C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 15/06/2021 – Delibera – deferimento della Procura Federale Prot. 10905/511 pf 20-21/MDL/ep nei confronti dei seguenti soggetti: –

deferimento della Procura Federale Prot. 10905/511 pf 20-21/MDL/ep nei confronti dei seguenti soggetti: - Aleardi Romano, Presidente della U.C. MONTECCHIO MAGGIORE SRL all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS, per avere consentito o comunque non impedito, venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché all’obbligo di osservanza delle norme federali, che il Dirigente accompagnatore della società Sig. MELON LORIS svolgesse indebitamente attività di proselitismo nei confronti di alcuni calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2017/2018 per la Società U.S.D. LONGARE CASTEGNERO (in particolare Olarte Aries Jude, Franzina Alessandro e Artuso Giovanni), contattando i genitori dei medesimi, dapprima per le vie brevi, e successivamente organizzando un incontro nel marzo/aprile del 2018 presso un esercizio pubblico in Altavilla Vicentina, al fine di persuaderli, con diverse motivazioni, a far tesserare i giovani calciatori presso la società U.C. Montecchio Maggiore Srl nella stagione sportiva seguente, il tutto senza aver preventivamente avvisato la Società U.S.D. LONGARE CASTEGNERO né tantomeno averne acquisito l’autorizzazione; - Melon Loris, Dirigente accompagnatore della società U.C. MONTECCHIO MAGGIORE SRL all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS, per avere indebitamente svolto, venendo meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché all’obbligo di osservanza delle norme federali, attività di proselitismo nei confronti di alcuni calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2017/2018 per la Società U.S.D. LONGARE CASTEGNERO (in particolare Olarte Aries Jude, Franzina Alessandro e Artuso Giovanni), contattando i genitori dei medesimi, dapprima per le vie brevi, e successivamente organizzando un incontro nel marzo/aprile del 2018 presso un esercizio pubblico in Altavilla Vicentina, al fine di persuaderli, con diverse motivazioni, a far tesserare i giovani calciatori presso la società U.C. Montecchio Maggiore Srl nella stagione sportiva seguente, il tutto senza aver preventivamente avvisato la Società U.S.D. LONGARE CASTEGNERO né tantomeno averne acquisito l’autorizzazione; - Società U.C. Montecchio Maggiore Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma commi 1 e 2 del CGS, (Responsabilità della società), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 CGS i soggetti avvisati Sig. ALEARDI ROMANO, suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, e Sig. MELON LORIS, Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti. Il Collegio è composto dai Signori: avv. Andrea URBANI Presidente avv. Stefano CAPO Componente avv. Giuseppe PRIMICERIO Componente (Relatore) Risultano presenti: per le parti deferite, l’avv. Paolo COSTANTINI del foro di Verona, difensore del sig. Aleardi Romano; l’avv. Sonia NEGRO del foro di Vicenza, difensore del sig. Melon Loris; l’avv. Arturo LANZA del foro di Verona, difensore della Società U.C. Montecchio Maggiore srl; la Procura federale, rappresentata dal dott. Salvatore SCIUTO.

L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”. Il Tribunale dà atto che non vi è stata richiesta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e invita il rappresentante della Procura federale e i difensori delle parti ad illustrare le rispettive difese e conclusioni. Il rappresentante della Procura federale procede a illustrare le ragioni del deferimento e, nel richiedere la non ammissione delle prove testimoniali richieste dalla difesa in quanto relative a soggetti non più oggi tesserati con l’esclusione del calciatore Artuso Giovanni, peraltro già sentito dalla Procura, conclude chiedendo l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari secondo l’art. 32 4 comma C.G.S.: sig. ALEARDI ROMANO mesi 3 di inibizione; sig. MELON LORIS mesi 3 di inibizione; Società U.C. MONTECCHIO MAGGIORE Euro 600,00 di ammenda. L’avv. Negro si riporta alle proprie memorie difensive integralmente e richiede espressamente l’ammissione delle prove testimoniali relativamente a tutti i soggetti indicati nelle stesse. L’avv. Lanza si riporta alle proprie memorie difensive integralmente e richiede espressamente l’ammissione delle prove testimoniali relativamente a tutti i soggetti indicati nelle stesse. L’avv. Costantini si riporta integralmente al proprio scritto difensivo e a quello dei colleghi e insiste per l’ammissione dei testi in esso contenuto. Il Tribunale dichiara chiusa la discussione e si riserva la decisione nei termini di cui all’art. 51 C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 10905/511 pfi 20-21 MDL/ep, visti gli atti d’accusa, sentito il Rappresentante della Procura, sentite le motivazioni esposte dai legali officiati delle parti deferite mediante collegamento remoto, ritenuto che l’atto di deferimento è conseguente alle indagini svolte a seguito dell’esposto/denuncia inoltrato da Corbo Angela al C.R. Veneto L.N.D., considerato che l’esposto/denuncia è sottoscritto da soggetto non tesserato che, già in precedenza – per quanto documentato dal patrocinio del sig. Melon – aveva inoltrato comunicazione all’A.C. Montecchio dichiarando di essere diffamata dallo stesso, rilevato che il quadro delle indagini esperite ha ridimensionato i fatti esposti all’aver il sig. Melon Loris “indebitamente svolto” attività di proselitismo nei confronti di alcuni giocatori minorenni tesserati per la Società U.S.D. Longare Castagnero senza aver preventivamente avvisato tale Società, né tantomeno aver acquisito l’autorizzazione in violazione dell’art. 32 comma 1 e 2 C.G.S., preso atto che le risultanze agli atti non appaiono sufficienti a suffragare il quadro accusatorio della Procura anche in quanto: - Non vi è precisa collocazione temporale dell’incontro avutosi presso esercizio pubblico di Altavilla Vicentino ove si sarebbe svolta l’attività di proselitismo; - A tale incontro, comunque, risulta essere stato presente anche il padre del giovane calciatore Artuso Gianni, all’epoca facente parte del direttivo dell’U.S.D. Longare Castagnero;

Agli atti vi è dichiarazione del 31/3/2021 a firma del Presidente dell’U.S.D. Longare Castagnero che dà atto che i contatti avutisi nell’aprile 2018 “sono avvenuti ad iniziativa del sig. Artuso Giampietro” che “si era mosso previo nulla osta e tramite questi la Società era tenuta informata dei contatti”; è precisato, inoltre, che tra le due Società i rapporti sono stati gestiti sempre in via amichevole ed in assenza di formalità; - Considerato che la ratio dell’art. 32 C.G.S. è quella di tutelare le Società in materia di tesseramenti/trasferimenti mediante la previsione di comportamenti trasparenti e che, nel caso di specie, la presenza all’incontro di componente del direttivo dell’U.S.D. Longare Castegnero testimonia che tale Società era a conoscenza delle trattative in essere per cui non ha ricevuto alcuna lesione dal comportamento del Melon, come precisato – anche nella dichiarazione in atti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara il sig. Loris Melon estraneo al fatto contestato. Tale declaratoria fa venir meno le ragioni a base dei deferimenti del sig. Aleardi Romano e della Società U.C. Montecchio Maggiore srl. Letto, confermato e sottoscritto.

 

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