Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 29/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni)-
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl), SOCIETÀ MODENA FC SRL - (nota n. 2334/68 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 10 e la società con la penalizzazione di punti 5 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo per l’inosservanza, degli adempimenti previsti dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017 – aventi a oggetto, segnatamente, il ripianamento della carenza patrimoniale, il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del Codice Civile, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-30 aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 alle figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, nonché il pagamento del debito IRAP
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 22/TFN-SD del 27 Ottobre 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.P. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1143/969BIS pf16-17/GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.P. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1145/970BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 per la violazione per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 008/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni)
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78 del 26.4.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2, 10, COMMA 3 C.G.S., IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO NOIF, A TITOLO DI: RESPONSABILITÀ DIRETTA PER COMPORTAMENTO DEI PROPRI LEGALI RAPPR.TI PRO-TEMPORE SIGG. F.F. E F.A.; RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER COMPORTAMENTO DEL LEGALE RAPPR.TE PRO-TEMPORE SIG. F.F. E DEL REVISORE UNICO SIG. C.M.; DEI SIGG. F.F. E F.A. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 CGS, IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO NOIF, DEI SIGG. F.F. E C.M. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 CGS, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11052/993 PF16-17 GP/GC/BLP DEL 7.4.2017
Massima: La Corte in accolgimento del ricorso del Procuratore Federale sanziona i legali rapp.ti con l’inibizione di mesi 1 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16.2.2017, gli emolumenti dovuti al tesserato F. S. per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, “non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. S. ed il conseguente mancato incasso delle spettanze. In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità disciplinare dei Sig.ri F. F., F. A. e C. M. non può ritenersi provata. Dei comportamenti ascritti ai rappresentanti legali ed al Revisore Unico non risponde, conseguentemente, la Società SS Sambenedettese a rl né a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., né a titolo di responsabilità propria.” La conclusione cui perviene il Tribunale non può essere condivisa. Le regole stabilite dalla Federazione sono finalizzate ad assicurare la assoluta tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalle società e dai tesserati.A tale scopo è prevista la tassatività delle modalità di pagamento, che deve essere effettuato esclusivamente attraverso l’uso del bonifico bancario nell’ambito di conti correnti dedicati. Ciò risponde anche all’esigenza di salvaguardare la trasparenza dei flussi finanziari, la loro tracciabilità, il controllo tempestivo e semplificato della gestione contabile ed economica. Nel caso in esame, la società ha inteso utilizzare un mezzo diverso da quello puntualmente indicato dalle norme organizzative, ossia il pagamento mediante assegni bancari tratti sullo stesso conto dedicato. Si potrebbe anche discutere se, forzando il dato letterale delle disposizioni, il pagamento effettuato con altri strumenti possa costituire un succedaneo idoneo a realizzare comunque l’obiettivo del tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie. In concreto, però, la scelta compiuta dalla società debitrice non è andata a buon fine, per ragioni non imputabili in alcun modo al creditore, che aveva interrotto il rapporto sportivo e professionale con la società. Dunque, il “rischio” della utilizzazione di mezzi diversi da quelli tassativamente prescritti dalla disciplina di riferimento, quand’anche ritenuto ammissibile, non può che gravare sul debitore che sceglie di avvalersi di modalità non previste dalla normativa. Né, evidentemente, gli incolpati possono invocare l’esimente della buona fede soggettiva. Le prescrizioni federali sono chiare, consolidate, del tutto ragionevoli nella loro finalità di tutela di interessi generali, non particolarmente gravose per gli operatori. Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi affermata la responsabilità disciplinare degli incolpati, in relazione agli addebiti loro rispettivamente ascritti. Non vi sono dubbi, infatti, in ordine alla ricostruzione materiale dei fatti di causa.
Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 008/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) -
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SIG.RA R.D.W. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE PER MESI 6; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 5; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016, NONCHÉ DELLA RECIDIVA PREVISTA DALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S. – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 RICORSO SIG. B.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: INIBIZIONE PER MESI 11; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017
Massima: Non ha il potere di rappresentaza legale il consigliere di amministrazione della società se tale potere non è stato espressamente conferito, per cui consegue il proscioglimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. F. (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.S.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.F. (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.S.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.F. (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.S.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con l’ammenda di euro 12.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31/12/201; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, la relazione semestrale al 31/12/2016. Il legislatore Federale ha previsto che ogni comportamento omissivo (in questo caso il pagamento, o comunque la mancata certificazione alla Co.Vi.So.C. dell'avvenuto deposito delle documentazioni contabili richieste alla prevista scadenza) integra di per sé i presupposti per l’applicazione di un’autonoma sanzione, secondo i parametri richiesti dalla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.F. (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.S.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 198/1105 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 189/1104 pf16-17 GP/GC/blp del 6.7.2017).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4, con l’ammenda di euro 1.000,00 oltre Euro 500,00 + 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 06/TFN-SD del 25 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 13826/1106 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 le ritenute Irpef ed i contribuiti Inps afferenti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo mensilità gennaio e febbraio 2017 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine di aver eseguito il pagamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 06/TFN-SD del 25 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13825/1100 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13827/1101 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS, in relazione all’art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo afferenti le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché per non aver effettuato entro la stessa data le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi a detti emolumenti e per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine del 18 aprile 2017 l’avvenuto adempimento di tali obbligazioni. Sotto l’aspetto punitivo, le sanzioni chieste dalla Procura Federale, per quanto conformi al dettato degli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 3, 21 comma 2 CGS e nel contempo rispettose del consolidato orientamento di questo Tribunale, vanno tuttavia ricondotte entro limiti di minore entità, stante l’attuale retrocessione della Società dalla Lega Pro ed il suo conseguente ingresso nel calcio non professionistico.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.S.M.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), F.E. (all’epoca dei Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 13717/1103 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13730/1108 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 13726/1107 pf16-17 GP/GC/blp del 12.6.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con l’ammenda di euro 1.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13564/1099 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 13561/1098 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps; di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl), L. P.(all’epoca dei fatti Sindaco Unico della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 13563/1102 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 3.000,00 , a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 18 aprile 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 129/CFA del 10 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CFA del 12 Giugno 2017
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 4.04.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1;INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 INCISO 4 A) C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1 LETTERA G) C.G.S. - NOTA N. 9578/629 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DELL’8.3.2017
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato la società per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS Figc in relazione all’ art. 85 sopra citato e deferiva, altresì, la medesima Società ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 stesso C.G.S..
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 129/CFA del 10 Maggio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CFA del 12 Giugno 2017
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 20.03.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 22.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII E 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 9267/628 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica esclusa l’ammenda, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione per non aver corrisposto, entro il 16.12.2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo per le mensilità di luglio agosto, settembre e ottobre 2016 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. L’art. 10, comma 3, cpv. 4 e 5, prevedono per le società di Serie B (come analogamente stabilito per quelle di serie A dai cpv. 2 e 3 dello stesso articolo) l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica per mancato pagamento di emolumenti (cpv. 4) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (cpv. 5) di almeno un punto per ogni bimestre in cui è suddivisa la stagione sportiva. L’espressione “a partire da almeno un punto” – che è il minimo edittale – indica chiaramente che la sanzione non può andare al di sotto di tale misura sussistendo il dato obiettivo del mancato pagamento di quanto dovuto nei termini normativamente previsti. La valutazione della situazione soggettiva in cui si sia trovata ad operare la società sanzionata diventa obbligatoria per il giudicante solo nel caso in cui entri in gioco la sua discrezionalità nell’applicazione di una penalizzazione in classifica superiore a quella minima edittale di un punto o nei casi in cui tale sanzione sia cumulabile (ma non sembra questo il caso) con un’altra tipologia di sanzione. Vertendosi, nella specie, di tre distinti inadempimenti correttamente il TFN ha applicato – in accoglimento della richiesta della Procura Federale – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica, cioè la sanzione minima edittale di un punto per ogni specifica violazione. E’, invece, fondata la doglianza relativa all’illegittimità dell’applicazione della sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 prevista dall’art. 90, comma 2, delle NOIF. La doglianza è fondata non perché la richiesta dell’applicazione (anche) dell’ammenda non sia stata contestata nell’atto di deferimento o nelle specifiche richieste della Procura Federale (e ciò in quanto la sottoposizione al giudizio implicante l’applicazione di sanzioni può comportare, in astratto, l’irrogazione cumulativa delle sanzioni previste dall’art. 18 del CGS, senza poter invocare da parte del soggetto deferito la violazione del diritto di difesa), ma perché, in primo luogo, l’art. 10, comma 3, prevede specificamente, in tutti i casi di mancato pagamento di emolumenti dovuti e del versamento delle relative ritenute Irpef e dei contributi Inps, l’applicazione (art. 18, comma 1, lett. g) della sanzione della penalizzazione in classifica di almeno un punto (eliminando, cioè, quell’alternatività pur indicata nell’ultima parte del 1° cpv dell’art. 10, comma 3 e conferendo, dunque, a tale tipologia di inadempimenti maggiore gravità) e, in secondo, luogo, perchè la sanzione dell’applicazione dell’ammenda ex art. 90 delle NOIF è prevista specificamente nella ipotesi non di omesso pagamento ma in quella, meno grave, della violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (adempimento che si sottintende effettuato) e dal tenore delle prescrizioni normative citate sembra inferirsi come la sanzione più grave (penalizzazione) assorba quella di grado inferiore (ammenda), senza la previsione di una loro cumulabilità.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 119/CFA del 03 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CFA del 11 Maggio 2017
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione degli artt. 4, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafi VI e VII delle NOIF, per non aver corrisposto sia gli emolumenti che le relative ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016, e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle relative ritenute Irpef e contributi Inps sopra indicati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 80/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11039/972 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).
Impugnazione Istanza:DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11038/973 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A. (all’epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), M.B. (all’epoca dei fatti Consigliere e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), WAINSTEIN R.D. (Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11037/971 pf16-17 GP/GC/cc del 7.4.2017).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica e con l’ammenda di euro 1.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nelle violazioni: mancato versamento entro il 16.02.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, mancato versamento entro il 16.02.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall’art. 85 lettera B paragrafo VI NOIF, mancato deposito, entro il 31.01.2017, di nuova garanzia dell’importo di Euro 500.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla – omissis - depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di Euro 300.000,00
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11043/974 pf16-17 GP/GP/blp del 7.4.2017).
Massima: A seguito di patetggiamento il legale rapp.te è con l’ammenda di euro 1.500,00 e la società con l’ammenda di euro 1.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, nonché di gennaio e febbraio 2017, ha utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), A.F. (all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), M.C. (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).
