C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 11/12/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1182 – Stagione 2018/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. FARTHING William Francis Già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti della Società ASD Galaxy Padova ora divenuta A.S.D. REAL TREMIGNON (per fusione) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/09/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. FARTHING William Francis – Già tesserato ASD Galaxy (ora divenuta Real Tremignon) ora svincolato per rispondere della violazione di cui al disposto degli artt. 1bis, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e art. 10, comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione 2017/2018 per la società ASD Galaxy Padova, senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”.

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1182 - Stagione 2018/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. FARTHING William Francis Già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti della Società ASD Galaxy Padova ora divenuta A.S.D. REAL TREMIGNON (per fusione) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/09/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. FARTHING William Francis - Già tesserato ASD Galaxy (ora divenuta Real Tremignon) ora svincolato per rispondere della violazione di cui al disposto degli artt. 1bis, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e art. 10, comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione 2017/2018 per la società ASD Galaxy Padova, senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”.

la Società A.S.D. Real Tremignon (così divenuta per fusione tra Società Galaxy e Real Tremignon) ”per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. previgente e art. 5, comma 2 del medesimo previgente C.G.S., per la responsabilità oggettiva di tale ultima Società delle violazioni ascrivibili al Sig. FARTHING William Francis”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/12/2019. AI dibattimento del 10/12/2019 sono risultati presenti : -la Procura della F.I.G.C. che è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. -il Sig. FARTHING William Francis già tesserato ASD Galaxy all’epoca dei fatti : è risultato assente, pur ritualmente convocato -la Società ASD Galaxy Padova ora divenuta A.S.D. REAL TREMIGNON (per fusione) non si é presentata ed ha fatto pervenire una memoria difensiva ribadendo la volontà già espressa nella precedente udienza del 20/10/2019 di usufruire del disposto dell’art. 23 previgente del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento). Il Tribunale, ha dato lettura dell’atto di deferimento e ha comunicato che la raccomandata relativa alla notifica della convocazione indirizzata al calciatore FARTHING William Francis è stata restituita dalle P.T. per compiuta giacenza e ha chiesto al Rappresentante della Procura se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 come richiesto dalla Società interessata. Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del calciatore FARTHING William Francis e lo stralcio della posizione della Società per gli ulteriori provvedimenti inerenti l’art. 23 C.G.S. previgente. La Procura Federale ha proposto il seguente provvedimento disciplinare a carico del predetto giocatore FARTHING William Francis c.s. : -squalifica per 6 (sei) mesi a decorrere dal suo eventuale futuro e valido tesseramento presso Società federate della F.I.G.C. Il Tribunale, ritenuta sulla scorta dell’evidenza in atti la sussistenza della infrazione commessa e la congruità della sanzione richiesta dal Rappresentante della Procura P.Q.M. dispone la squalifica per 6 (sei) mesi nei confronti del giocatore FARTHING William Francis a decorrere dalla sottoscrizione di un futuro tesseramento valido a favore di Società federate della F.I.G.C. La Procura Federale ha, altresì, dichiarato di essere disponibile a valutare la richiesta della Società deferita contenuta nella memoria difensiva pervenuta al Tribunale Territoriale del C.R.V., di poter usufruire dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Il Procuratore ha quindi proposto la seguente sanzione disciplinare a carico della Società Real Tremignon : -ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto della L.N.D. F.I.G.C. a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

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