 26.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n); c) per non aver provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, entro il termine di sessanta giorni dal 5/02/2019, data in cui detta figura è divenuta  vacante (Titolo III – ultimo capoverso). Ammenda di € 50.000,00 alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3856/1269 pf18-19 GC/GP/ma del 30.9.2019, a carico del Sig. B.O. e della società AC Cuneo 1905 Srl - Reg. Prot. 61/TFN-SD).

Massima: Giorni 40 di inibizione all’Amministratore unico per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS – FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e) ed n) del Titolo III° - Criteri sportivi ed organizzativi – Manuale delle Licenze nazionali per la Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50 del 24.05.2018, consistita: A) nel non aver fatto partecipare il responsabile dell’amministrazione finanza e controllo della società all’incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 26 marzo 2019 (Titolo III° punto 1 lettera n, cit.); B) nel non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito a mezzo del CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 40 quaranta calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di adempimento dell’obbligo, previste dalla stessa normativa (Titolo III° punto 1 lettera e, cit.). Ammenda di € 40.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 4025/1285 pf18-19 GC/GP/ma del 02.10.19 a carico del Sig. G.L.C. e SS Arezzo Srl - Reg. Prot. 66/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Giorni 20 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il medico della società all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla Lega Pro il giorno 25.03.2019. Ammenda di € 13.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 25/TFN del 17.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3477/1286 pf18-19 GC/GP/ma del 20.09.19 a carico del Sig. P.M., del Sig. E.C. e della società SS Juve Stabia Srl - Reg. Prot. 52/TFN-SD).

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Giorni 20 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC perché era rimasto inosservato l’impegno che avevano assunto in nome e per conto di detta società con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n) Titolo III° - Criteri Sportivi e Organizzativi - Manuale Licenze Nazionali Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50/24.05.2018; l’inosservanza era consistita nella mancata partecipazione del delegato della società ai rapporti con la tifoseria all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro l’11.04.2019, quale recupero per gli assenti al precedente primo incontro del 21.01.2019. Ammenda di € 13.334,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN del 9.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1975/1284 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019 a carico del Sig. F.L. e della Società AC Gozzano Srl - Reg. Prot. 33/TFN-SD)

Massima: Prosciolto il Presidente dalla contestata violazione di cui all’art. 1 bis,  comma  1,  del  CGS  vigente  “ratione  temporis”,  in  relazione  all’inosservanza  dell’impegno  assunto  con  la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la Sicurezza della Società AC Gozzano Srl all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019 e al successivo di recupero organizzato dalla Lega Pro, per gli assenti al primo, l’11.04.2019..Ad avviso del Collegio i documenti in atti sono idonei a provare l’incarico conferito dalla Società AC Gozzano Srl al Sig. … quale Vice Delegato per la Sicurezza in aggiunta al Sig. ….precedentemente nominato.   In  particolare,  il  Modulo  E2,  allegato  1  al  verbale  di  udienza  del  6  Settembre  2019,  datato  3  Settembre  2018, debitamente sottoscritto sia dal Sig. .. che dal Sig. … e non contestato dalla Procura Federale né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, comprova il conferimento dell’incarico al Sig. .. con scadenza indicata al 30.06.2019. Poiché, dalla disamina dei fogli predisposti per il rilevamento delle presenze all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019, risulta che il Sig. Davide Pane ha preso parte all’evento dando atto della propria presenza con la sottoscrizione per le società Novara Calcio Spa ed Aurora Pro Patria 1919 Srl, nessun rilievo disciplinare si può attribuire alla mancata sottoscrizione del foglio per la Società AC Gozzano Srl La effettiva partecipazione del Sig. .., Vice Delegato per la Sicurezza della Società AC Gozzano Srl, all’evento del 21.01.2019, a fronte di una mera omissione formale, non consente di affermare l’inosservanza da parte della società medesima e del suo legale rappresentante dell’impegno assunto in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 con riferimento al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019 (C.U. n.50 del 24.05.2018).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN del 9.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1969/1283 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019, nei confronti del Sig. M.A. e della Società Olbia Calcio 1905 Srl - Reg. Prot. 31/TFN-SD)

Massima: Prosciolto il Presidente dalla contestata violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la Sicurezza della Società Olbia Calcio 1905 Srl all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019 e al successivo dell’11.04.2019 organizzato dalla Lega Pro per gli assenti al primo… Dai fogli di rilevamento presenze alla riunione del 21.1.2019, come fatto pervenire dalla Procura federale in ottemperanza all’ordinanza del 6.9.2019, risulta chiaramente che il Sig. …. ha presenziato a detta riunione quale Vice Delegato per la Sicurezza della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl. Dagli atti di nomina versati in atti dalla Società deferita, invero, dalla procura non contestati, risulta che la prima ha conferito l’incarico di Vice Delegato, oltre che alla Sig. …, effettivamente assente, anche al ridetto …, di talché a nulla rileva che la Falchi non abbia presenziato e che il … non abbia sottoscritto anche il foglio presenze riportante la indicazione della Società Olbia Calcio 1905 Srl, in quanto sufficiente la sottoscrizione del foglio presenze della Società Arzachena ad attestarne la partecipazione e perché non tenuta, la Società, a presenziare con entrambi i Vice Delegati nominati.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 18/TFN del 9.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 1813/1459 pf18-19 GC/GT/ma del 2.8.2019, nei confronti del Sig. C.F. e della Società Rende Calcio 1968 Srl - Reg. Prot. 30/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver fatto partecipare il Responsabile Marketing della società all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro in data 11/04/2019. Ammenda di € 20.000,00 alla società

