Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72 del 06/09/2021 – Alberto Frati/Federazione Pugilistica Italiana

Decisione n. 72
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Vito Branca
Marcello De Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dal sig. Alberto Frati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Castaldo e Francesca Bonavia,
contro
la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), rappresentata e difesa dall’avv. Rolando Grossi,
avverso
la decisione n. 2/2021, emessa dalla Corte Federale d’Appello F.P.I. in data 16 marzo 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente per l’annullamento del provvedimento di diniego al nulla osta allo svolgimento in Italia dell’incontro con il pugile Ivkovic, è stata confermata la decisione n. 7/2021 del Tribunale Federale F.P.I., emessa il 30 dicembre 2020 e pubblicata il successivo 7 gennaio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 luglio 2021, tenutasi anche in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - sig. Alberto Frati - avv.ti Ciro Castaldo e Francesca Bonavia; il difensore della resistente F.P.I. - avv. Rolando Grossi - ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Con ricorso ex art. 30 del Regolamento di Giustizia Sportiva, il sig. Alberto Frati adiva il Tribunale Federale della F.P.I., al fine di richiedere l’annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta allo svolgimento in Italia dell’incontro tra lo stesso ed il pugile Ivkovic, comunicato a mezzo mail il 26 agosto 2020, poiché il ricorrente “…non è autorizzato a combattere in quanto ha un fermo medico definitivo…”.
La Federazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Infatti, in data 23 luglio 2016, a seguito del match tra il Frati ed il pugile Castellucci, il primo avvertiva un forte malessere, confermato da una successiva TAC dalla quale risultava la presenza di un ematoma subaracnoideo, ma il ricorrente eccepiva di non esserne a conoscenza, mentre la Commissione Medica Federale ed il Medico Federale avevano comunicato alla società con la quale il Frati era tesserato (BOXING ARCESI) la sospensione cautelare dall’attività pugilistica.
Detto fermo medico non è soggetto a termini e può essere revocato solo laddove vi sia la dimostrazione della perfetta guarigione dell’atleta.
Il Frati era a conoscenza del suddetto provvedimento, tanto che si tesserava con la Federazione Pugilistica Lettone.
Il provvedimento di sospensione (n. 1752 del 27 agosto 2018), durante il giudizio di Prime Cure, veniva comunicato al Frati anche durante il procedimento sopra detto e quest’ultimo mai richiedeva alla C.M.F. la revisione della sua posizione; inoltre, l’odierno ricorrente ha superato i quaranta anni di età e non ha disputato incontri nell’ultimo anno ed il regolamento del Settore “Pro” inibisce, in questo caso, di proseguire l’attività agonistica per la tutela della salute degli atleti.
Considerato in diritto
Preliminarmente il Collegio osserva che non c’è stata violazione relativa al contraddittorio tra le parti e che il ricorso odierno è una riproposizione di argomentazioni già esaminate nei precedenti gradi di giudizio, anche con riferimento al preteso disconoscimento della firma sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui si comunicava il fermo medico.
Il Collegio osserva che non rientra nelle sue competenze dichiarare che “nulla osta ad autorizzare il sig. Frati, quale atleta tesserato con altra Federazione alla disputa di riunioni in Italia…” né la nullità di un provvedimento emanato dal settore sanitario della F.P.I.
Appare evidente che la struttura di tale impugnazione sia inammissibile in questa sede di legittimità.
Infatti, il Collegio di Garanzia è giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi di Giustizia Federale ex art. 54, comma 1, CGS CONI e giudice unico e di merito nei casi previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
Ai fini dell’odierno giudizio, il Collegio di Garanzia è organo di ultimo grado della Giustizia Sportiva, con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa (art. 54, comma 1, CGS CONI) e, pertanto, allo stesso è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedono una rivisitazione dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici Federali.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente F.P.I.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dal sig. Alberto Frati contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione n. 2/2021 emessa dalla Corte Federale d'Appello della FPI, assunta in data 25 febbraio 2021 e pubblicata in data 16 marzo 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente per l'annullamento del provvedimento di diniego al nulla osta allo svolgimento in Italia dell'incontro con il pugile Ivkovic, è stata confermata la decisione n. 7/2021 del Tribunale Federale, emessa in data 30 dicembre 2020 e pubblicata il successivo 7 gennaio 2021. Dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FPI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 luglio 2021.
Il Presidente                      Il Relatore
F.to Mario Sanino             F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 6 settembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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