C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 16/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1151 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil già Calciatore A.S.D. Sossano Villaga Orgiano della Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/8/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil già calciatore della Società ASD Sossano Villaga Orgiano “per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S. previgente, in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF, per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Sossano Villaga Orgiano dichiarato,mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato.”

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1151 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil già Calciatore A.S.D. Sossano Villaga Orgiano della Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/8/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil già calciatore della Società ASD Sossano Villaga Orgiano “per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà. correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 e art. 10,comma 2 del C.G.S. previgente, in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF, per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Sossano Villaga Orgiano dichiarato,mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato.”

La Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4,comma 2 del CGS previgente, nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/10/2019. AI dibattimento del 15/10/2019 risultano presenti : Il Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil Calciatore A.S.D. Sossano Villaga Orgiano, accompagnato dal padre Gaddis Joseph David che ne esercita la potestà genitoriale; la Società A.S.D. Sossano Villaga Orgiano, rappresentata dal Sig. Mussolin Marco (Dirigente/allenatore), giusta delega depositata in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C Il Sig. Mussolin ha dichiarato che il giocatore Gaddis Kristian seguiva il padre, militare in forza alla NATO, nelle varie basi nelle quali veniva di volta in volta trasferito. Ha dichiarato, altresì, che residente nella base di Ramstein (Germania) il giovane calciatore (nato il 28/9/2007), giocava con la squadra interna alla base stessa. Si è saputo solo successivamente che quella squadra era anche affiliata alla Federazione tedesca. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23, del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. GADDIS Kristian Joseph Phil Calciatore A.S.D. Sossano Villaga Orgiano : squalifica di giorni 14, in luogo di giorni 21; a carico A.S.D. Sossano Villaga Orgiano : ammenda di € 100,00 in luogo di € 150,00,- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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