C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 28/12/2018 – Delibera – Gara Pecciolese – Venturina (1-0) del 02/12/2018. Campionato di Promozione. In C.U. n.36 del 06/12/2018 C.R.T.
Gara Pecciolese – Venturina (1-0) del 02/12/2018. Campionato di Promozione. In C.U. n.36 del 06/12/2018 C.R.T.
Reclama la società Pecciolese avverso la sanzione inflitta dal G.S. di seguito riportata: A carico dirigenti inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 6/ 6/2019 inflitta al sig. Stefanini Giacomo il quale ”Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica calciava il pallone con forza in direzione dell'Arbitro, girato di schiena, senza riuscire a colpirlo. Uscendo dal terreno di gioco offendeva ripetutamente il D.G.. Al termine della gara, postosi in prossimità della recinzione, reiterava le offese. Sanzione aggravata in quanto Dirigente addetto agli Ufficiali di Gara”. La società reclamante sostanzialmente non disconosce i fatti, tuttavia ritiene che la scansione temporale degli stessi riportata dal G.S. non sia corretta. Rileva l’involontarietà del gesto del proprio tesserato che definisce di stizza avverso una decisione arbitrale che lo stesso non riteneva giusta. La reclamante conclude chiedendo una rivisitazione degli accadimenti alla luce di quanto esposto nel gravame, con nuova modulazione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già segnalato evidenziando che in occasione del lancio del pallone verso la sua persona lo stesso era voltato di spalle e quindi nella impossibilità di giudicare il fatto. Rileva comunque che il gesto dello Stefanini gli è stato segnalato da un suo assistente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. I fatti appaiono conclamati e la versione del D.G. e dell’Assistente non sono in contrasto fra di loro. Il fatto di non avere colpito l’arbitro non diminuisce la responsabilità del tesserato anche in virtù del fatto che lo stesso, in quel momento, ricopriva la funzione di dirigente addetto proprio alla terna arbitrale. Nessuna osservazione pare di dovere effettuare circa le offese che vengono sostanzialmente confermate.
In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in relazione ai fatti commessi e al ruolo ricoperto dal sig. Stefanini Giacomo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e ordina l’acquisizione della relativa tassa.