C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/01/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1149 – Stagione 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1149 - Stagione 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente R.E.A.L. Padova del Sig. MAGGIOLO Luigino Dirigente/Allenatore R.E.A.L. Padova del Sig. BURATIN Mickel Francesco Dirigente R.E.A.L. Padova del Sig. GAROLI Mario Dirigente R.E.A.L. Padova del Sig. PASQUATO Nicolas Dirigente R.E.A.L. Padova della Società U.S. R.E.A.L. Padova La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 23/10/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Giorgio MAZZUCATO – Presidente R.E.A.L. Padova – Stagione18/19 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art.4,comma 1 del vigente C.G.S.), in riferimento agli artt. : 23,comma 1 delle NOIF, art. 44, comma 1 del Regolamento della L.N.D., nonché in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 1 – stagione 2018/19, punto 14,lettera C, pubblicato l’1/7/2018, per avere nella stagione 18/19 e specificatamente nel periodo dal 9/9/2018 al 20/9/218, omesso scientemente di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitato di “allenatore dilettante” conferendo, invece, l’incarico al Sig. Luigino Maggiolo (tesserato quale dirigente-allenatore) soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al Campionato di 2^ Categoria organizzato dalla L.N.D.”. Il Sig. Luigino MAGGIOLO – tesserato quale Dirigente/Allenatore R.E.A.L. Padova – Stagione 18/19 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art.4,comma 1 del vigente C.G.S.), in riferimento agli artt.: 23,comma 1 delle NOIF, art. 44, comma 1 del Regolamento della L.N.D., nonché in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 1 – stagione 2018/19, punto 14,lettera C, pubblicato l’1/7/2018, per avere nella stagione 18/19 e specificatamente nel periodo dal 9/9/2018 al 20/9/218 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra dell’U.S. Real Padova in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo quale allenatore – dirigente in 17 distinte gare ufficiali; Il Sig. Mario GAROLI – tesserato quale Dirigente Accompagnatore R.E.A.L. Padova – Stagione 18/19 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art.4,comma 1 del vigente C.G.S.), in riferimento agli artt.: 23,comma 1 delle NOIF, art. 44, comma 1 del Regolamento della L.N.D., nonché in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 1 – stagione 2018/19, punto 14,lettera C, pubblicato l’1/7/2018, per avere nella stagione 18/19 e specificatamente nel periodo dal 9/9/2018 al 20/9/218 svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di 9 gare, in cui veniva inserito,quali dirigente/allenatore, il nominativo del Sig. Luigino Maggiolo, ben consapevole che lo stesso svolgesse formalmente attività tecnica, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al direttore di gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione richiesta dalla normativa di riferimento”; Il Sig. Mickel Francesco BURATIN – tesserato Dirigente Accompagnatore R.E.A.L. Padova – Stagione 18/19 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art.4,comma 1 del vigente C.G.S.), in riferimento agli artt.: 23,comma 1 delle NOIF, art. 44, comma 1 del Regolamento della L.N.D., nonché in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 1 – stagione 2018/19, punto 14,lettera C, pubblicato l’1/7/2018, per avere nella stagione 18/19 e specificatamente nel periodo dal 9/9/2018 al 20/9/218 svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di 6 gare, in cui veniva inserito,quali dirigente allenatore, il nominativo del Sig. Luigino Maggiolo, ben consapevole che lo stesso svolgesse formalmente attività tecnica, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al direttore di gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione richiesta dalla normativa di riferimento”; Il Sig. Nicolas PASQUATO – tesserato Dirigente Accompagnatore R.E.A.L. Padova – Stagione 18/19 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art.4,comma 1 del vigente C.G.S.), in riferimento agli artt.: 23,comma 1 delle NOIF, art. 44, comma 1 del Regolamento della L.N.D., nonché in relazione al Comunicato Ufficiale della LND n. 1 – stagione 2018/19, punto 14,lettera C, pubblicato l’1/7/2018, per avere nella stagione 18/19 e specificatamente nel periodo dal 9/9/2018 al 20/9/218 svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di 2 gare, in cui veniva inserito,quali dirigente allenatore, il nominativo del Sig. Luigino Maggiolo, ben consapevole che lo stesso svolgesse formalmente attività tecnica, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al direttore di gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, lo stesso, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione richiesta dalla normativa di riferimento”; la Società R.E.A.L. Padova “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S.), per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/1/2020. AI dibattimento del 7/1/2020 sono risultati presenti : il Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente R.E.A.L. Padova il Sig. MAGGIOLO Luigino Dirigente/Allenatore R.E.A.L. Padova il Sig. BURATIN Mickel Francesco Dirigente R.E.A.L. Padova il Sig. GAROLI Mario Dirigente R.E.A.L. Padova il Sig. PASQUATO Nicolas Dirigente R.E.A.L. Padova la Società U.S. R.E.A.L. Padova tutti rappresentati dall’Avv. Leonardo Rebecchi La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento. In via preliminare il Rappresentante della Procura Federale ha rilevato un errore materiale nell’atto di deferimento nel senso che le gare nelle quali il dirigente Maggiolo Luigino ha assunto, senza titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della Società R.E.A.L. Padova riguardano il periodo 9.9.2018/ 21/1/2019 per un totale di n.16 gare e non 17 gare come indicato nell’atto di deferimento. Il difensore Avv. Rebecchi ne ha preso atto. In considerazione di quanto sopra il Tribunale ha acconsentito a tale modifica del capo di incolpazione. Sempre in via preliminare l’Avv. Rebecchi, ha eccepito, che la notifica dell’atto di comunicazione della conclusione delle indagini della Procura Federale del 15/7/2019 è avvenuta presso un domicilio diverso da quello indicato in sede di interrogatorio reso davanti alla Procura in data 12/6/2019. La Procura si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, dichiarando tuttavia la propria disponibilità ad un patteggiamento in questa sede (applicazione dell’art. 23 C.G.S. previgente)e a questo fine ha proposto le seguenti sanzioni : a carico del Sig. MAZZUCATO Giorgio Presidente Real Padova : inibizione di 80 gg. in luogo di gg. 120; a carico del Sig. MAGGIOLO Luigino Dirig./Allenatore Real Padova :inibizione di 80 gg. in luogo di gg.120; a carico di BURATIN Mickel Francesco Dirigente Real Padova :inibizione di gg. 36 in sostituzione di gg. 54; a carico del Sig. GAROLI Mario Dirigente Real Padova : inibizione di gg. 40, in sostituzione di gg. 60: a carico del Sig. PASQUATO Nicolas Dirigente Real Padova : inibizione di gg. 20 in sostituzione di gg. 30; a carico della Società U.S. Real Padova : ammenda di € 600,00 in luogo di € 900,00. L’Avv. Rebecchi, considerate le prevalenti ragioni di economia processuale, ha dichiarato di rinunciare all’eccezione sopra svolta e acconsente all’applicazione ex art. 23 C.G.S. previgente, nella misura sopra elencata dal Rappresentante della Procura Federale. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto della LND-FIGC a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg. successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

 

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