C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/01/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 145 Stagione Sportiva 2020/2021 Il giorno 19 gennaio 2021 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 6156/145 pfi 20/21 MDL/pe nei confronti dei seguenti soggetti: il sig. Bruno PELLIZZONI attuale Presidente della Società A.S.D. San Martino Speme il sig. Diego GUIZZARDI attuale Direttore generale della Società A.S.D. San Martino Speme il sig. Umberto MUSOLA attuale Vice Presidente della Società A.S.D. San Martino Speme la Società A.C.D. SAN MARTINO SPEME matr. FIGC 920588 Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente (Relatore) avv. Gianni SOLINAS Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le Parti deferite, il sig. Bruno PELLIZZONI rappresentato a assistito dall’avv. Mattia GRASSANI del foro di Bologna, giusto mandato difensivo agli atti e trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 18 gennaio 2021;

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 145 Stagione Sportiva 2020/2021 Il giorno 19 gennaio 2021 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 6156/145 pfi 20/21 MDL/pe nei confronti dei seguenti soggetti: il sig. Bruno PELLIZZONI attuale Presidente della Società A.S.D. San Martino Speme il sig. Diego GUIZZARDI attuale Direttore generale della Società A.S.D. San Martino Speme il sig. Umberto MUSOLA attuale Vice Presidente della Società A.S.D. San Martino Speme la Società A.C.D. SAN MARTINO SPEME matr. FIGC 920588 Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente (Relatore) avv. Gianni SOLINAS Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le Parti deferite, il sig. Bruno PELLIZZONI rappresentato a assistito dall’avv. Mattia GRASSANI del foro di Bologna, giusto mandato difensivo agli atti e trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 18 gennaio 2021;

il sig. Diego GUIZZARDI rappresentato a assistito dall’avv. Mattia GRASSANI del foro di Bologna, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 15 gennaio 2021; il sig. Umberto MUSOLA rappresentato a assistito dall’avv. Mattia GRASSANI del foro di Bologna, giusto mandato difensivo trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 15 gennaio 2021; la Società A.C.D. SAN MARTINO SPEME rappresentato a assistito dall’avv. Mattia GRASSANI del foro di Bologna, giusto mandato difensivo agli atti e trasmesso alla segreteria del Tribunale in data 18 gennaio 2021; la Procura federale, rappresentata dall’ avv. Francesco DI LEGINIO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 19 gennaio 2021, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle Parti deferite. 1. Sig. PELLIZZONI Bruno, formalmente tesserato in qualità di Presidente della società ACD San Martino Speme, per la violazione: a) degli articoli 4 , comma 1 , e 31 , comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione all’art. 15 NOIF e dell’art. 16 dello Statuto Federale, per avere , in concorso con i signori Diego Guizzardi e Umberto Musola, nonostante le presentate dimissioni da Presidente del 18.07.2017 , redatto un simulato verbale di Assemblea dei Soci del 18.07.2018 (Verbale n. 1/2018) in quanto assunto in evidente violazione delle norme statutarie , e convocato una successiva Assemblea dei Soci del 16.08.2018 (verbale n. 2/2018) , al fine di estromettere dalla Società ACD San Martino Speme i soci fondatori e di consentire arbitrariamente ed illegittimamente l’ingresso dei nuovi soci finalizzato alla cessione della conduzione gestionale ed economica della predetta Società a terzi cui attribuire gli oneri debitori nel frattempo prodotti dalla propria gestione , con l’aggravante di cui all’art. 14 , comma 1 , lett. A), B), C), E), I) del Codice di Giustizia Sportiva; b) degli articoli 4 , comma 1, e 34 , comma 1 , CGS in relazione all’art. 30 , comma 2 , dello Statuto Federale , per avere presentato in data 22.01.2019 un esposto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti del signor Alessandro Sabaini, in relazione all’accensione ed alla movimentazione del conto corrente n. 2597864 BPER filiale di San Martino Buon Albergo (VR) intestato alla Società ASD San Martino Speme aperto per consentire allo stesso la diretta gestione di somme di denaro introitate a titolo di sponsorizzazioni e/o contributi di privati e Enti Pubblici , senza richiedere la preventiva autorizzazione federale; c) degli articoli 4 , comma 1 , e 31 , comma 3 , del CGS in relazione all’art. 94 , comma 1 , delle NOIF , per avere simulato con il tecnico signor Filippo Damini, per le stagioni sportive 2016/2017 , 2017/2018 , 2018/2019 e 2019/2020 , un rapporto contrattuale di prestazione gratuita , depositando in Lega Nazionale Dilettanti in sede di annuale tesseramento una dichiarazione sottoscritta da entrambi , mentre in realtà il predetto allenatore della prima squadra della ACD San Martino Speme era retribuito con una somma mensile pari a 700/800 euro ; 2. Sig. GUIZZARDI Diego , all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente della ACD San Martino Speme, per la violazione degli articoli 4 , comma 1 , e 31 , comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione all’art. 15 NOIF e dell’art. 16 dello Statuto Federale , per avere , in concorso con i signori Bruno Pellizzoni e Umberto Musola, simulato il verbale di Assemblea dei Soci del 18.07.2018 (Verbale n. 1/2018) in quanto assunto in evidente violazione delle norme statutarie , e partecipato ad una successiva Assemblea dei Soci del 16.08.2018 (verbale n. 2/2018), al fine di estromettere dalla Società ACD San Martino Speme i soci fondatori e di consentire arbitrariamente ed illegittimamente l’ingresso dei nuovi soci finalizzato alla cessione della conduzione gestionale ed economica della predetta Società a terzi ;

3. Sig. MUSOLA Umberto, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente della Acd San Martino Speme, per la violazione degli articoli 4 , comma 1 e 31, comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione all’art. 15 NOIF e dell’art. 16 dello Statuto Federale , per avere, in concorso con i signori Bruno Pellizzoni e Guizzardi Diego , simulato il verbale di Assemblea dei Soci del 18.07.2018 (Verbale n. 1/2018) in quanto assunto in evidente violazione delle norme statutarie , e partecipato ad una successiva Assemblea dei Soci del 16.08.2018 (verbale n. 2/2018), al fine di estromettere dalla Società ACD San Martino Speme i soci fondatori e di consentire arbitrariamente ed illegittimamente l’ingresso dei nuovi soci finalizzato alla cessione della conduzione gestionale ed economica della predetta Società a terzi; 4. Società ACD San Martino Speme, per la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S. vigente, in relazione ai fatti contestati ai suddetti tesserati. Quindi il Relatore del Collegio, avv. Capo, espone succintamente la fattispecie in esame e lo stato del procedimento. Il Tribunale dà atto che non vi è stata richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e invita il rappresentante della Procura federale e il difensore delle Parti ad illustrare le rispettive difese e conclusioni. Il rappresentante della Procura federale procede a illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. Bruno PELLIZZONI 3 anni di inibizione sig. Diego GUIZZARDI 15 mesi di inibizione sig. Umberto MUSOLA 15 mesi di inibizione Società A.C.D. SAN MARTINO SPEME Euro 3.000,00 di ammenda L’avv. Grassani, per le Parti deferite, si richiama alle memorie in atti e illustra a propria volta le relative difese. Dopo aver sviluppato in particolare le difese in rito, l’avv. Grassani chiede di essere autorizzato ad allontanarsi per impegni concomitanti e viene sostituito nella difesa dall’avv. Luigi Carlutti, il quale sviluppa gli argomenti a sostegno delle ragioni di merito delle parti deferite. Conclude chiedendo per tutte il proscioglimento dagli addebiti ascritti. RITENUTO IN FATTO La vicenda prende le mosse dall’esposto del signor Bruno Pellizzoni 24 luglio 2020, da questi inoltrato alla Procura Federale della FIGC il 31 luglio 2020, nel quale veniva denunciato che un gruppo di persone, sedicenti dirigenti della società ACD San Martino Speme, convocavano assemblee e spendevano il nome della società senza averne il potere. In tal modo, secondo l’esponente, veniva “inficiata la serena prosecuzione dell’attività”. Dalle indagini effettuate la Procura Federale rilevava che il Pellizzoni non poteva ricoprire la carica di Presidente del sodalizio, avendo rassegnato le proprie dimissioni il 18 luglio 2017 (all. 17 del fascicolo della Procura Federale). Egli, pertanto non aveva il potere di gestire la società e, per tale ragione, le assemblee da lui convocate e/o presiedute, non potevano tenersi e svolgersi regolarmente. Tra esse assumono particolare rilevanza le deliberazioni del 18 luglio 2018 e del 16 agosto 2018 (all. 18 e 20 del fascicolo della Procura). Nella prima si sarebbe decisa (secondo la sequenza dei tre punti all’ordine del giorno) la “acquisizione della società da parte di terzi”, la “entrata in società di due nuovi soci” (i signori Umberto Musola e Diego Guizzardi), l’accettazione delle “dimissioni del direttivo in carica”; nella seconda si sarebbe nominato il nuovo consiglio direttivo, formato dai signori Pellizzoni (presidente), Musola (vice presidente) e Guizzardi (direttore generale).

