C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 04/06/2021 – Delibera – Gara del 2/ 6/2021 PRO GORIZIA – F.C. SPINEA 1966
Gara del 2/ 6/2021 PRO GORIZIA - F.C. SPINEA 1966
La Soc. F.C. SPINEA 1966 ha regolarmente formalizzato, nei termini abbreviati di cui al C.U. FIGC n. 194/a, il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla gara dei giocatori CATANIA ANTONINO e DE ROSSI FRANCESCO, che non avrebbero scontato la squalifica per somma di ammonizioni. Entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara non sono pervenute controdeduzioni della Soc. Pro Gorizia. Il G.S. visto il reclamo rileva quanto segue. La Soc. Spinea 1966 eccepisce la pendenza della squalifica per somma di ammonizioni nei confronti dei richiamati giocatori senza produrre la prova di quanto asserito. La reclamante si limita ad affermare che nei confronti di suddetti giocatori sono state inflitte n. 6 ammonizioni ciascuno. Va poi considerato che la squalifica per somma di ammonizioni di cui all'art. 9.5 CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CGS. si ritiene conosciuta solo a decorrere dalla data della loro pubblicazione, e anche in questo caso non viene indicato il comunicato in cui sono state pubblicate. Tutto ciò premesso il G.S. delibera di respingere il ricorso come inoltrato e per l'effetto omologa il risultato come ottenuto sul campo PRO GORIZIA - F.C. SPINEA 1966 0 - 1. Si addebita la tassa reclamo.