Massima: Il TFN proscioglie i deferiti dalle contestate violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017. Orbene, alla luce della documentazione in atti si può affermare l’irrilevanza ai fini disciplinari delle condotte contestate ai deferiti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società abbia provveduto nei termini sanciti dalla normativa federale all’invio a mezzo raccomandata degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo esonerato ed abbia effettuato tempestivamente la relativa comunicazione all’organismo di vigilanza. Ritiene, pertanto, questo Collegio non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. – omissis - ed il conseguente mancato incasso delle spettanze.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), G.M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società US Ancona 1905 Srl), Società US ANCONA 1905 Srl - (nota n. 10964/976 pf16-17 GC/GP/ac del 06.04.2017).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione e di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.B.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 10746/975 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), S.B.S. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), A.C. (Revisore Unico della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 10745/992 pf 16-17 GC/GP/ac del 31.3.2017).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 4.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c paragrafo IV NOIF, a motivo del mancato pagamento entro il 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento di detti emolumenti; degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c paragrafo V NOIF, a motivo del mancato versamento entro il 16 febbraio 2017 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 72/TFN-SD del 04 Aprile 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), P.M. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl – (nota n. 9578/629 pf16-17/GP/GC/cc del 8.3.2017
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione degli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS. Ai sensi dell’art. 16 comma 6 NOIF il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Qualora la dichiarazione e/o l’accertamento siano intervenuti nel corso del campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, gli effetti della revoca decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio della impresa prosegua.Per quel che qui interessa, appare incontestabile la circostanza che la Società, seguitando a disputare le gare del campionato di competenza, non ha subìto gli effetti della revoca della affiliazione; essa pertanto continua a soggiacere all’ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS). Corollario di detta autonomia è il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell’art. 1 comma 1 CGS e della competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS). In questo preciso contesto normativo, non è dato farsi luogo alla interruzione del presente procedimento, trattandosi, nella prospettazione offerta dalla Curatela, di istituto estraneo all’ordinamento sportivo e non suscettibile di essere applicato per analogia. Inoltre il richiamo della Curatela agli artt. 2 e 6 CGS CONI, sulla adozione delle norme generali del processo civile, appare inconferente: la norma si riferisce a quanto è compatibile con il carattere di informalità e rapidità dei procedimenti di giustizia sportiva e non alla facoltà di richiamare l’applicazione di istituti estranei e per certi versi incompatibili con il processo sportivo, votato alla celerità delle sue statuizioni. Può pertanto affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio che il deferimento datato 8 marzo 2017 è stato correttamente incardinato nei confronti dei due amministratori della US Latina Calcio Srl, sigg.ri – omisssis -, come tali indicati nei moduli di censimento della Società, nonché della Società stessa, senza che abbia rilievo la censura della Curatela sulla erroneità della notifica degli atti ai suddetti amministratori, essendo costoro e non altri a rispondere delle violazioni loro ascritte ed a contestarle, esercitandone la relativa facoltà. Peraltro, alla data della riunione della Co.Vi.So.C. (13 gennaio 2017), che, esaminando il report della Deloitte & Touche Spa, aveva informato la Procura Federale in merito alle irregolarità nelle quali era incorsa la Società (che non aveva provveduto entro il termine del 16.12.2016 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributivi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016), nonché a quella del deferimento (8 marzo 2017), la sentenza dichiarativa di fallimento non era ancora intervenuta.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 65/TFN-SD del 20 Marzo 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9267/628 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L.P.(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9266/627 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e la società con la penalizzazione di punti 3 in classifica e con l’ammenda di euro 22.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 del CGS, in relazione all’art 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza:DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L.P. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), V.T. (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 7215/495 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopraindicati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.B. (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), F.B. (all’epoca dei fatti vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl - (nota n. 7211/496 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CFA del 18 Gennaio 2017
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 15.9.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. M.F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F. – NOTA N. 294/1235PF 15- 16/SP/BLP DEL 6.7.2016
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato il deferito per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C, paragrafo VII delle N.O.I.F., in quanto gli è stata conferita “l’esclusiva delega attinenti ai rapporti istituzionali con le Federazioni”, per cui lo stesso non poteva ritenersi in alcuna maniera responsabile di eventuali violazioni relative all’esercizio di poteri in relazione ai quali non era stato delegato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 16 Gennaio 2017 -
Impugnazione Istanza: (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi……e la società con l’ammenda di euro…….., a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione
Massima: Il TFN proscioglie il sodalizio dalla contestata violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Deve ritenersi che, il contrasto tra gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’indagine e del procedimento, non consentano di affermare con certezza la responsabilità della Società, posto che gli inadempimenti contestati appaiono imputabili all’Istituto di credito presso il quale sono accesi i conti correnti societari dedicati. Per quanto concerne il fatto che ai legali rappresentanti della Società è stata applicata una sanzione in relazione ai medesimi fatti, il Collegio rileva che tale circostanza non assume particolare rilievo ai fini della decisione da assumere in questa sede, in considerazione della natura non confessoria dell’istituto di cui all’art. 23 CGS e del fatto che il citato documento del 16.9.2016 è stato acquisito successivamente all’applicazione della sanzione ai legali rappresentanti della Società. La Società deferita va pertanto prosciolta dagli addebiti contestati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), A.A. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), F.C. (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), A.A. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), F.C. (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Massima: Il TFN proscioglie il sodalizio dalla contestata violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Il sodalizio sportivo deferito ha fatto pervenire, a questo Tribunale, nel termine concesso, la dichiarazione, a firma della Banca Popolare del Lazio, con cui l’istituto di credito si assume la responsabilità del mancato pagamento imputabile “all’intervenuto blocco del sistema di regolamento interbancario” e conseguente versamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps il giorno successivo al termine di scadenza. La US Latina Calcio Srl ha quindi dimostrato di non essere responsabile, nel caso di specie, degli inadempimenti contestati essendo gli stessi imputabili alla banca su cui sono accesi i conti correnti dedicati. La Società deferita va pertanto prosciolta dagli addebiti contestati..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), A.A. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), F.C. (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 241/1221 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Impugnazione Istanza: (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), A.A. (Amministratore e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), F.C. (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 242/1222 pf15-16 SP/blp del 5.7.2016).
Massima: A seguito di patetggiamento i legali rapp.ti sono sanzionati con l’inibizione di giorni 60 per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), L.L. (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), M.L.S. (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 305/1224 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
Impugnazione Istanza: (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D. B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), L.L. (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), M.L.S. (Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 317/1223 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2015; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 446/1228 pf15- 16 SP/blp dell’8.7.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Il tutto con riferimento ai poteri e alle funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), F.S.M. (Vice Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 294/1235 pf15-16 SP/blp del 6.7.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.X. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Z.L. (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 436/1247 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).
Impugnazione Istanza: (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z.X.(Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 Srl), Z.L.(Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 431/1248 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza:
(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), G.B. (Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 405/1229 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultati dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.014/TFN del 15 Settembre 2016 -
Impugnazione Istanza: (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), A.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 409/1236 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).
Impugnazione Istanza: (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), A.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 411/1237 pf15-16 SP/blp dell’8.7.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 pe rla recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al legale rapp.te e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi VI e VII delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto entro il 18/04/2016, le ritenute IRPEF e i contributi INPS dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; nonchè gli emolumenti dovuti ai medesimi per le mensilità di novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016; e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. L.T., AMM.RE UNICO E LEGALE RAPPR.TE P.T. DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VI) N.O.I.F.; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. G.S., PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1, C.G.S.; - AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2015/16 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S., - RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI A CIASCUNO ASCRITTE - NOTA N. 10159/838 PF 15-16/SP/BLP DEL 25.3.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per le violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. VI) N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2016, l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015 nonché per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.2.2016, dichiarazione non veridica attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 065-081/CFA del 07 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 18 Luglio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015; - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. F.P.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE: - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015; - DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per le violazioni di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015. In effetti con il Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio delle licenze per la partecipazione ai campionati, per la prima volta viene fatto esplicito riferimento agli incentivi all’esodo quali oggetto, come ogni compenso dovuto ai tesserati, delle attestazioni di avvenuto pagamento da depositare presso la Co. Vi. Soc. Sostengono i reclamanti che tale innovazione regolamentare, rappresenterebbe la prova che i suddetti incentivi prima di tale novità non avrebbero costituito una obbligazione rilevante per l’ordinamento federale. Ebbene è un fatto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato il tema della assimilazione degli incentivi all’esodo nell’ambito di accordi risolutivi del rapporto di lavoro alla nozione di emolumento per i fini disciplinari in discussione nel silenzio della regolazione federale. I giudizi che a più riprese sono stati coerentemente espressi dalla giurisprudenza federale hanno preso necessariamente abbrivio dalla considerazione in termini generali dei presupposti logico-giuridici dell’ipotesi sanzionatoria in questione nella quale non vi era cenno alla nozione di incentivi all’esodo e di somme dovute in ragione di accordi transattivi aventi ad oggetto, tra l’altro, la risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro. Nel silenzio della norma, la Corte, nei suoi precedenti arresti, anche a Sezioni Unite, ha sempre cercato di salvaguardare l’equilibrio e l’efficienza dell’ordinamento federale in tema di controlli sulla gestione economico e finanziaria delle società e di rispetto dei principi di corretta gestione dei rapporti economici tra società, tesserati e dipendenti. L’interpretazione della norma federale non può infatti giungere ad escludere astrattamente e sistematicamente ogni rilevanza disciplinare a tutte quelle ipotesi in cui le somme non corrisposte dalla società ai propri tesserati abbiano diretta derivazione dal rapporto di lavoro col tesserato stesso; che esso sia in vita, sia cessato naturalmente o sia stato negozialmente risolto. Proprio questa considerazione ha condotto la giurisprudenza di questa Corte a discorrere incidentalmente di “astratta equiparabilità” ai fini disciplinari tra incentivi all’esodo ed emolumenti, il che dunque richiedva una valutazione concreta, caso per caso. Tuttavia, alla luce del mutamento del quadro regolamentare, intervenuto in epoca successiva rispetto al tempo nel quale le condotte oggetto di contestazione sono state poste in essere, la Corte ritiene di non potere trascurare che, alla luce del principio della successione delle norme nel tempo, mancando una espressione che chiarisca esplicitamente la portata interpretativa dello ius novum, la previsione non possa che essere ritenuta applicabile che per l’avvenire. Se ciò è vero, la conclusione alla quale inevitabilmente deve giungersi, anche in ragione del principio della irretroattività che opera in funzione di garanzia a favore dell’incolpato, è che per il tempo antecedente l’entrata in vigore della nuova regola, significativamente di maggior rigore rispetto alla precedente, la condotta oggi sanzionata doveva essere disciplinarmente valutata, se del caso, secondo i principi delineati da questa Corte. Il che non risulta essere avvenuto.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 13 Luglio 2016 -
Impugnazione Istanza: (262) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.L. (Procuratore Speciale e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 13583/1187 pf15-16/SP/blp del 23.05.2016).