Secondo la tesi della procura Federale, in vero, il Pellizzoni, con la complicità dei signori Musola e Guizzardi (donde anche il loro deferimento), avrebbe simulato il verbale del luglio 2018 al fine di estromettere dalla società i soci fondatori e consentire l’entrata nella compagine societaria dei prefati Musola e Guizzardi e, con la deliberazione del 16 agosto, affidato a questi ultimi (e a se stesso) la gestione della società, condizione affinché i nuovi soci si accollassero i debiti accumulati dalla gestione precedente. Nel corso delle indagini, è altresì emerso che il signor Pellizzoni ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti di uno dei sedicenti dirigenti la società ACD San Martino Speme senza preventivamente acquisire la preventiva autorizzazione federale. Infine, il signor Pellizzoni avrebbe simulato un contratto di prestazione d’opera gratuito con l’allenatore della prima squadra, signor Filippo Damini, mentre in realtà questi era retribuito con circa 700/800 euro mensili. Per quanto riguarda la società ACD San Martino Speme, è chiamata a rispondere degli illeciti commessi dai propri tesserati ex articolo 6, commi 1 e 2, del C.G.S. * La difesa di tutti i deferiti è stata assunta dall’avvocato Mattia Grassani del foro di Bologna, che ha prodotto e depositato memorie difensive nelle quali, in primo luogo, ha eccepito “l’inammissibilità/improcedibilità” del capo sub A) dell’atto di deferimento per litispendenza e violazione del principio del ne bis in idem”; in secondo luogo, sempre con riferimento al capo sub A) ha eccepito, nel merito, che le dimissioni del signor Pellizzoni non sono mai state accettate e ratificate dall’Associazione; che l’assemblea del 17 luglio 2018 era totalitaria, e quindi tale da sanare ogni vizio di convocazione; che la gestione societaria era condotta “alla luce del sole” dalla nuova compagine societaria e che nessun atto di essa è mai stato contestato dai soci estromessi, né questi ultimi hanno attivato gli strumenti previsti dallo Statuto per opporsi al mutamento. Con riferimento al capo sub B) il difensore ha eccepito, in primo luogo, che l’atto inviato alla Procura della Repubblica era la mera segnalazione di un fatto che potrebbe avere rilevanza penale, non l’atto che toglie l’ostacolo al procedimento dell’azione penale in caso di reati non perseguibili d’ufficio (che tale è la natura della querela); in secondo luogo, che – anche se si fosse trattato di querela – l’articolo 30 dello Statuto FIGC deve essere interpretato secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza degli organi della Giustizia Sportiva della Federazione, in base ai quali la norma dello Statuto che regola e subordina all’autorizzazione degli organi federali l’accesso alla giustizia ordinaria civile o penale, per essere correttamente applicata deve discernere tra le situazioni che possono trovare tutela e sanzione esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo e quelle che, per l’interesse generale annesso alla repressione dei reati, non possono che essere affidate a un giudice diverso da quello sportivo, donde la condotta del Pellizzoni non configurerebbe alcuna violazione dell’articolo 30 dello Statuto FIGC. Con riferimento al capo sub C), il difensore ha eccepito che, dalle deposizioni dei signori Sabaini, Canova e dello stesso allenatore (signor Filippo Damini), emerge che fu il Sabaini ad effettuare tutti i pagamenti all’allenatore e che il Pellizzoni non si era mai occupato della gestione della prima squadra. In particolare, lo stesso allenatore avrebbe dichiarato di non avere mai visto il Pellizzoni se non in un’occasione, nel corso della quale gli disse che non riusciva a risolvere i problemi economici della società. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, il Pellizzoni era stato tenuto all’oscuro di ogni pattuizione con il Damini per quanto attiene al riconoscimento economico delle prestazioni rese da quest’ultimo. Questa circostanza farebbe si che nessuna responsabilità possa essere ascritta al Pellizzoni, atteso il principio secondo cui le persone fisiche soggette all’ordinamento sportivo federale sono responsabili delle violazioni delle norme a loro applicabili solo se commesse con dolo o colpa. Quanto alla posizione dei dirigenti Musola e Guizzardi, la difesa sostiene, in via pregiudiziale di rito, che sarebbe “consumata” l’azione della Procura Federale, posto che nel procedimento disciplinare 193 PFI 2019/2020, la loro posizione sarebbe stata esaminata con riferimento alle stesse condotte ora a loro ascritte e nessuna violazione avente rilevanza disciplinare sarebbe risultata loro ascrivibile, in quell’occasione.

