C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 16/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1222 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1222 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ROSSETTO Paolo Presidente U.S.D. Campocroce del Sig. CAUSIN Simone Calciatore tesserato U.S.D. Campocroce del Sig. BOVO Fabrizio Dirigente Accompagnatore U.S.D. Campocroce della Società U.S.D. Campocroce La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/8/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ROSSETTO Paolo – Presidente U.S.D. Campocroce “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., previgente (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S., previgente (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla F.I.G.C.); art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori) e art. 43 commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CAUSIN Simone, relativamente a n. 3 gare del Campionato Juniores Provinciale di Venezia (vedi elenco indicato nell’atto di deferimento allegato) e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nelle tre gare medesime”. Il Sig. CAUSIN Simone,calciatore all’epoca non ancora tesserato “ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C,G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), art. 46,comma 6 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n.3 gare del Campionato del Campionato Juniores Provinciale di Venezia 2018/2019, nelle fila della Società Campocroce senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. il Sig. BOVO Fabrizio – Dirigente accompagnatore U.S.D. Campocroce “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS, vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione all’art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 3 gare del Campionato Provinciale Juniores di Venezia 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CAUSIN Simone, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 3 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. La Società U.S.D. Campocroce “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente accompagnatore ufficiale e del calciatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/10/2019. AI dibattimento 15/10/2019 risultano presenti : il Sig. ROSSETTO Paolo Presidente U.S.D. Campocroce il Sig. CAUSIN Simone Calciatore tesserato U.S.D. Campocroce il Sig. BOVO Fabrizio Dirigente/Allenatore U.S.D. Campocroce la Società U.S.D. Campocroce tutti rappresentati dal Sig. Favaretto Roberto, giuste deleghe depositate in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. e, preliminarmente, ha informato di aver depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’infrazione dell’art. 43, delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società Campocroce fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore Causin Simone che ha coperto tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. ROSSETTO Paolo Presidente Campocroce : inibizione di gg.30 in luogo di gg.45; a carico del Sig. CAUSIN Simone Calciatore tesserato Campocroce : squalifica 1 giornata da scontarsi nel campionato di competenza 2019/20; a carico del Sig. BOVO Fabrizio Dirigente/Allenatore Campocroce : inibizione di gg.14, in luogo di gg. 21: a carico U.S.D. Campocroce : a) 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato Juniores Provinciale 2019/20; b) ammenda di € 140.00, in luogo di € 210,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. previgente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.