C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 17/02/2021 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 6156/145 pfi 20/21 MDL/pe nei confronti dei seguenti soggetti: i sig.ri SERGIU E MARINA VACARCIUC nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore MACSIM VACARCIUC la Società A.S.D. JANUS NOVA 2017 matr. FIGC 70581 Il Collegio è composto dai signori: avv. Silvia BACCI Presidente avv. Giampaolo MARCON Componente avv. Gianni SOLINAS Componente (Relatore) L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le Parti deferite, la sig.ra MARINA VACARCIUC esercente la responsabilità genitoriale sul minore MACSIM VACARCIUC; la Società A.S.D. JANUS NOVA 2017 rappresentata dal Presidente Giuseppe PIOVAN e assistita dall’avv. Fabio DIODATI del foro di Padova, giusto mandato difensivo agli atti (pag. 53 del fascicolo); la Procura federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO.

deferimento della Procura Federale Prot. 6156/145 pfi 20/21 MDL/pe nei confronti dei seguenti soggetti: i sig.ri SERGIU E MARINA VACARCIUC nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore MACSIM VACARCIUC la Società A.S.D. JANUS NOVA 2017 matr. FIGC 70581 Il Collegio è composto dai signori: avv. Silvia BACCI Presidente avv. Giampaolo MARCON Componente avv. Gianni SOLINAS Componente (Relatore) L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Risultano presenti: per le Parti deferite, la sig.ra MARINA VACARCIUC esercente la responsabilità genitoriale sul minore MACSIM VACARCIUC; la Società A.S.D. JANUS NOVA 2017 rappresentata dal Presidente Giuseppe PIOVAN e assistita dall’avv. Fabio DIODATI del foro di Padova, giusto mandato difensivo agli atti (pag. 53 del fascicolo); la Procura federale, rappresentata da dott. Salvatore SCIUTO.

Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 16 febbraio 2021, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle Parti deferite: 1. sig. MACSIM VACARCIUC, calciatore, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui ai previgenti articoli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver in data 21/09/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. JANUS NOVA 2017, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; 2. la società A.S.D. JANUS NOVA 2017, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., poiché al momento della commissione dei fatti il soggetto sopra indicato ha agito nell’interesse della medesima. Il Tribunale dà atto della richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S. formulata dall’avv. Diodati in accordo con la Procura Federale nei seguenti termini: Società A.S.D. JANUS NOVA 2017 sanzione di Euro 140,00 in luogo di Euro 210,00. Il Tribunale chiede alla sig.ra Vacarciuc se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. La sig.ra Vacarciuc, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore MACSIM VACARCIUC, dichiara di essere disponibile a valutare la prospettiva di usufruire dell’applicazione dell’art. 127 C.G.S. Il Rappresentante della Procura propone quindi una sanzione nei confronti della parte deferita: sig. MACSIM VACARCIUC n. 1 giornata di squalifica in luogo di n. 1 giornata di squalifica più ammonizione. La sig.ra Vacarciuc dichiara di concordare la sanzione proposta dal rappresentante della Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 C.G.S., preso atto dell’accordo raggiunto, P.Q.M. ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art.127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FIGC COMITATO REGIONALE VENETO (Iban IT 28 E 01005 02045 000000000906) nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Così deciso nella riunione del 16 febbraio 2021, tenuta in modalità di videoconferenza.

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