Nel merito, sostiene che i deferiti non hanno partecipato alla deliberazione del 18 luglio 2018, che l’assemblea si è svolta alla presenza dell’intera compagine associativa, che manca la prova della simulazione, che non sussiste la violazione degli articoli 15 NOIF e 16 Statuto FIGC, atteso che l’affiliazione della ACD San Martino Speme è in corso ininterrottamente, quanto meno, dal 2008. * In sede dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale si è soffermato sulla differenza tra i fatti che sono a fondamento dell’attuale deferimento rispetto a quelli di cui al procedimento 193 PFI 2019/2020 e la differente qualificazione giuridica attribuita agli stessi. Ha contestato la possibilità di individuare una litispendenza, atteso che manca la totale identità tra le due fattispecie oggetto dei diversi deferimenti. Ha evidenziato infine come il Pellizzoni abbia sottoscritto tutti i tesseramenti della società e come fosse notorio che allenatore e calciatori percepivano compensi. * La difesa di tutti i soggetti deferiti, richiamandosi alle memorie in atti, ha insistito per il proscioglimento. L’avvocato Carlutti, in particolare, ha ribadito la qualificazione come totalitaria dell’assemblea del 18 luglio 2018; ha precisato che la carenza del libro soci può essere supplita dagli atti della FIGC-Comitato Regionale Veneto; ha eccepito la mancata contestazione della totalitarietà della già indicata deliberazione 18 luglio 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Vanno preliminarmente affrontati i temi della violazione del principio del ne bis in idem e della litispendenza. Al riguardo, il Tribunale rileva che in questo giudizio il Pellizzoni è deferito, sub capo A), “per avere, in concorso con i signori Diego Guizzardi e Umberto Musola, nonostante le presentate dimissioni da Presidente del 18.07.2017, redatto un simulato verbale di assemblea dei Soci del 18.07.2018 (Verbale n. 1/20189 in quanto assunto in evidente violazione delle norme statutarie, e convocato una successiva Assemblea dei Soci del 16.08.2018 (verbale 2/2018), al fine di estromettere dalla Società ACD San Martino Speme i soci fondatori e di consentire arbitrariamente ed illegittimamente l’ingresso dei nuovi soci finalizzato alla cessione della conduzione gestionale ed economica della predetta Società a terzi cui attribuire gli oneri debitori nel frattempo prodotti dalla propria gestione, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. A), B), C) E), I del Codice di Giustizia Sportiva.” Nel procedimento 193PFI 2019/2020, invece, il Pellizzoni è deferito per “avere questi esercitato – e per continuare tuttora ad esercitare – le funzioni di presidente e legale rappresentante della società San Martino Speme senza averne i poteri, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS, anche in riferimento agli artt. 15 Noif e 16 Statuto Figc.”. Come rilevato dalla Procura Federale nel corso della discussione, non viene qui in rilievo la gestione societaria del Pellizzoni, esercitata senza disporre del relativo potere, bensì due specifici e precisi fatti, solo richiamati nel precedente deferimento: la simulazione di una deliberazione assembleare il 18 luglio 2018 e la convocazione di altra deliberazione assembleare il 16 agosto 2018. E che sia sufficiente una anche parziale diversità tra i fatti posti a fondamento delle azioni disciplinari per evitare la violazione del principio del ne bis in idem è stato deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione 11 del 1° febbraio 2018): “Il procedimento disciplinare ha peraltro riguardato fatti oggettivamente in parte diversi da quelli che erano già oggetto della precedente indagine e della precedente sanzione disciplinare. Non si può quindi ritenere che la Procura non potesse agire nei confronti dell’interessato per quanto emerso a seguito delle nuove indagini compiute sulla vicenda in questione.”

