C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 13/01/2021 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 5783/143 pfi 20/21 MDL/jg nei confronti del seguente soggetto: Società AS.D. MONTEBALDINA CONSOLINI matr. FIGC 914018 Il Collegio è composto dai signori: avv. Andrea URBANI Presidente avv. Giampaolo MARCON Componente (Relatore) avv. Giuseppe PRIMICERIO Componente Risulta presente: per la parte deferita, la società AS.D. MONTEBALDINA CONSOLINI rappresentata dal sig. Fabrizio DE BENI, vice Presidente con delega alla firma;

deferimento della Procura Federale Prot. 5783/143 pfi 20/21 MDL/jg nei confronti del seguente soggetto: Società AS.D. MONTEBALDINA CONSOLINI matr. FIGC 914018 Il Collegio è composto dai signori: avv. Andrea URBANI Presidente avv. Giampaolo MARCON Componente (Relatore) avv. Giuseppe PRIMICERIO Componente Risulta presente: per la parte deferita, la società AS.D. MONTEBALDINA CONSOLINI rappresentata dal sig. Fabrizio DE BENI, vice Presidente con delega alla firma;

la Procura federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 12 gennaio 2021, dà lettura dell’atto di deferimento, di cui si riportano di seguito i comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal soggetto deferito: La Società MONTEBALDINA CONSOLINI per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2 del CGS, per aver presentato una richiesta in data 16.7.2020, firmata elettronicamente, per un aggiornamento di posizione tesseramento, non convalidata dall’Ufficio Tesseramento Regionale, riguardante un calciatore per il quale era già operativo un recente Tesseramento con la Soc. A.S.D. Caprino del 9.7.2020. Il sig. DE BENI dichiara di accettare la proposta fatta pervenire preliminarmente dalla Procura circa l’applicazione dell’art. 127 CGS, ovvero: AS.D. MONTEBALDINA CONSOLINI Euro 335,00 di ammenda, in sostituzione di euro 500,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto CGS, preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Così deciso nella riunione del 12 gennaio 2021, tenuta in modalità di videoconferenza.

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