Massima: Il procuratore speciale è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lett. b), parag. VII, NOIF per aver omesso di depositare entro il termine del 16.12.2015 alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in quanto lo stesso alla data del 15.12.2015 risultava inibito sino al 3.02.2016. La Corte Federale d’Appello, come si è già detto, con decisione innovativa, ha ritenuto fondata la doglianza dei ricorrenti, mandando esente da responsabilità il Sig. – omissis -, in quanto all’epoca dei fatti colpito da inibizione e quindi privo di qualsiasi potere di rappresentare la Società nei rapporti con gli organi della F.I.G.C., attribuendo la responsabilità della omessa denuncia, al Sig. – omissis-, Direttore Sportivo investito di procura speciale e quindi dotato dei poteri rappresentativi della Società. È dalla pubblicazione della riferita sentenza che debbono quindi decorrere i termini entro i quali il procedimento disciplinare deve esaurirsi. Quanto alla posizione del Sig. –omissis -, non può certo sostenersi il difetto di poteri di rappresentanza della SS Virtus Lanciano, posto che agli atti risulta l’atto del notaio Dr. –omissis - con il quale il Presidente della summenzionata Società, in data 17 giugno 2015, conferiva procura speciale al Direttore Sportivo Sig. Luca Leone, con la quale autorizzava il medesimo a “rappresentare la Società avanti agli organi ed uffici della federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) e della Lega nazionale professionisti serie B”.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 117/CFA del 03 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CFA del 10 Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E C.L.I - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. A.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. C.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione ex art. 1 bis, comma 1 CGS e art. 10 comma 3 CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafi VI e VII) delle N.O.I.F., non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del tesserato in qualità di preparatore atletico, relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015 né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali Irpef e dei contributi previdenziali correlati ai predetti emolumenti; ex art. 1 bis comma e art. 8 comma 1 C.G.S. per il deposito presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, una dichiarazione non veritiera attestante sia l’avvenuto pagamento delle richiamate spettante economiche dovute al – omissis - sia l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi ai detti emolumenti.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 111/CFA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CFA del 10 Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 16.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SS. FIDELIS ANDRIA 1928 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. F.F., AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE; - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. L.F.V., PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85 LETTERA C) PARAGRAFO VII N.O.I.F., NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7290/587 PF15-16 SP/BLP DEL 22.1.2016
Massima: La Corte riduce all’amministratore la sanzione dell’inibizione a mesi 2 per la: a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 85 lett. c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015; b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8 comma 1 C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.10.2015, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2015. Riduce a mesi 1 linibizione per il presidente del Colleggio sindacale repsonsabile della violazione di cui al citato capo b) ed alal società riduce l’ammenda ad Euro 3.000,00 con diffida.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I - Sezione Quarta: Decisione n. 25 del 10/06/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata in data 13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016),
Parti: Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ C. A. D. M. D. B./ A. C./ S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.
Massima: Il Collegio di garanzia rigetta il ricorso del procuratore federale e conferma la decisione della Corte che ha ritenuto che il legale rapp.te pro tempore inibito, non potesse alla data del 16 dicembre 2015 attestare l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della società, e per l’effetto, non ne ha «fa[tto] derivare la responsabilità diretta societaria».…dato che «Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali», il carattere pregiudiziale dell’accertamento dell’operato di colui che specificamente rappresentasse la S.S. Virtus Lanciano 1924 srl per la singola questione non può che determinare, all’esito del presente giudizio, in cui detto accertamento è risultato negativo, la conseguenza dell’assoluzione della Società da ogni responsabilità diretta ….
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 120/CFA del 10 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 13 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016
Impugnazione – istanza:2. RICORSO DEL SIG. C.A.D.M.D.B. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 5 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8257/703 PF15-16 SP/BLP DEL 15.2.2016 E NOTA N. 10154/841 PF15-16 SP/BLP E N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016
Impugnazione – istanza:3. RICORSO DEL DOTT. A.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - N. 101155/842 PF15-16 SP/BLP DEL 25.3.2016
Massima: La Corte riduce la penalizzazzione in punti 2 e l’ammenda di Euro 3.00,00 perché rimane addebitata alla società Virtus Lanciano s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, la sola violazione contestata al legale rapp.te della mancata attestazione c/o CoViSoC, entro la data del 16.2.2016, dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti per i bimestri luglio-agosto e settembre-ottobre 2015. Per la fattispecie, la sanzione minima edittale è di 1 punto di penalizzazione. Tuttavia, nel caso di specie, questa Corte, considerato il contesto complessivo della vicenda, valutata la condotta di cui trattasi ed il correlato disvalore disciplinare-sportivo, tenuto conto della gravità dei fatti, ritiene corretta la quantificazione (in punti 2) operata dal TFN, anche in considerazione della contestata recidiva e del fatto che trattasi di violazione relativa ad un doppio bimestre. La Corte riduce ed annulla anche le sanzioni inflitte agli altri deferiti
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.071/TFN del 20 Aprile 2016 -
Impugnazione Istanza: (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 8257/703 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).
Impugnazione Istanza: (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 10154/841 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).
Impugnazione Istanza: (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), A.C.(Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 10155/842 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 5 in classifica e con l’ammenda di euro 6.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglioagosto e settembre-ottobre 2015; nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per i due bimestri di luglio-agosto e settembre-ottobre 2015; nella violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, entro il termine del 16 febbraio 2016, degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per la mensilità di novembre e dicembre 2015; nella violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 del C.G.S. e 8, comma 1, del C.G.S. per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 -
Impugnazione Istanza: (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.T.(Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Martina Franca 1947 Srl), G.S. (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Martina Franca 1947 Srl), Società AS MARTINA FRANCA 1947 Srl - (nota n. 10159/838 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 3.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015; nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2016, dichiarazione non veridica attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di novembre e dicembre 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.069/TFN del 18 Aprile 2016 -
Impugnazione Istanza: (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), A.P.(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10134/839 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016).
Impugnazione Istanza: (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), A.P. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 10136/840 pf15-16 SP/blp del 24.3.2016).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 e giorni 20 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafi VI) e VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2016, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, per le mensilità di novembre e dicembre 2015;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 22 Marzo 2016 -
Impugnazione Istanza: (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di maggio e giugno 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 22 Marzo 2016 -
Impugnazione Istanza:(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), L.C. (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS
AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 3.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF, non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del tesserato in qualità di preparatore atletico della prima squadra, relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF dei contributi previdenziali INPS correlatiai predetti emolumenti; ex art.1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, dichiarazioni non veritiere attestanti sia l’avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. – omissis - , sia l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di cui trattasi. Ora, il mancato pagamento degli emolumenti riferibili alle suindicate mensilità, giustificato dai deferiti in ragione di un sorta di eccezione di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), contrasta con la disciplina che regola, in base a quanto espressamente prescritto dall’Accordo Collettivo di categoria relativo alla figura professionale del preparatore atletico, i rapporti negoziali tra le parti. Invero, la richiamata eccezione di inadempimento, almeno nei termini e secondo le modalità mediante cui la stessa è stata opposta al tesserato, non può trovare ingresso nell’ordinamento sportivo calcistico. A fronte del lamentato inadempimento contrattuale, sarebbe stato corretto esperire, nei riguardi del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, il rimedio previsto e disciplinato dall’art. 17, comma 2, lettera e), Accordo Collettivo di categoria ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto in essere tra il predetto tesserato la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per poi, ex art. 85, lettera C, par. VI, comma 1 ultima parte, NOIF, depositare presso la Co.Vi.So.C. medesima “la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria dinanzi al competente organo”, per ciò stesso venendo meno, in ipotesi di verifica da parte della Co.Vi.So.C., qualsivoglia profilo di responsabilità in relazione al mancato pagamento delle spettanze economiche. Sul punto, del resto, ebbe occasione di pronunciarsi, all’epoca dei fatti, il TNAS all’esito di un procedimento arbitrale promosso da una compagine societaria professionistica che aveva lamentato l’illegittimità della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata in stretta correlazione al mancato pagamento degli emolumenti relativi ad alcune mensilità dovuti a un proprio tesserato (calciatore), con riferimento ai quali, tuttavia, pendeva una lite non temeraria dinanzi al Collegio Arbitrale competente. Ebbene, in quella occasione il TNAS affermò che proprio l’invocata pendenza della lite, adeguatamente documentata alla Co.Vi.So.C., fosse idonea a giustificare l’omesso pagamento” (cfr. Lodo TNAS SS Virtus Lanciano 1924 Srl / FIGC del 22/06/2012). Quanto sopra, peraltro, nonostante, all’epoca dei fatti, detta sorta di clausola di salvaguardia non fosse espressamente prevista in relazione al versamento degli emolumenti, ma esclusivamente avuto riguardo al versamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali (ex) ENPALS (attualmente INPS), a differenza di quanto invece prescrive la disciplina regolamentare domestica vigente. Avuto riguardo alla vicenda che ci occupa, vero è che la Società deferita si è rivolta al Collegio Arbitrale competente al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto in essere con il proprio tesserato, ma si è determinata in tal senso soltanto con ricorso del 4.1.2016, dunque, ampiamente oltre il termine del 16.12.2015 perentoriamente prescritto ai fini del perfezionamento dell'adempimento di cui trattasi….Ora, se il versamento dei contributi previdenziali INPS da parte della Società deferita è stato correttamente perfezionato, come emerge alla luce della documentazione versata in atti, non altrettanto può dirsi quanto al versamento delle ritenute fiscali IRPEF, dovendosi in ogni caso considerare, per mera completezza espositiva che quand’anche si provveda al pagamento di una sola delle voci contributive (nel caso di specie, i contributi previdenziali INPS, ma non le ritenute fiscali IRPEF), detta circostanza non elide o affievolisce minimamente i profili di responsabilità in capo ai soggetti deferiti, quasi che la sanzione prevista in ordine all’inadempimento ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF possa essere irrogata solo nel caso in cui il mancato pagamento concerna entrambe le predette voci contributive. Alcun dato letterale o argomento logico depone, infatti, nel senso di subordinare la irrogazione della sanzione alla necessaria concorrente violazione dei termini di pagamento di tutte le voci, essendo, di contro, sufficiente, anche il solo omesso versamento, come nella specie, delle ritenute fiscali IRPEF.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.057/TFN del 23 Febbraio 2016 -
Impugnazione Istanza: (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S., R.A., V.B.A., C.P.B., L.M. e M.P. - (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di anni 5 di inibizione ed € 20.000,00 di ammenda per la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Renato Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF). A seguito di patteggiamento il calciatore tesserato è sanzionato con 2 giornate di squalifica ed euro 1.500,00 di ammenda, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor – omissis -, del medesimo importo. Il calciatore che non ha patteggiato è sanzionato con 1 mese di squalfica ed Euro 3.000,00 di ammenda per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor – omissis -
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I Sezioni Unite: Decisione n. 9 del 19/02/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello F.I.G.C. Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 47 del 30 ottobre 2015,
Parti: Novara Calcio S.p.A. – M.A.D.S./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso proposto dalla società avevrso la delibera della Corte Federale con che le ha inflitto la penalizzazione di 2 punti in classifica, a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 85, lett. C, par. VII (Ritenute e contributi), delle NOIF, le società devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni bimestre, «l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati». Tale disposizione, come ha ricordato anche la F.I.G.C. nella sua memoria, fa parte del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici ed ha il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni. L’art. 10, comma 3, del CGS prevede poi che «il mancato pagamento da parte delle società…nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef… comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica». Facendo applicazione di tali disposizioni, l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite deve ritenersi esente dalle censure sollevate. Infatti, come risulta pacificamente dagli atti (ed è ammesso dagli stessi ricorrenti), il 16 aprile 2015 la società Novara Calcio non aveva dimostrato di aver provveduto, come invece avrebbe dovuto, al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, riguardanti i propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo….Il citato art. 85 delle NOIF risulta, infatti, formulato in modo assolutamente chiaro nel prevedere l’obbligo per le società di calcio professionistico di dimostrare, alle scadenze periodiche indicate, l’avvenuto puntuale pagamento dei debiti fiscali e previdenziali. Tale disposizione, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe, prevede quindi la periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge. Ciò non solo per un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte pure alla tutela degli operatori del settore, ma anche per dimostrare la solidità finanziaria delle società e la correttezza della loro gestione economico finanziaria che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Altrettanto chiaro è poi l’art. 10, comma 3, del CGS nel prevedere specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento da parte delle società, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef. La prevista rilevanza nell’ordinamento sportivo dell’accertato mancato tempestivo pagamento degli oneri fiscali o previdenziali e la conseguente applicazione di sanzioni (sempre nell’ordinamento sportivo) costituisce peraltro espressione tipica, come ha affermato la Corte Federale, della «cd.libertà associativa» che ben può consentire l’adozione di regole interne, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell’ordinamento statale. Del resto, come sempre ha ricordato la Corte Federale, «ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato». E la stessa Corte ha poi correttamente aggiunto che «nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso». Né si può ritenere, come vorrebbero i ricorrenti, che i mancati pagamenti alle scadenze non assumano rilievo perché il legislatore statale ha previsto modalità per il pagamento successivo e rateizzato dei debiti fiscali accertati. Anche sul punto la Corte Federale ha giustamente osservato che la rateizzazione non costituisce una modalità ordinaria e alternativa di adempimento dell’obbligo fiscale, nel senso cioè che il contribuente può indifferentemente liberarsi di tale obbligo «onorando le scadenze di legge ovvero, ed in via alternativa, concordando alla scadenza del periodo d’imposta una rateizzazione del dovuto con l’Agenzia delle Entrate», ma costituisce un rimedio a seguito della comunicazione di una irregolarità fiscale e consente solo la possibilità di estinguere il nuovo debito, formato dai tributi non versati per tempo, con sanzioni ed interessi, in più rate e con una mitigazione del trattamento sanzionatorio a fronte dell’atteggiamento collaborativo serbato dal contribuente. Non si può giungere a conclusioni diverse facendo poi riferimento alla disposizione, dettata sempre alla lett. C), comma VII, dell’art. 85 delle NOIF, secondo la quale «in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi…». Come ha chiarito anche la Corte Federale, tale disposizione ha, infatti, la diversa finalità di non determinare l’irrogazione di ulteriore sanzioni per i debiti fiscali e previdenziali scaduti quando gli stessi sono stati oggetto di specifici provvedimenti dell’amministrazione pubblica che ne consentono il pagamento ritardato e rateizzato. Ma non prova l’irrilevanza per l’ordinamento sportivo della mancata tempestività dei pagamenti fiscali e previdenziali. Peraltro anche tale disposizione prevede che venga poi dimostrato l’avvenuto pagamento delle rate scadute, per provare il rispetto, da parte delle società interessate, dell’impegno preso e, anche in tal caso, la correttezza della gestione economico finanziaria delle società che, come si è detto, sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Dalla lettura della indicata disposizione si ricava poi che anche l’eventuale rateizzazione del debito può produrre effetti per l’ordinamento sportivo solo a partire dal raggiungimento di un accordo con l’amministrazione fiscale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 16 Febbraio 2016 -
