Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFNT del 13 Marzo 2024  (motivazioni) Decisione impugnata: provvedimento emesso dal Dipartimento Interregionale - LND con il quale è stata rigettata "la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF" dalla società ASD Civita Castellana (920607 Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. D.R. (5613251) Massima: Il ricorso dichiarato inammissibile, se sussistono i termini ed presupposti, può essere riproposto…. con la precedente decisione - TFNST n. 0018 dell’8 gennaio 2024 - il ricorso veniva dichiarato inammissibile e, dunque, insuscettibile di essere esaminato nel merito; pertanto, la dichiarazione di inammissibilità, in concreto, aveva precluso ogni conseguente valutazione circa la fondatezza o meno del reclamo, con particolare riferimento all’annullamento della decisione di diniego dello svincolo da parte del Dipartimento Interregionale. In considerazione di ciò, non essendoci stata alcuna precedente trattazione nel merito, è da considerarsi senz’altro legittima la nuova richiesta di svincolo, come pure il successivo reclamo innanzi al T.F.N. - Sez. Tesseramenti. Tutto, evidentemente, nel rispetto del principio del divieto del ne bis in idem, nella circostanza rimasto inviolato, e soprattutto in coerenza al principio più volte affermato dalla costante giurisprudenza di questo organo di giustizia (ex plurimis, Decisione/0038/TFNST-2022-2023;Decisione/0021/TFNST-2023-2024) che, appunto, conferma la legittimità del nuovo procedimento nella ipotesi in cui il precedente si sia risolto con la sola dichiarazione di inammissibilità (v. decisione n. 0018 dell’8 gennaio 2024 del TFN - Sez. Tesseramenti). Anche dal punto di vista sostanziale, comunque, a fugare ogni possibile dubbio circa la sussistenza, nel caso di specie, di un bis in idem rileva la duplice circostanza che risultano differenti i presupposti fattuali posti alla base delle reiterate istanze di svincolo, in quanto la società ha continuato, anche successivamente alla prima richiesta, a non convocare il calciatore, né per le gare, né per gli allenamenti successivi; così come differente è il provvedimento di diniego di svincolo oggetto di impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, essendo stato quello attualmente in esame adottato in data 17 gennaio 2024, rispetto al precedente risalente all’11 novembre 2023.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 21 Febbraio 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: decisione del Dipartimento Interregionale - LND del 17 gennaio 2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla società ASD Chieri (930580)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore R.G.N. (2146066)

Massima: Il ricorso dichiarato inammissibile, se sussistono i termini ed presupposti, può essere riproposto…. deve essere affermato che la proposizione del presente ricorso non viola il principio del ne bis in idem. Infatti, la precedente domanda iscritta al RG n. 14 2023/2024 di questo Tribunale, sebbene fondata sulle medesime ragioni di diritto del presente giudizio, non veniva trattata nel merito, essendo incorsa nella violazione dell’art. 49, comma 4, CGS; motivo per il quale veniva dichiarata inammissibile (Decisione 0016/TFNST-2023-2024 del 18 dicembre 2023 depositata in data 28 dicembre 2023). Peraltro, come correttamente richiamato dal ricorrente, la decisione di inammissibilità per mere questioni preliminari e assorbenti, non pone alcuna preclusione alla possibilità di ripresentare una nuova e autonoma richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF (Ex multis, decisione 0038/TFNST-2022-2023). Si aggiunga che, anche dopo l'intervenuta decisione di inammissibilità sopra richiamata, il calciatore continuava a non essere convocato dalla propria società per le successive gare di campionato, come confermato dall’Avv. P. in sede di udienza, con conseguente integrazione e rinnovazione dei presupposti fattuali in base ai quali avanzare la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF. Tra l'altro, l'odierno ricorso viene proposto avverso la decisione di diniego alla richiesta di svincolo emessa dalla LND Dipartimento Interregionale in data 17/01/2024, provvedimento diverso da quello precedentemente impugnato dal Nastasa con il ricorso poi dichiarato inammissibile. Gli elementi di cui sopra rappresentano, dunque, fatti e circostanze nuove tali da conferire al ricorso oggi in esame il carattere di autonomia rispetto alla precedente proposizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 38/TFNT del 04 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri N.C. e M.C., genitori del calciatore C.C. (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567)

Massima:…. i ricorrenti avevano in precedenza proposto ricorso dinanzi questo Tribunale (proc. 32/2023) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività emesso dal CR Calabria – LND in data 3 gennaio 2023. Tuttavia, il procedimento non veniva trattato per mancato deposito del versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2 CGS, ed il ricorso veniva dichiarato irricevibile. Tale circostanza, ad avviso del collegio giudicante, per un verso non pone alcuna preclusione all’odierno giudizio, in ipotesi da ricondursi al principio del ne bis in idem che evidentemente caratterizza anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, nella preliminare e assorbente considerazione che la precedente declaratoria di irricevibilità del ricorso non costituisce decisione di merito atta, quindi, a costituire l’antecedente giuridico per il divieto di un secondo giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata:  Al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri A.F. e S.G., genitori della calciatrice minore A.F. (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779)

Massima:….. l’odierno ricorso, pur costituendo una mera riproposizione di quello già inoltrato dai ricorrenti in data 1 settembre 2021 (di cui al n. 10/TFN-ST), in relazione al quale questo Tribunale aveva dichiarato l’irricevibilità stante il mancato versamento del contributo previsto per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, non risulta precluso da tale precedente il quale non costituisce il presupposto per l’applicazione del principio del ne bis in idem, in considerazione della natura meramente procedimentale della decisione che ne ha rilevato l’irricevibilità.

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