La diversità dei fatti addebitati esclude conseguentemente che si possa parlare di litispendenza. * Nel merito, il Tribunale rileva che la convocazione dell’assemblea del 18 luglio 2018 è stata irregolare. In vero, doveva essere inviata ai soci, almeno otto giorni prima della riunione, una lettera indicante il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da discutere (vedasi articolo 14 dello Statuto dell’ACD San Martino Speme). Non risulta che una tale lettera sia stata affidata al servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento né che essa sia stata consegnata a mano. La tesi della difesa secondo cui il vizio della convocazione risulta sanato dal fatto che l’assemblea era totalitaria non è fondata. Invero, dal verbale dell’assemblea (doc. 18 degli atti allegati alla relazione della Procura Federale) risultano assenti rispetto ai soci fondatori i signori Zampini e Gaspari, di cui agli atti non risultano dimissioni prima della convocazione (recte: prima dell’assemblea), né risulta a verbale un’espressa ammissione della presenza di tutti gli associati e consiglieri dell’ACD San Martino Speme, per quanto essa – se manifestata – avesse potuto confutare il dato documentale. Comunque, la deliberazione si presenterebbe illegittima anche per la mancanza agli atti delle dichiarazioni di dimissioni che sarebbero state presentate da tutti i soci, ad esclusione del signor Pellizzoni, donde non si può dedurre cosa effettivamente sia stato accettato. Altro motivo di irregolarità è poi la mancanza della domanda di ammissione al sodalizio presentata dai signori Musola e Guizzardi in forma scritta e controfirmata da due soci presentatori (articolo 8 dello Statuto). Orbene, l’irregolarità di quella deliberazione non poteva non essere conosciuta dal Pellizzoni, socio che aveva sottoscritto l’originario Statuto e che da tempo presiedeva la società. Egli doveva allora astenersi dal convocare la successiva deliberazione del 16 agosto, nella quale si dava atto di una situazione di fatto insussistente e si affidavano cariche sociali a persone che nemmeno avevano chiesto di essere soci. Che poi le persone asseritamente dimissionarie non abbiano reagito all’adozione delle deliberazioni su indicate non è rilevante, non essendo nemmeno noto se alle stesse sia stata notificata (o comunicata) l’esistenza di quei provvedimenti. Di sicuro una reazione v’è stata da parte del signor Giuliano Campedelli (doc. 19 Procura) e da parte di altri soci asseritamente dimissionari (doc. 29 Procura). Va infine precisato che non si ravvisa nei comportamenti su indicati la violazione dell’articolo 31 commi 1 e 2 del CGS, dell’articolo 15 delle NOIF e dell’articolo 16 dello Statuto della FIGC. Quanto alla prima disposizione, se può ravvisarsi il falso nell’affermare, nell’assemblea del 18 luglio 2018, l’esistenza di inesistenti dimissioni dei soci del consiglio direttivo, si deve decisamente negare che il documento confezionato fosse richiesto dagli organi di giustizia sportiva, dalla C.O.V.I.S.O.C. o da altro organo di controllo della federazione, così come si deve escludere che la falsificazione sia servita per ottenere l’iscrizione ad una competizione cui la ACD San Martino Speme non avrebbe avuto diritto ad essere ammessa. Quanto alla seconda ed alla terza disposizione, basti considerare che la deliberazione non era necessaria per ottenere l’affiliazione. *

Quanto alla violazione di cui al punto B) del deferimento, il Tribunale osserva che le più recenti pronunce degli organi di giustizia sportiva (vedasi la decisione 26/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI) hanno stabilito che: “la Giustizia Sportiva è preposta al soddisfacimento di esigenze proprie dell’ordinamento settoriale di riferimento, mentre la Giustizia Ordinaria tutela situazioni giuridiche soggettive che hanno anche rilevanza esterna, che si riflette in seno all’ordinamento statale. Ciò premesso, deve rilevarsi che la materia penale esula dalla giurisdizione sportiva non essendo quest’ultima in grado di garantire i diritti e le posizioni di diritto soggettivo del soggetto leso. Si