Impugnazione Istanza: (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.D.M.D.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 7284/586 pf15-16 SP/blp del 25.1.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di luglio e agosto 2015. Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, dei versamenti Irpef e dei contributi Inps per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, per ogni omissione, con un punto di penalizzazione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Il tutto aggravato dalla contestata recidiva (di cui all’art. 21, commi 1 e 2, CGS), ritenuta sussistente da questo Tribunale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 16 Febbraio 2016 -
Impugnazione Istanza: (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.F. (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), F.S.L. (Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis andria 1928 Srl), Società SS FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 3.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015. L’omissione del versamento (o la sua tardiva effettuazione) integra la violazione della fattispecie di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF; mentre la non veridicità della citata dichiarazione integra la violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, CGS. Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento dei versamenti Irpef per il mese di agosto 2015) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. La particolarità del caso consente, tuttavia, l’applicazione di un’attenuante generica tale da far ritenere congrua, a questo Tribunale, l’ammenda alla Società di € 3.000,00.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 16 Febbraio 2016 -
Impugnazione Istanza: (118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.P. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), S.G. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 7216/585 pf15-16 SP/gb del 21.1.2016).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi…… e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C. , entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di maggio e giugno 201.5
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 03 Novembre 2015
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) -
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato il soggetto deferito per la violazione di cui all’art. 85 N.O.I.F., lett A), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, poiché il mancato deposito delle ritenute IRPEF ed INPS avrebbe potuto/dovuto intervenire fino al 16.2.2015, allorquando l’amministratore deferito, non rivestendo più la carica contestatagli per la quale era stato sanzionato non poteva provvedere in proposito.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 03 Novembre 2015 -
Impugnazione Istanza: (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11258/867pf14- 15/SP/gb del 29.5.2015).
Impugnazione Istanza: (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa) e della Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 11345/868pf14- 15/SP/blp del 3.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 8 in classifica con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; nella violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014, nonché la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 e di gennaio e febbraio 2015. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. L’esame delle motivazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello Federale C.U. n. 30 del 29/9/2015 evidenzia “la rilevanza Disciplinare della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo non riferibili in via esclusiva a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da Tesserati” atteso che “è proprio l’elemento della rinuncia al pagamento di somme dovute dalla Società a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese ad escludere che le somme stabilite a fronte di tale rinuncia possano avere una natura che rinneghi ogni rilevanza per l’ordinamento federale”. Seguendo l’indicazione della Corte di Appello Federale, il Tribunale Federale ha esaminato singolarmente gli accordi di incentivo all’esodo rilevando che gli stessi possono essere divisi in due categorie: - una prima costituita da accordi che prevedono da un lato la rinuncia del tesserato a percepire emolumenti per uno specifico periodo, dall’altro la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l’impegno della Società sportiva a versare al tesserato, a titolo di “incentivo all’esodo”, in più rate, uno specifico importo (tale accordo è stato stipulato tra la Reggina e – omissis -); - una seconda costituita da accordi che non prevedono alcuna rinuncia bensì la sola rateizzazione del versamento di somme dovute ai tesserati dalla Società sportiva (- omissis -). In entrambe le ipotesi la Società sportiva è venuta meno agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei soggetti con cui aveva specifici obblighi di pagamento. Tale comportamento inadempiente assume rilevanza anche per l’Ordinamento federale. Ed infatti, l’esame della documentazione agli atti evidenzia che nessuna delle condotte contestate si riferisce a emolumenti per i quali i tesserati hanno sottoscritto accordi di rinuncia, bensì - esclusivamente - a somme che (su valido accordo delle parti) dovevano essere corrisposte secondo una specifica tempistica ma che, nella realtà, la Società sportiva non ha versato. Non vi è dubbio poi che il c.d. incentivo all’esodo trovi origine nel rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo e ciò anche in considerazione del principio stabilito dalla Cassazione Civile secondo cui “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” Cass. Civ. 17986/2013 e, di recente, ribadito dalla corte di merito “Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni anticipate (cosiddetti incentivi all'esodo), in aggiunta al trattamento di fine rapporto, hanno natura contrattuale e caratteristica di controprestazione per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro” (Trib. Firenze 4/11/2014). Da ultimo non può essere trascurato che il Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005 - rubricato Sistema Licenze Nazionali 2015/2016 Lega Calcio Italiano Professionistico - prevede per la partecipazione al Campionato 2015/2016 tra i vari requisiti che sia depositata “presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo” (sottolineatura e grassetto nostri) p. 3 Comunicato Ufficiale 239/A del 27/4/2005.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 03 Novembre 2015
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. L.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) -
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato il soggetto deferito per la violazione di cui all’art. 85 N.O.I.F., lett A), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, poiché il mancato deposito delle ritenute IRPEF ed INPS avrebbe potuto/dovuto intervenire fino al 16.2.2015, allorquando l’amministratore deferito, non rivestendo più la carica contestatagli per la quale era stato sanzionato non poteva provvedere in proposito.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 035/CFA del 30 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 30 Ottobre 2015 e su
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. D.S.M.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 12135/870 PF14-15 SP/GB DEL 16.6.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e, quanto alla predetta società, dell’art. 4, comma 1, C.G.S. Segnatamente, l’imputazione contestata al dott. De Salvo, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito “..per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014”. Deve subito affermarsi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale. Tale principio – più volte affermato da questa Corte – è stato di recente ribadito (cfr. CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016) proprio nella delibazione di un ricorso proposto dagli odierni deferiti e sempre per le medesime omissioni qui in rilievo, di qui quelle oggi in contestazione costituiscono una semplice reiterazione. Anche nel suddetto, precedente giudizio i reclamanti richiamavano nella proposta impugnazione il principio derivante dall’art. 85, lett. c), par. VII), punto 1, comma 3, N.O.I.F. che consente dilazioni e rateizzazioni, rappresentando anche in tale sede che la facoltà di rateizzazione poteva essere concretamente esercitata solo a valle della presentazione della dichiarazione di cui al mod. 770 per il periodo di imposta 2014. Di contro, la Corte, nel richiamato decisum, respingeva tale costrutto e, con esso, l’impugnazione avverso il corrispondente capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6) relativo alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Ed è utile evidenziare che, anche nel suddetto giudizio, i reclamanti avevano rappresentato che il 12.2.2015 la società del Novara aveva presentato una richiesta di rateazione all’Agenzia delle Entrate, ricevendo però dall’Ufficio risposta negativa in quanto all’epoca non era stato ancora presentato il relativo mod. 770. Ed, invero, questa Corte faceva applicazione di un principio ermeneutico già precedentemente affermato e richiamato anche dal giudice di prime (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) di seguito nuovamente ribadito: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. Ed è proprio muovendo da tali postulati che la Corte concludeva nel senso che “In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”. In ragione del suddetto oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è ragione di discostarsi, il costrutto attoreo non può essere condiviso. Peraltro, occorre soggiungere, sotto diverso profilo, che, in subiecta materia, nessun contrasto si pone tra l’ordinamento endofederale e quello nazionale: ed, invero, alla data del 16 aprile 2015, le fattispecie omissive qui in contestazione si erano già da tempo perfezionate anche nell’ordinamento statale. Appare, dunque, di tutta evidenza, alla stregua della stessa documentazione versata in atti dal ricorrente (e segnatamente della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 28512/2015 del 3.6.2015), che la natura illecita delle omissioni in argomento sussista tanto sul piano dell’ordinamento federale quanto sul piano dell’ordinamento generale, com’è fatto palese, avuto riguardo a tale ultimo settore normativo, dallo stesso conteggio nell’importo rateizzato, di € 1.282.201,90, anche degli interessi e delle sanzioni (ancorché applicate nella misura ridotta ex articolo 3 bis del d. lgs. 462/1997). In altri termini la rateizzazione cui fa riferimento il ricorrente non può essere considerata come una modalità alternativa di adempimento quasi che l’obbligazione originaria potesse essere qualificata, ab origine, come un’obbligazione alternativa o con facoltà alternativa nel senso cioè che il contribuente potesse indifferentemente liberarsi onorando le scadenze di legge ovvero, ed in via alternativa, concordando alla scadenza del periodo d’imposta una rateizzazione del dovuto con l’Agenzia delle Entrate. Nel caso qui in rilievo l’ammissione della rateizzazione è avvenuta a seguito di una comunicazione di irregolarità e, pertanto, muove dalla contestazione di un illecito fiscale. Il piano concordato non comporta, dunque, la sterilizzazione della valenza illecita del comportamento omissivo, che si consacra piuttosto (anche per l’ordinamento statale) alla scadenza del termine previsto (per il versamento ritenute), bensì unicamente la possibilità di estinguere il nuovo debito, formato dai tributi non versati e maggiorato da sanzioni ed interessi, in più ratei con una mitigazione del trattamento sanzionatorio a fronte dell’atteggiamento collaborativo serbato dal contribuente. I fatti mantengono, dunque, anche nella diversa prospettiva privilegiata dalla ricorrente – quella cioè dell’ordinamento statale – una connotazione illecita anche se le sanzioni vengono attenuate. Non vi è, dunque, alcun disallineamento tra ordinamento statale ed ordinamento federale: al maturare delle scadenze previste dall’ordinamento federale (il 16/4/2015) il tesserato – contribuente versava in una situazione di irregolarità (per omissione e/o ritardo nel versamento del dovuto) così come anche per l’ordinamento fiscale. E’ poi di tutta evidenza che – in ragione dei principi di autonomia su cui riposa l’ordinamento sportivo – l’ordinamento federale presidia le proprie prescrizioni con autonome sanzioni, nella specie quelle qui in rilievo. Così come appare evidente che non è possibile esportare nell’ordinamento endofederale i meccanismi premiali congegnati dalle disposizioni fiscali nella parte in cui contemplano una riduzione delle sanzioni in quanto tali precetti – oltre a riflettere la chiara dimensione di disposizioni cd. speciali assumono evidentemente significato solo in riferimento all’ordinario trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti fiscali. Peraltro, anche sotto tale profilo, l’intervenuta rateizzazione della posizione debitoria con il Fisco non assume affatto una valenza neutra per l’ordinamento federale che, viceversa, assegna a tale sopravvenienza un rilievo centrale conformando, proprio in ossequio al suddetto quid novi, il futuro comportamento delle parti com’è fatto palese da una piana lettura dell’articolo 85 delle NOIF a mente del quale “In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”. In altri termini, ferme le scadenze già maturate e non onorate, la sopravvenuta ammissione del contribuente ad un piano di rateizzazione con conseguente frazionamento dell’originaria posta debitoria (novata in una nuova prestazione ed articolata) in più ratei impedisce, per il futuro, la configurazione di una fattispecie di reiterazione dell’originaria fattispecie omissiva (precedentemente perfezionatasi) dovendosi in siffatta evenienza incentrare ogni ulteriore verifica sulla (sola) tempestività del pagamento dei singoli ratei. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, rileva la Corte che la pena inflitta in prime cure è stata determinata, anche per quanto riguarda il reclamante dott. D. S. M. A., coerentemente alla disciplina di settore: ed, invero, trattandosi di più infrazioni omogenee comunque ascrivibili ad un medesimo disegno criminoso il giudice di prime cure ha fissato la pena base in due mesi di inibizione incrementandola di un ulteriore mese e, dunque, nei limiti del triplo.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. D.A., E DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. S.E., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8154/568 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (NOTA N. 8156/569 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione 1) dell’art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014; 2) dell’art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. K.Y., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8199/570 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 85, lett C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. M.P., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI E VII, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7926/563 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (NOTA N. 7924/562 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione di cui all’art. 85, lett C), par. VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; di cui all’art. art. 85, lett. C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, SIG.RA C.M.A. E SIG. S.G., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) -
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. S.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) -
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione di cui all’art. 85, lett. c, paragr. VII, delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3° C.G.S., in conseguenza del mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dipendenti per le mensilità di novembre e dicembre 2014.
Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 28 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 29 Settembre 2015
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; - INIBIZIONE DI MESI 13 AL SIG. F.P., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8053/243 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8054/481 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8063/564 PF14- 15 SP/GB DEL 26.3.2015) - (NOTA N. 8064/565 PF14-15 SP/GB DEL 26.3.2015) -
Massima: La Corte ridetermina la sanzione in 2 punti di penalizzazione a carico della società ed in 2 mesi di inibizione a carico del legale rapp.te. La Corte ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati. Esaminati gli atti e le ragioni che il TFN ha posto a fondamento della propria decisione, la Corte, nei limiti dei punti della decisione specificamente impugnati, ritiene di poterli condividere solo parzialmente e, conseguentemente, procedere ad una parziale riforma delle decisione impugnata. Con particolare riferimento ai deferimenti sub 1), 2) e 3), la Corte ritiene che il TFN sia giunto a conclusioni che non possono essere condivise; esse infatti muovono da una lettura non pienamente corretta della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’appello di cui al C.U. n. 37/2015 a più riprese richiamata dagli stessi giudici del primo grado. In effetti, tutti e tre i deferimenti in questione riguardano il tema del mancato tempestivo pagamento, per gli effetti dell’art. 85 NOIF, delle somme dovute dalla società Regina nei confronti di propri tesserati nell’ambito di accordi risolutivi del rapporto di lavoro. Si tratta di quelle somme che vengono comunemente definite “incentivi all’esodo” in relazione alle quali diverse sono le opinioni circa la loro natura e la loro assimilabilità, per le finalità disciplinari in questione, alla nozione di “emolumento”. Ebbene, nella necessaria opera di individuazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’ipotesi sanzionatoria imputata ai deferiti, il TFN - pur dando prova di avere tenuto conto di quanto espresso dalla giurisprudenza di questa Corte affinché si proceda caso per caso alla 5 indispensabile verifica della tipologia dei pagamenti ritenuti non tempestivamente disposti, del mancato versamento delle relative ritenute Irpef, e della rilevanza del permanere di tali inadempienze - ha tuttavia non correttamente utilizzato i risultati ottenuti all’esito della propria attività di verifica. Errore che più ricadere sugli elementi materiali emergenti dagli atti di indagine sembra riguardare piuttosto i presupposti logico-giuridici dell’ipotesi sanzionatoria per come sono stati recentemente interpretati dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (C.U. 37/2015) mediante la decisione a più riprese hinc et inde richiamata. Infatti, il TFN ha condotto il proprio esame muovendo dalla convinzione che – in ragione dell’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte – “pare doversi ritenere l’irrilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati”; con la conseguenza che, ragionando a contrario, debba ritenersi sempre e comunque la rilevanza disciplinare della società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo non riferibili in via esclusiva a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da tesserati. Ed infatti, proprio conducendo a conseguenza tale impostazione argomentativa, il TFN ha ritenuto di dovere costruire il proprio giudizio di punibilità muovendo dalla suddivisione delle posizioni dei diversi tesserati (qui prese in considerazione) in ipotesi differenti tra le quali avrebbero rilievo disciplinare sole le seguenti: a) gli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro dai quali risulti incontrovertibilmente che gli importi convenuti siano da imputare in via esclusiva ad incentivo all’esodo e, in quanto riconducibili alla categoria degli emolumenti, suscettibili di integrare, nel caso di mancato pagamento, l’ipotesi sanzionatoria contestata; b) gli accordi di incentivo all’esodo che, pur contemplando nelle premesse anche la rinuncia di mensilità maturate nel corso del rapporto di lavoro e non corrisposte, stabiliscano tuttavia il versamento in favore del tesserato di un importo a titolo di incentivo all’esodo e quindi a titolo di corrispettivo della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (senza alcun riferimento alla rinuncia alla retribuzione). Ebbene la Corte ritiene di non potere condividere tale modus operandi e, soprattutto, il percorso argomentativo – in verità in parte anche perplesso ed inespresso – che lo sostiene. Ed, infatti, la Corte, nel suo precedente arresto a Sezioni Unite, non ha affatto voluto stabilire il principio secondo il quale non assume rilevanza disciplinare, sempre e comunque, “la condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati”. Tale affermazione, oltre che illogica ed ultronea, rappresenta un giudizio che potrebbe in linea prospettica vulnerare pesantemente l’efficienza dell’ordinamento federale in tema di controlli sulla gestione economico e finanziaria delle società e di rispetto dei principi di corretta gestione dei rapporti economici tra società, tesserati e dipendenti. Infatti, la necessaria verifica della situazione di ciascun tesserato, in relazione al quale viene ritenuto che non sia stato provveduto al versamento di somme di denaro da parte della società, è indispensabile non già, come erroneamente ritenuto dal TFN, per escludere dall’ipotesi sanzionatoria il caso del mancato versamento degli importi convenuti col tesserato contestualmente alla rinuncia da parte del medesimo di somme dovute a titolo di corrispettivo (evidentemente di importo maggiore). Ragionare in questi termini equivarrebbe a definire la rilevanza disciplinare del mancato pagamento degli emolumenti in virtù dell’esclusivo fatto che il corrispondente importo debba essere versato in costanza di rapporto di lavoro, o anche in un momento successivo alla cessazione del rapporto (a prescindere dalle ragioni dell’interruzione del medesimo) quale corrispettivo integrale di prestazioni rese; oppure, anche successivamente alla risoluzione del rapporto, quale somma risultante da una rideterminazione convenzionale in ribasso delle somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in costanza di rapporto, ma solo parzialmente rinunciate. Non avrebbe, al contrario, rilevanza disciplinare il mancato pagamento da parte della società di quanto dovuto esclusivamente a titolo di corrispettivo per la rinuncia espressa ed integrale di emolumenti non percepiti dai suoi tesserati. Il ragionamento non può essere condiviso. Anche in questo ultimo caso, infatti, al di là delle espressioni terminologiche impiegate, è proprio l’elemento della rinuncia al pagamento di somme dovute dalla società a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese ad escludere che le somme stabilite a fronte di tale rinuncia 6 possano avere una natura che rinneghi ogni rilevanza per l’ordinamento federale. L’interpretazione della norma federale, infatti, non può giungere ad escludere astrattamente e sistematicamente ogni rilevanza disciplinare a tutte quelle ipotesi in cui le somme non corrisposte dalla società ai propri tesserati abbiano diretta derivazione dal rapporto di lavoro col tesserato stesso; che esso sia in vita, sia cessato naturalmente o sia stato negozialmente risolto. Questa considerazione, che ha condotto la giurisprudenza di questa Corte a discettare incidentalmente di “astratta equiparabilità” ai fini disciplinari tra incentivi all’esodo ed emolumenti, in primo luogo rende priva di fondamento l’argomentazione principale in punto di merito sostenuta dagli appellanti – vale a dire la non punibilità ex art. 10, comma 3, C.G.S., del mancato pagamento da parte della società di somme non rientranti nella nozione di emolumento quali si ritiene debbano essere considerati proprio gli incentivi all’esodo. Tuttavia, la medesima considerazione mente in luce anche l’erroneità del costrutto argomentativo della motivazione dei giudici di primo grado; quello che non pare essere stato correttamente colto dal TFN, infatti, è che, nel caso in cui si rinvengano negli accordi risolutivi atti di rinuncia che abbiano ad oggetto mensilità di retribuzione, si impone la verifica della eventuale sovrapponibilità, ai fini sanzionatori, delle mensilità retributive di cui sia stato omesso il versamento ed oggetto di attenzione da parte dell’inquirente con le mensilità retributive eventualmente rinunciate in occasione della sottoscrizione dell’accordo risolutivo (per periodi anche se solo parzialmente coincidenti con quelli oggetto di esame da parte della Co.Vi.Soc. e della Procura federale). Non già, dunque, la non punibilità in astratto del mancato pagamento da parte della società di somme di denaro convenute con i propri tesserati quale corrispettivo della rinuncia di prestazioni già maturate. Anche in tal caso, infatti, ogni automatismo che conduca ad escluderne la rilevanza ai fini disciplinari confliggerebbe con l’interesse qualificato della Federazione all’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche ed al rispetto dei principi di corretta gestione e, quindi, dei rapporti economici tra società, tesserati e dipendenti. Pertanto, la Corte ritiene che il TFN, con riguardo agli atti di deferimento di cui ai nn. 1), 2) e 3) della premessa, muovendo da un percorso argomentativo non corretto, abbia sostanzialmente omesso di compiere consapevolmente la necessaria verifica “caso per caso” non solo degli elementi di prova dai quali dedurre la rilevanza disciplinare del mancato pagamento di somme di denaro dovute ai tesserati in ragione delle determinazioni stabilite nei contratti di risoluzione anticipata del rapporto, ma anche e soprattutto circa l’effettiva natura e gli effetti di queste transazioni. Risultano pertanto irrimediabilmente alterate le considerazioni, anche inespresse, svolte dal TFN circa la sussistenza delle condizioni di punibilità e la correttezza della quantificazione delle sanzioni (nella fattispecie, per quanto riguarda la società, ben dieci punti di penalizzazione in classifica attribuiti evidentemente per inadempimenti distinti). In altri termini, la motivazione della decisione impugnata non consente sul punto la condivisa intelligibilità della decisione e la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. Tale mancanza impedisce la doverosa verifica circa la indispensabile corrispondenza tra elementi di fatto, condotta imputata ed ipotesi sanzionatoria invocata dalla Procura federale e presupposto della decisione impugnata. Per questi motivi la Corte, nei sensi sopra esposti e per quanto di ragione, accoglie il ricorso della Società Reggina Calcio e del suo dirigente Dr. Pasquale Foti. Diverso discorso deve essere fatto circa la parte della decisione che accoglie il deferimento di cui al n. 4) della premessa (deferimento prot. 8064/565 pf14/15 del 26.3.2015 relativo alla violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014). La Corte, infatti, ritiene di dovere radicalmente disattendere le censure svolte nell’atto d’appello dai ricorrenti avverso tale decisione, condividendo in pieno la motivazione del TFN. In effetti, in mancanza di specifici elementi di prova volti a dimostrare l’accesso della società Reggina ad un piano di differimento dei pagamenti di quanto dovuto in ragione delle proprie obbligazioni di carattere previdenziale, assistenziale e contributivo, sussistono tutte le condizioni perché si consideri 7 applicabile la norma federale invocata dalla Procura federale. Né, come correttamente ha rilevato il TFN, può ricevere considerazione in questa sede il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione che si dice essere stato presentato davanti al Tribunale ordinario; circostanza questa che, in mancanza di riscontro, non solo non ammette di per sé una dilazione o una differente (e accettata) modalità di pagamento, ma addirittura conferma come la società abbia scientemente omesso di far fronte ai pagamenti di siffatta natura privilegiando, a suo dire, altre posizioni d’obbligo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L. (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12878/955 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).