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 89/CFA DEL  17/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 036/CFA DELL’8 OTTOBRE 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 25.9.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS MELFI SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. M.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  11645/623  PF  17-18  GC/GP/MA  DEL 14.5.2018

Massima: Annullate le sanzioni inflitte  al preseidente ed alla società comminate per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1, lett. m, del titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare il Direttore Sportivo della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico di concerto con la F.I.G.C., nei giorni 6.2.2017 e 25.7.2017…Osserva infatti la Corte Federale d’Appello che, per quanto rientri nella logica del Sistema delle Licenze Nazionali il principio che, agli incontri formativi riservati ai soggetti titolari di specifiche qualifiche societarie, questi ultimi debbano partecipare personalmente e che non sia quindi loro consentito designare, in loro vece, un sostituto o un delegato,  tale  principio  soffre  un’eccezione quando il soggetto interessato abbia dimostrato di essersi trovato nell’oggettiva impossibilità di parteciparvi. Nel caso di specie tale circostanza si è verificata. Il signor …, che avrebbe dovuto partecipare in qualità di direttore sportivo all’incontro formativo di aggiornamento del 25.7.2017, ha tempestivamente comunicato via mail alla Lega Pro la sua personale impossibilità di prendere parte all’incontro per ragioni di salute, puntualmente documentate attraverso un certificato rilasciato dal medico curante in data 24.7.2017. Solo a causa di tale personale impedimento il Sig. ..ha provveduto alla designazione di un sostituto nella persona del Sig. …, indicato peraltro nel foglio di censimento come Procuratore Speciale della A.S. Melfi S.r.l. con poteri di rappresentanza della società dinanzi alla F.I.G.C., agli organi federali, nelle Assemblee di Lega e nelle Assemblee federali. Tale designazione, quindi, lungi dal potere essere interpretata nel caso di specie come manifestazione di personale disinteresse nei confronti dell’incontro di formazione organizzato dalla Lega, così da configurare una violazione disciplinare, risulta espressione della volontà di assicurare comunque la partecipazione della società all’attività di aggiornamento prevista dal  sistema  delle licenze nazionali, nonostante la personale impossibilità del soggetto designato di prendervi parte direttamente. E’ del resto la stessa decisione di primo grado ad ammettere che la mancata partecipazione personale al secondo incontro organizzato dalla Lega non è priva di giustificazione; tanto è vero che la ragione dell’applicazione della sanzione viene individuata dal Tribunale Federale Nazionale nella mancata partecipazione dell’A.S. Melfi, questa volta senza alcuna giustificazione, al primo dei due incontri organizzati dalla Lega. Tale conclusione non è però condivisibile. Si è già ricordato, infatti, che la decisione della Lega di provvedere alla organizzazione di un secondo incontro di formazione derivava dalla constatazione che il primo era andato quasi completamente deserto e che non sembrava opportuno sanzionare le molte società che, per varie ragioni, non vi avevano partecipato senza dare loro l’opportunità di prendere parte ad un successivo incontro, da organizzarsi  in altra data. Ora, il fatto che in relazione a questo successivo incontro, pur dimostrando effettivo interesse e volontà di parteciparvi, il Sig. … sia stato costretto, per imprevedibili ragioni di salute,  a nominare un delegato che via ha preso parte in sua vece, non giustifica l’applicazione a suo carico di una sanzione disciplinare per la sua mancata partecipazione al primo incontro, rispetto al quale si era già in precedenza ritenuto opportuno astenersi dall’applicare sanzioni, dato l’alto numero di società che, per varie ragioni organizzative, erano risultate assenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio  Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 6889/193 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017, per non avere fatto partecipare un proprio rappresentante  all’incontro,  articolato  in due  sessioni,  sul tema della tutela della salute  e della lotta al  doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:A.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 6909/216 pf18-19 GC/GP/ma dell’11.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo III (300)            Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del responsabile dell’ufficio stampa della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti l’11 aprile, 15 maggio e l’11 Giugno 2018. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00… per la tipologia di inadempimento  contestato  alla società deferita, è pari alla somma di € 20.000,00 (pena edittale).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 6271/215 pf18-19 GC/GP/ma del 19.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30  di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del team manager della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti il 9 aprile, 15 maggio ed 11 Giugno 2018. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00…L’incedere dei fatti porta alla materializzazione, nel caso in esame, dell’illecito disciplinare previsto dal “sistema” in caso di inosservanza delle prescritte regole partecipative, la cui previsione non è espressione di un mero capriccio della Federazione bensì dell’impegno assunto dalla compagine societaria a garanzia del superiore interesse alla sicurezza dei partecipanti alle attività sportive. Non a caso, per la violazione di siffatti obblighi, sono previste sanzioni severe (per la tipologia di inadempimento contestato alla società deferita, la sanzione è pari alla somma di € 20.000,00 - pena edittale).

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