vuole, cioè, dire che, se il “vincolo di giustizia” è pacificamente applicabile in relazione all’ordinamento sportivo, lo stesso incontra un limite invalicabile con riferimento alla materia penale e, quindi, a reati che devono necessariamente richiedere l’intervento esclusivo del Giudice Ordinario.” Il Pellizzoni, che peraltro non ha nemmeno presentato una querela, bensì un esposto, ha segnalato fatti che hanno un’indubbia rilevanza penale: la gestione non autorizzata di fondi (anche pubblici) mediante l’apertura di un conto corrente bancario, anche questo non autorizzato. Che poi l’accusa sia infondata non ha rilievo ai fini di quanto qui in esame. Non sussiste dunque la violazione ascritta. * Quanto alla violazione di cui al punto C) del deferimento, il Tribunale osserva come sia compito del presidente l’associazione sovrintendere, quale presidente anche del Consiglio Direttivo, alla gestione sportiva, ordinaria e straordinaria, ed a quella amministrativa ordinaria (articolo 20 dello Statuto). Ne consegue, anche a voler seguire l'assunto difensivo del deferito, delle due l'una: o il responsabile della prima squadra non era tenuto a riferire a nessuno del proprio operato e a darne conto (ed allora il presidente risponde, ex art. 4 CGS, per non aver organizzato in modo adeguato la struttura amministrativa di cui lo stesso era comunque responsabile) oppure lo stesso era effettivamente tenuto a riferire e a dare conto del proprio operato all’organo di vertice, responsabile dell’associazione (e, in questo caso, appunto, il presidente è di certo responsabile quantomeno a titolo di culpa in vigilando; titolo, quest'ultimo, sufficiente a pervenire all’affermazione di responsabilità dell'odierno deferito per violazione dell'art. 4 CGS). * Anche nell’esaminare la posizione dei deferiti Musola e Guizzardi il Tribunale deve valutare in via preliminare il tema del ne bis in idem ed anche per quanto li riguarda deve mettere in rilievo la parziale diversità tra i fatti posti a fondamento delle due azioni disciplinari, donde rigettare la relativa eccezione sollevata dalla difesa. Nel merito il Tribunale osserva che i signori Musola e Guizzardi non potevano non sapere di non avere sottoscritto la domanda di ammissione all’ACD San Martino Speme, che, in forza della previsione statutaria (articolo 8), è presupposto essenziale per poter partecipare alla vita societaria. Gli stessi, allora, mai avrebbero dovuto partecipare all’assemblea del 16 agosto 2018, nella quale sono stati eletti componenti del Consiglio Direttivo della società. La loro complicità con il Pellizzoni è dunque dimostrata documentalmente anche per quanto attiene all’assemblea del giorno 18 luglio 2018: un comportamento conforme ai dettami dell’articolo 4 CGS avrebbe dovuto imporre loro, quantomeno, di chiedere chiarimenti in ordine al presupposto della loro convocazione per la seduta del 16 agosto 2018 e di astenersi dal prendervi parte. Il fatto di avere invece partecipato ed accettato l’elezione alla carica di componenti il Consiglio Direttivo, significa che erano consapevoli di quanto accaduto nella precedente riunione e lo condividevano. *

La responsabilità della società ACD San Martino Speme consegue a quella dei propri tesserati ai sensi dell’articolo 6 CGS. PQM Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, dichiara il signor Pellizzoni Bruno responsabile della violazione dell’articolo 4, comma 1 e 31, comma 3, del CGS, in relazione con l’articolo 94, comma 1, delle NOIF (punti A e C dell’atto di deferimento); i signori Musola Umberto e Guizzardi Diego responsabili della violazione dell’articolo 4, comma 1, del CGS; la società ACD San Martino Speme responsabile delle violazioni commesse dai propri associati (articolo 6, commi 1 e 2) e per l’effetto irroga al signor Pellizzoni Bruno la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); ai signori Musola Umberto e Guizzardi Diego la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); alla società ACD San Martino Speme l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento).

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