Impugnazione Istanza: (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L. (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12880/956 pf14-15 SP/gb del 30.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015. Nella violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e della delibera FIGC 497/CF del 27 maggio 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 18 maggio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 12135/870 pf14-15 SP/gb del 16.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi…… e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014. Va rilevato che risulta documentalmente provato, nonché confermato dai medesimi deferiti attraverso la memoria ex art. 30 CGS, che il Novara Calcio abbia presentato in data 3/6/2015 la richiesta di rateazione alla Agenzia delle Entrate delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati. Tale circostanza esclude che, alla data del 16 aprile 2015, la stessa abbia provveduto al versamento ed alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014, ai sensi dell’art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF. Tale circostanza è altresì confermata dalle indagini svolte dalla Co.Vi.So.C ed allegate agli atti del fascicolo. Appaiono irrilevanti gli assunti dei deferiti circa sia la impossibilità di poter effettuare la compensazione delle ritenute prima del 3/6/2015, sia la prevalenza della normativa statale su quella federale e ciò anche in considerazione di quanto recentemente statuito dalla Corte di Appello Federale che con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 003/CFA (2015-2016) così ha deciso: “Diversamente è a dirsi per l’impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), e relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 - Barletta) che per brevità si riporta in base al quale: 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla Società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la Società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle NOIF e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo”. È quindi accertata la violazione dell’art. 85, Lett. C. par. VII delle NOIF in relazione al mancato versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014. Non è applicabile al caso in esame la recidiva ex art. 21 CGS, in quanto non risulta che i deferiti, nella corrente stagione sportiva 2015/2016, abbiano subito condanne per i medesimi fatti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.D.M. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.D.M. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.D.M. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Massima: A seguito di patetggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con l’ammenda di euro 12.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione per il mancato deposito entro la data del 31 marzo 2015 della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. II punto 1 NOIF), dell prospetto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. VIII punto 2 NOIF), dell prospetto Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale, anch’esso calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lettera C par. IX punto 1 NOIF)
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 28 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 15 Luglio 2015
Decisione impugnata: Delibera del tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 15.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, D.S.M.(1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6) E GATTI ALBERTO (1B), SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015); 1B) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015) – ()
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. D.S.M.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: 1A-1B) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. ED AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 2) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6862/245PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 3) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 2) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6870/478PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 4) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO VII), COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6852/132PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015);
Impugnazione – istanza: 5) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F., COSÌ COME PREVISTO DAL TITOLO I, PARAGRAFO V), LETTERA A) PUNTO 1) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014, AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/20015, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6859/133PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015)
Impugnazione – istanza: 6) PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), DELLE N.O.I.F IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7920/561PF14- 15/SP/BLP DEL 4.3.2015)
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. G.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, 1B) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 8 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 6856/244PF14-15/SP/BLP DEL 4.3.2015) -
La Corte ridetermina, in 3 punti di penalizzazione alla società. Ritiene questa Corte che le ragioni dell’impugnazione colgano nel segno nella parte in cui contestano l’applicazione della sanzione per l’omesso pagamento degli emolumenti maggio/giugno 2014 entro il termine del 01.08.2014 ed il conseguenziale omesso pagamento dell’IRPEF (deferimenti nn. 1 e 2). Appare infatti evidente che alla data del 1.8.2014 la Società Novara non era ancora nella piena e certa cognizione di quale sarebbe stato il campionato cui avrebbe partecipato, risultando per tabulas la domanda di iscrizione a due diversi campionati, il pagamento delle rispettive fidejussioni ed il ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ripescaggio. Sul punto, pare difettare l’elemento soggettivo in quanto vi era una situazione di incertezza sul reale campionato alla quale la Societa’ sarebbe stata iscritta ed avrebbe partecipato con la conseguenza che vi era incertezza anche sulla scadenza temporale di adempimento degli oneri economici. Colgono nel segno a questo proposito le ulteriori ragioni spiegate nell’appello in ordine al fatto che il Tribunale nulla ha motivato al riguardo e che la scadenza indicata al 1.8.2014 riguarda le Societa’ partecipanti al campionato di Lega Pro, quando, di contro, detta scadenza secondo l’art. 85 N.O.I.F. per le Societa’ partecipanti al campionato di Serie B è fissata al 16.9.2014. Ciò determina altresì che la contestata permanenza del mancato versamento IRPEF per gli emolumenti maggio/giugno 2014 entro la data del 16.10.2014 non tiene conto appunto di detto elemento in quanto il pagamento dell’IRPEF, seguendo la scadenza del pagamento principale alla data del 16.9.2014 andava così conseguenzialmente differito (deferimento n. 4) non potendosi poi parlare di alcuna permanenza del mancato pagamento IRPEF per gli emolumenti maggio/giugno 2014. Per le analoghe ragioni, anche la contestazione – e la individuata falsa dichiarazione presentata sul punto dai rappresentanti della Società – relative al mancato pagamento degli emolumenti luglio/agosto 2014, sono basate sulla scorta di una non compiuta lettura dei precedenti di questa Corte (deferimento n. 3). A questo proposito è indiscusso che i tesserati ebbero a stipulare con la Società degli accordi (incentivi all’esodo). Così come statuito su fattispecie analoghe (cfr. Com. Uff. n. 3/2014-2015 C.G.F. S.U. Olympia Agnonese – in tema di rispetto dei termini in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F.) ciò che rileva è l’intervenuto tempestivo accordo tra le parti sulle modalità del pagamento effettivo. Andava data prova allora con specifico punto motivazionale, alla luce degli elementi di fatto acquisiti, che l’accordo non fosse intervenuto nei termini previsti per il versamento degli emolumenti. Difetta al riguardo ogni compiuta motivazione anche appunto in virtù degli elementi difensivi offerti dalle parti che avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione anche sulla base della concreta e leale collaborazione culminata nella dichiarazione prodotta dalla parte e giustificata sulla scorta appunto del ricorso alla stipula di nuovi accordi con i tesserati. Il mancato totale omesso esame di questo punto, alla luce appunto del dato oggettivo nemmeno messo in discussione dal Giudice di I grado, degli accordi con i calciatori, rende fondata sul punto l’impugnazione relativamente a detto capo di decisione. Diversamente è a dirsi per l’impugnazione relativa al capo di decisione (deferimenti nn. 5 e 6), relativa alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.12.2014, nonché al mancato pagamento IRPEF emolumenti novembre/dicembre 2014 ed alla permanenza del mancato pagamento IRPEF maggio/giugno 2014, entro il 16.2.2015. Soccorre anche in questo caso un precedente specifico di questa Corte (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che per brevità si riporta in base al quale: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall’ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.…”. In base a questi elementi, quindi, la Società Novara ed i suoi rappresentanti avevano l’obbligo di provvedere al pagamento nei termini indicati, essendo in ogni caso loro preciso onere quello di conoscere la diversa impostazione delle tempistiche federali e statuali; senza così poter invocare la possibilità della compensazione del credito IVA nonché della rateizzazione del debito nei confronti del fisco, rilevando, inoltre, come da consolidati principi la permanenza nello stato omissivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 08 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11423/862pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Impugnazione Istanza: (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11427/863pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 7 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 5 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; della violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015.Per quanto concerne la prima delle condotte contestate, va considerato che l’omesso versamento, da parte della Società, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, costituisce oggetto della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Emolumenti’, stabilisce che: “… Le società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: … - secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; … I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.”. Relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, va rilevato che la mancata documentazione, da parte della Società, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità indicate, è disciplinata dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.), il quale, in tema di ‘Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico’ ed, in particolare, di ‘Ritenute e contributi’, prevede che le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato. L’art. 10, comma 3, del C.G.S., a sua volta, riguardo ai ‘Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari’, prevede che: “Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.”. I comportamenti indicati consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, ascrivibili al legale rappresentante pro-tempore, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la Società, e - a titolo di responsabilità diretta - alla stessa Società, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S..
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 08 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 11418/861pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Impugnazione Istanza: (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 11414/860pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015; nella violazione ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 08 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Y.K. (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Soc. FBC Unione Venezia) e della Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 11406/869pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. poiché il mancato assolvimento degli obblighi prescritti con riferimento a un determinato bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) si riverbera su quello successivo, la sanzione deve essere necessariameéte di nuovo irrogata nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non sia oggetto di adempimento nell’ambito del successivo bimestre (trimestre per le società sportive associate alla Lega Professionisti Serie A) di verifica e controllo. Se così è, e non potrebbe diversamente, alla luce di quanto prescrive il vigente art. 10, comma 3, CGS, è di tutta evidenza la responsabilità disciplinare rispettivamente ascritta ai deferiti; infatti, la Società FBC Unione Venezia non solo ha omesso di depositare, entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014 -secondo bimestre- (cfr. CU TFN n. 46 del 09.04.2015), ma ha per di più reiterato detto comportamento, anche in relazione alle mensilità di novembre e dicembre 2014 -terzo bimestre-, alla scadenza del 16 febbraio 2015 (cfr. CU TFN n. 51 del 16.04.2015) e a quella successiva del 16 aprile 2015, per ciò stesso, allo stato, dovendo essere ulteriormente sanzionata aggiuntiva, tenuto conto degli evidenti profili di recidiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 08 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SF Aversa Normanna Srl) e della Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 11411/864pf14-15/SP/blp del 4.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e giorni 15 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica e con l’ammenda di euro 500,00 per la recidiva, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 08 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11363/865pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11371/866pf14-15/SP/blp del 3.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 8 e giorni 15 per la violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015; nella violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché di gennaio e febbraio 2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 02 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza: (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11362/838pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11360/837pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11354/836pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Impugnazione Istanza: (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Savoia 1908 Srl) e della Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 11346/835pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con l’ammenda di euro 13.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo V), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 aprile 2015, il report consuntivo del capitale circolante netto al 31 marzo 2015. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo IX), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto P/A calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VIII), punto 2), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, il prospetto R/I, con indicazione dei ricavi e dell’indebitamento calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014. - della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 1), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 prima parte, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2015, della relazione semestrale al 31 dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 02 Luglio 2015 -
Impugnazione Istanza:(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11231/831pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).
Impugnazione Istanza:(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11237/832pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).
Impugnazione Istanza:(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11244/833pf14-15/SP/gb del 29.5.2015).
Impugnazione Istanza: (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. AC Monza Brianza 1912 Spa) e della Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 11257/834pf14-15/SP/gb del 29.5.2015). 1)
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con l’ammenda di euro13.500,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, par. II), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non avere provveduto, entro il 31.03.2015, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della relazione semestrale al 31 dicembre 2014 nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) par. VIII), punto 2, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato entro il termine del 31.03.2015, presso Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del Rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte, CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IX), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.03.2015, il prospetto P/A con l’indicazione del Rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2014, nonché - della violazione dell’articolo 10, comma 3 prima parte CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) paragrafo V), punto 1) delle NOIF ed all’art. 90, comma 2 NOIF, per non avere depositato presso Co.Vi.So.C, entro il 30.04.2015, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31.03.2015
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015
Impugnazione – istanza:7. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. G.P., AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ, - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8203/573 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. A), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8204/574 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) –
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; per la violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015
Impugnazione – istanza:6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. P.G., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) .
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI». Nella suddetta nota Co.Vi.So.C. si precisa «che la società ha provveduto, solo in data 17/18 dicembre 2014, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di ottobre 2014, quindi oltre il termine previsto dalla normativa federale» e dell'art. 85, lett. c), paragrafo VI, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del codice di giustizia sportiva, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 16.12.2014, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015
Impugnazione – istanza:5. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSOLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. D.P.B., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C, PAR. VII) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6661/473 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) - (NOTA N. 6666/474 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015)-
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione di cui all’art. 85, lett. c) par. VI) e VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014 le dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre e ottobre 2014 e delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi al medesimo periodo. L’avviso della Corte è che la responsabilità diretta della società sussiste pur in presenza del segnalato mutamento di compagine sociale. Giova ricordare che il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito, in primis, dall’art. 4 C.G.S. . Detto articolo dispone che “le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali” (comma 1) e “rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5” (comma 2) e sempre oggettivamente “anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime” (comma 3). Le società sono poi “responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…” (comma 4). Infine, le società “sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee” (comma 5) e “rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso…” (comma 6). Ne consegue che in ambito disciplinare le società sono chiamate a rispondere dei comportamenti di diversi soggetti, per cui, in ragione della qualità del soggetto che commette l’illecito, si distinguono diverse fattispecie di responsabilità. Quella che consegue a condotte poste in essere dai legali rappresentanti è la “responsabilità diretta”, che ricorre nel caso di specie. Ciò in quanto la condotta che merita di essere sanzionata è posta in essere da chi, secondo le stesse norme federali, rappresenta la società. Logica, dunque, risulta l’impostazione del C.G.S. laddove correla all’illecito commesso da chi legalmente rappresenta la società la diretta attribuzione a questa di responsabilità. Viene, in altri termini, in rilievo il rapporto di immedesimazione organica che corre tra (legale) rappresentante e rappresentato, con il che la medesima condotta violativa delle regole di settore genera responsabilità in capo a due soggetti. E’ concettualmente una fattispecie di responsabilità distinta, per come infatti la distingue il C.G.S., dalla responsabilità oggettiva, la cui ratio va piuttosto ricercata nel così operato coinvolgimento delle società – poiché chiamate “oggettivamente” a rispondere delle condotte poste in essere dai propri dirigenti o tesserati – al fine di prevenire la stessa commissione di condotte illecite. Questo spiega perché gli stessi organi di giustizia sportiva hanno più volte posto il tema della graduazione della sanzione in ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione, ad esempio, del mancato coinvolgimento della società nella materiale causalità dell’accaduto. Ma siffatta impostazione non è concettualmente riproponibile per la responsabilità diretta, nella quale, pur essendo la condotta posta in essere materialmente dalla sola persona fisica legale rappresentante della società, è come se quest’ultima, in ragione del richiamato rapporto di immedesimazione organica, avesse essa materialmente posto in essere la condotta meritevole di essere censurata.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFNdel 27.3.2015
Impugnazione – istanza:4. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. F.P., PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6575/480 PF14-15 SP/GB DEL 25.2.2015).
Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. “..per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014”. L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta in addebito consistente nell’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento, alla data del 16.12.2014, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., che i ricorrenti assumono recessivo di fronte alle facoltà concesse dalla disciplina in tema di ravvedimento mutuabile dall’ordinamento statale. In via preliminare, deve rilevarsi, a tal riguardo, che l’ordinamento federale, espressione della cd. Libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie funzionali al perseguimento dei scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale. Ad ogni buon conto, mette conto evidenziare che, in subiecta materia, nessun contrasto si pone tra l’ordinamento endofederale e quello nazionale: la disciplina del ravvedimento operoso – quale delineata dall’articolo 13 della legge n. 472/1997 genericamente evocato dai ricorrenti – non contempla, infatti, la sterilizzazione della valenza illecita del comportamento omissivo qui in rilievo comportando unicamente, per finalità deflattive, una mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio a fronte del pentimento spontaneo del contribuente. I fatti mantengono, dunque, anche nella diversa prospettiva privilegiata dalla ricorrente – quella cioè dell’ordinamento statale – una connotazione di illecito anche se le sanzioni vengono attenuate, nel caso del cd. Ravvedimento operoso, in ragione della fattiva resipiscenza manifestata dal contribuente. Restano, pertanto, pienamente esigibili gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni dell’ordinamento federale, il quale del tutto coerentemente presidia le condotte illecite qui in rilievo con sanzioni aggiuntive. Né, peraltro, è possibile esportare nell’ordinamento endofederale, con la pretesa automaticità, i meccanismi premiali congegnati dalla richiamata normativa statale che – oltre a riflettere la chiara dimensione di disposizioni cd.speciali – assume evidentemente significato solo in riferimento all’ordinario trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti finanziari. In merito poi alla asserita possibilità di rateizzazione del debito questa Corte non può che ribadire quanto ha già efficacemente evidenziato il Giudice di prime cure e cioè che la Reggina, esaurendo ogni argomentazione difensiva nella mera prospettazione di un’ipotesi astratta rimasta allo stadio del tutto inappagante di una semplice manifestazione optativa, non ha concretamente dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza prescritta, detta rateizzazione, aggiungendo che il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione delle sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, infine, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al perfezionamento del piano di ristrutturazione del debito approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182 bis, dal Tribunale di Reggio Calabria. Sul punto, va, invero, parimenti confermata la decisione di primo grado dal momento che, come bene evidenziato in prime cure, il suddetto accordo non prevede (e comunque di ciò non viene data adeguata dimostrazione) una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – degli adempimenti sanzionati. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 24 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 19 Maggio 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. R.L.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. B), PARAGRAFO VII) E ALLA DELIBERA F.I.G.C. N.497/CF DEL 27 MAGGIO 2014,RECANTE PROROGA DEL TERMINE DAL 16 OTTOBRE 2014 AL 17 NOVEMBRE 2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 6253/369 PF14-15 SP/BLP DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6262/461 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6268/462 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015) -
Massima: Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione dell’ art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VIII) – integrato dalla delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014 n. 497 – per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di luglio/agosto 2014) nel previsto termine del 17 novembre 2014; - in data 5 febbraio 2015 n. 205 dell’ art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VII) per non aver provveduto al versamento delle ritenute dei contributi INPS (emolumenti delle mensilità di ottobre 2014) nel previsto termine del 16 dicembre 2014, attestando di aver effettuato detto versamento solo in data 16 gennaio 2015. - in data 5 febbraio 2015 n. 206 dell’art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VI) per non aver provveduto al versamento degli emolumenti relativi alle mensilità settembre/ottobre 2014 nel previsto termine del 16 dicembre 2014, provvedendo solo in parte, dopo detto termine, al versamento stesso. Non può non evidenziarsi, infatti, che l’invocata regolarizzazione tardiva dell’omesso versamento dei contributi INPS nel termine fissato ex lege (cfr. 2° cpv. pag. 6 impugnazione del 24 marzo 2015) dimostra per tabulas l’avvenuta violazione del precetto, essendo sufficiente, come correttamente rilevato dal T.F.N., il mancato deposito in termini anche solo di una delle documentazioni richieste. A questo proposito non pare possa revocarsi in dubbio la circostanza che l’omesso versamento nei termini di una sola delle somme previste (vuoi a titolo di ritenute IRPEF, vuoi come nel caso di specie a titolo di contributi INPS, vuoi come fondo di fine carriera) integra la previsione sanzionatrice, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che non assurgono al canone della piena e completa liberazione dall’obbligo normativamente imposto (cfr. anche la decisione di cui al Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.04.2015 in base alla quale “… il parziale e/o inesatto e/o tardivo adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l’adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell’adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall’impianto normativo di cui al combinato disposto dell’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata…”). La norma, infatti, è chiara nel non poter far andare esente da sanzione l’omesso e/o parziale e/o tardivo pagamento di ogni somma dovuta secondo i titoli rispettivamente indicati, nel caso di specie peraltro, a dissolvere ogni dubbio, chiaramente riferiti a periodi temporali di imputazione dell’obbligo differenti, e quindi sicuramente da apprezzarsi singolarmente. Il mancato, o nella specie tardivo, assolvimento dell’obbligo di depositare la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento tempestivo dei contributi INPS, con riguardo – nella fattispecie - alla mensilità di ottobre 2014 (le ritenute IRPEF concernono invece le mensilità luglio agosto 2014) non può evidentemente non rilevare nella sua autonoma portata antigiuridica. Il Tribunale, quindi, non ha effettuato alcuna applicazione analogica, così come invece dedotto nel ricorso, della normativa concernente il Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto, per le ragioni sopra specificate, le violazioni sono puntualmente previste anche nella citata normativa “ordinaria” (art. 85 N.O.I.F.) Non può, poi, ritenersi costituire errore scusabile l’erronea interpretazione della citata delibera del Consiglio Federale. Dall’esegesi di detta delibera, si ricava, anzi, un’ulteriore ragione idonea a smentire il fondamento dell’impugnazione posto che i pagamenti (a. emolumenti; b. contributi inps e fondi fine carriera; c. ritenute irpef), sono disgiuntamente e singolarmente presi in considerazione e che la delibera stessa limita espressamente alle sole ritenute irpef in via straordinaria e transitoria la deroga temporale alle disposizioni vigenti, differendone il termine.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Impugnazione Istanza: (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 per la violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; nella violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 28 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.(Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Impugnazione Istanza: (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento i legali rapp.ti sono sanzionati con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 per la violazione ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014; nella violazione ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 16 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Y.K. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 8199/570 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 16 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8216/550 pf14-15 SP/gb del 31.3.2015).
Impugnazione Istanza: (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8190/566 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Impugnazione Istanza: (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8194/567 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 3 in classifica e con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16/2/2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; nella violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16/2/2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; nella violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo V, punto 1), NOIF in relazione all’art. 10, co. 3 prima parte, CGS, e all’art. 90, co. 2, NOIF per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/1/2015, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 16 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8203/573 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Impugnazione Istanza: (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8204/574 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; nella violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. Invero, è principio consolidato che il termine di cui alla normativa che si assume violata ha natura perentoria di talché la relativa violazione, quand’anche fosse di un solo giorno, comporta inevitabilmente l’applicazione delle sanzioni previste. Allo stesso modo, l’adempimento parziale, ancorché nei termini previsti, equivale ad inadempimento, così integrandosi un comportamento disciplinarmente rilevante.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 16 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), P.L. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7944/571 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Impugnazione Istanza: (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), P.L. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7948/572 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 4 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché della violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 15 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8053/243 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015).
Impugnazione Istanza: (153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8054/481 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015).
Impugnazione Istanza: (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8063/564 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015).
Impugnazione Istanza: (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 8064/565 pf14-15 SP/gb del 26.3.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 13 e la società con la penalizzazione di punti 12 in classifica e con l’ammenda di euro 20.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella: 1) violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014; 2) violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2014; 3) violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014; 4) violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014; 5) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; 6) della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; 7) violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: - di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; - che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro; - che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare” sportivo. Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quantomeno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati. Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). …A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto riconducibili alla categoria degli emolumenti. Ne consegue che, il mancato versamento dei ratei previsti, come puntualmente accertato dalla Co.Vi.So.C, integri gli estremi delle violazioni ascritte ai deferiti. Ciò anche con riferimento agli accordi di incentivo all’esodo, e rinuncia di mensilità maturate e non corrisposte… Tali accordi, infatti, contemplano, solo nelle premesse, la rinuncia a emolumenti maturati dai tesserati in pendenza del rapporto di lavoro, mentre nell’oggetto è determinato unicamente il versamento in favore del tesserato di un importo a titolo di incentivo all’esodo. Di talché, la controprestazione economica deve ritenersi imputabile, in via esclusiva, alla anticipata interruzione del rapporto di lavoro. Anche relativamente alle posizioni di ……, rileva il Tribunale che gli accordi sottoscritti dai predetti con la Reggina Calcio, ed aventi ad oggetto “lo stralcio e la rateizzazione” di incentivi all’esodo già concordati, siano riconducibili alla medesima fattispecie disciplinarmente rilevante… Quanto all’omesso deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e contributi Inps, sulla base di quanto sopra accertato in merito alla natura degli accordi di incentivo all’esodo, il Tribunale osserva che sussista agli atti del procedimento prova sufficiente della responsabilità dei deferiti. Ed infatti, risulta provato dalla segnalazione Co.Vi.So.C. acquisita che, contrariamente alle prescrizioni di cui all’art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, la Reggina Calcio Spa non ha provveduto al deposito, entro il termine del 16 febbraio 2015, presso la Co.Vi.So.C. della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. La Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto dal competente organo, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, la rateizzazione dei versamenti. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 15 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), A.G. (Presidente del Collegio sindacale della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6856/244pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).
Impugnazione Istanza: (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6862/245pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).
Impugnazione Istanza: (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6870/478pf14-15/SP/blp del 4.3.2015).
Impugnazione Istanza:(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6852/132pf14-15/SP/gb del 4.3.2015).
Impugnazione Istanza: (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6859/133pf14-15/SP/gb del 4.3.2015).
Impugnazione Istanza:(149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D.S. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 7920/561 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 8 in classifica e con l’ammenda di euro 10.000,00, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; nella violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 16 ottobre 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: - di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; - che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro; - che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare” sportivo. Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quanto meno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati. Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto da riconducibili alla categoria degli emolumenti. Ne consegue che, il mancato versamento dei ratei previsti, come puntualmente accertato dalla Co.Vi.So.C, integri gli estremi delle violazioni ascritte ai deferiti….La pendenza del giudizio azionato per il “ripescaggio” della Società al Campionato di Serie B non può costituire motivo idoneo a giustificare l’omesso versamento e deposito delle relative dichiarazioni, nel termine previsto del 1 agosto 2014, atteso che, a quella data, la Società non risultava, in ogni caso, iscritta al campionato di Serie B. Proprio l’elemento della iscrizione al campionato di competenza determina, ad avviso del Tribunale, il presupposto degli obblighi de quibus, e vale a confutare le argomentazioni ex adverso prospettate.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 14 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.A.C. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), G.S. (Procuratore e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: A seguito di patetggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 14 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Impugnazione Istanza: (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; nella violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 14 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Impugnazione Istanza: (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), E.S. (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte ai legali rapp.ti e consistenti nella violazione ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014; nella violazione ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 09 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: 131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Y.K. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 6898/475pf14-15/SP/gb del 5.3.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 09 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza:(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
Impugnazione Istanza: (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014; nella violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la CO.VI.SO.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 09 Aprile 2015 -
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.M. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).
Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 27 Marzo 2015 -
Impugnazione Istanza: (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014. I deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. “incentivi all’esodo”. Si deve ritenere, invece, che le contestazioni mosse riguardino il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla relazione Co.Vi.So.C.. In merito alla asserita rateizzazione richiesta dalla Reggina va rilevato che la Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, detta rateizzazione. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 27 Marzo 2015 -
Impugnazione Istanza: (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 6661/473 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015).
Impugnazione Istanza: (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P.B. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa - (nota n. 6666/474 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85, lett. c, par VI) NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C entro il termine del 16 dicembre 2014 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014; nella violazione di cui all’art. 85, lett. c, par VII) NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C entro il termine del 16 dicembre 2014 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Marzo 2015
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 20.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. G.R., - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. PREVIGENTE – NOTE NN. 7435/1044 E 7436/1045 PF13-14/SP/BLP DEL 13.6.2014.
Massima: La Corte annulla la decisione del TFN che ha sanzionato i soggetti deferiti per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. B) paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non avere documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. B) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art.10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembredicembre 2013 e di gennaio–febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale….Risulta evidente, pertanto, che la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro ordinamento, da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza, sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare dal momento che l’ordinamento sportivo ha un interesse qualificato all’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche ed al rispetto dei principi di corretta gestione e, quindi, ai rapporti economici tra società, tesserati e dipendenti. In altri termini, gli atti dell’indagine, per come la medesima è stata svolta, non conferiscono alcuna possibilità al giudicante di poter verificare la rilevanza della condotta antidoverosa contestata ai deferiti, tenuto conto che non vi è modo di appurare se ed in che misura gli emolumenti, considerati dalla società di revisione isolatamente rispetto agli incentivi all’esodo, ma cumulativamente rispetto alla generalità dei tesserati, si sovrappongono agli accordi di incentivo all’esodo (i cui ratei risultano del pari considerati isolatamente rispetto ai primi ma cumulativamente rispetto alla generalità dei tesserati); tanto più che numerosi tra gli accordi risolutivi sottoposti all’esame di questa Corte sono collocabili in un periodo di tempo successivo al periodo di riferimento considerato dalla Co.Vi.Soc. e dalla Procura Federale ai fini disciplinari e stabiliscono effetti inoppugnabili rispetto ad alcuni aspetti economici rinvenienti dal cessato rapporto di lavoro. Peraltro, tanto più alla luce della distinzione che la stessa società di revisione ha ritenuto di operare (tra emolumenti tout court ed incentivi all’esodo) nel proprio memorandum, la mancanza, nelle risultanze degli accertamenti complessivamente compiuti, di congrue indicazioni circa oggetto, condizioni, tempi e modalità dei singoli inadempimenti imputati ai deferiti impedisce di verificare, anche alla luce del sopravvenire degli accordi transattivi che hanno riguardato gli aspetti economici dei rapporti di lavoro tra società e tesserati, la sussistenza delle condizioni di punibilità e la correttezza della quantificazione delle gravose sanzioni inflitte a norma del C.G.S.. La contraddittorietà intrinseca e il difetto di motivazione della decisione contestata non può non rilevare in sede di giudizio di appello, atteso che nel contesto complessivo del procedimento disciplinare si devono collocare, senza formalismi, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti – intesi come fatti storici – che hanno presidiato l’attività procedimentale e che erano comunque storicamente conoscibili nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. Tali lacune, infatti, appaiono tanto più gravi ove si tenga conto che la Co.Vi.Soc., nell’esercizio della specifica attività di controllo che le è affidata dall’art. 80 N.O.I.F., è titolare di penetranti poteri di indagine funzionali alle valutazioni di competenza. In conclusione la decisione del T.F.N., fondandosi sui risultati di accertamenti che si sono rivelati soggettivamente ed oggettivamente non sufficientemente determinati e - per quanto gli atti dell’indagine consentono di apprezzare – comunque incompleti, e limitandosi a riaffermare con estrema sinteticità il “consolidato orientamento” sull’”astratta equiparabilità dell’incentivo all’esodo agli emolumenti”, ripropone tali indiscutibili carenze nella propria motivazione la quale, come è noto, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza impedisce la doverosa verifica circa la indispensabile corrispondenza tra elementi di fatto, condotta imputata ed ipotesi sanzionatoria invocata dalla Procura federale e presupposto della decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.039/TFN del 19 Marzo 2015 -
Impugnazione Istanza: (113) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.L. (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 e la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui al Titolo I, paragrafo III), lettera A) punto 2) del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e della Delibera FIGC n. 497/CF del 27 maggio 2014 recante proroga del termine dal 16 settembre 2014 al 16 ottobre 2014, in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. per non aver depositato presso CO.VI.SO.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.039/TFN del 19 Marzo 2015 -
Impugnazione Istanza: (109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6253/369 pf14-15 SP/blp del 19.2.2015).
Impugnazione Istanza: (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6262/461 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).
Impugnazione Istanza: (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 6268/462 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e la società con la penalizzazione di punti 3 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII) e dalla Delibera FIGC n.497/CF del 27 maggio 2014, recante proroga del termine dal 16 ottobre 2014 al 17 novembre 2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; nella violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di ottobre 2014; nella violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. B), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 13 Marzo 2015 -
Impugnazione Istanza: (99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), P.L.Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6049/367 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015).
Impugnazione Istanza: (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G. (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), P.L. (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 6052/368 pf14-15 SP/blp del 13.2.2015).
Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 4 e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al primo e consistenti nella violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014; nella violazione di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., lett. A), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 17 novembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2014.