F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFNT del 08 Ottobre 2021 (motivazioni) – SSD FC Valdagno / Kwame Gershom Dawuna e SSDARL Calcio Schio – Reg. Prot. 16/TFN-ST

Decisione/0013/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0016/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Bucchi – Vice Presidente;

Roberto Benedetti – Componente;

Francesco Corsi – Componente;

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 5 ottobre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dalla società SSD FC Valdagno (matr. FIGC 949237) per l’annullamento del tesseramento del calciatore Kwame Gershom Dawuma (n. 3.8.2004 – matr. FIGC 2.070.081) presso la società SSDARL Calcio Schio (matr. FIGC 62470), previo annullamento del precedente svincolo dalla società ricorrente, la seguente

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso datato 20.09.2021 la Società SSD FC Valdagno ha impugnato il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, riguardante il Calciatore Kwame Gershom Dawuna, emesso dal Comitato Regionale Veneto LND, contestando il Comunicato n. 55 del 13.01.2021, nella parte in cui si afferma “Le Società interessate (tra cui la ricorrente FC Valdagno) – non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall’art. 109 delle NOIF regolare opposizione alla

richiesta di svincolo”. La ricorrente ha premesso in fatto:

- Che il Calciatore Kwame Gershom Dawuna è stato tesserato con la SSD FC Valdagno dal 14.09.2018;

- Che il predetto Calciatore sarebbe stato convocato dalla ricorrente in vista della stagione sportiva 2020/2021 ai fini della partecipazione al campionato Juniores Provinciali Vicenza Gir. C mediante richiesta di certificazione medica che sarebbe stata regolarmente fornita dal sig. Kwame;

- Che la prima partita prevista per il 26.09.2020 sarebbe stata rinviata, mentre si sarebbero regolarmente disputate le successive e precisamente in data 3.10.2020 e 10.10.2020 e che, a partire dalla quinta giornata prevista per il 24.10.2020, il citato campionato Juniores Provinciali Vicenza sarebbe stato sospeso in ossequio all’art. 1 co 9 lett. e  del DPCM 24.10.2020 cui si sarebbero adeguati sia la FIGC che il Comitato Regionale Veneto, sospensioni che si sarebbero protratte fino al termine della stagione calcistica 2020/2021;

- Che, in conseguenza di quanto innanzi, veniva sospesa qualsiasi attività sociale all’interno dello stadio Comunale “Stadio dei Fiori” di Valdagno, nonché presso la sede sociale della ricorrente cui non si sarebbe più potuto recare alcun addetto o incaricato; - Che, solo successivamente, in vista della ripresa dei campionati per la stagione sportiva 2021/2022, la ricorrente, in occasione delle predisposizioni dei documenti per la convocazione del calciatore Kwame Gershom Dawuna in data 21.08.2021, tramite consultazione dell’apposito portale e seguente conferma telefonica, avrebbe appreso che lo stesso non risultava più un proprio tesserato, in quanto svincolatosi per inattività in data 13.1.2021, risultando dal 30.1.2021 tesserato per la società Calcio Schio; - Di non avere avuto mai alcuna notizia dello svincolo del calciatore e del successivo tesseramento né alcuna notizia, formale o informale, dell’avvio della procedura di svincolo, né da parte del giocatore, né dal CR Veneto;

La società ricorrente, eccepiva, in rito, che il calciatore non avesse spedito alla società la raccomandata a/r prevista dal comma 2 dell’art.109 NOIF e, per effetto, la FC Valdagno non sarebbe stata nella condizione di proporre l’opposizione nei modi e nei termini di cui all’art.109 co NOIF. La ricorrente, altresì, precisava che alla ripartenza delle attività sociali non sarebbe stata rinvenuta alcuna ricevuta o cartolina che attestasse l’avvenuto tentativo di recapito.

A causa di tale vizio di notifica, ad avviso della ricorrente, non si poteva, né si può ritenere integrata la fattispecie dell’adesione tacita prevista dalla norma in applicazione e il provvedimento di svincolo sarebbe stato conseguentemente reso in violazione dei diritti di difesa della società, la quale non sarebbe stata posta nella condizione prevista dalla norma.

Sempre in rito, la ricorrente sostiene la tempestività del ricorso avendo avuto notizia dell’avvenuto svincolo e del successivo tesseramento solo in occasione della sopra citata consultazione in data 21.08.2021; invocando, al riguardo, l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, cosi come per altro riportata nelle decisioni n. 34 del 3.5.2017 del Collegio di Garanzia dello Sport sez IV e della decisione a sez. Unite n.14 del 08.01.2020.

Nel merito, la ricorrente contesta, solo in questa sede, l’illegittimità dello svincolo per l’insussistenza dei presupposti di cui all’art.109 NOIF per inesistenza dei presupposti laddove nel caso de quo il Calciatore sarebbe stato regolarmente convocato e il certificato medico di idoneità sportiva sarebbe stato regolarmente fornito. Orbene la ricorrente sostiene che nella stagione sportiva avrebbe disputato solo due partite del campionato prima della sospensione causa Covid a fare data dal 24.10.2020 e pertanto il sig. Kwame mai avrebbe potuto dimostrare di non avere preso parte ad almeno quattro gare.

Si costituiva tempestivamente nel presente giudizio la società resistente, la quale, preliminarmente e nel merito, contesta la piena sussistenza dei presupposti dello svincolo atteso che la stessa ricorrente conferma che solo in data 24.10.2020, “alla quinta  giornata”, il campionato veniva sospeso ritenendo pertanto che le necessarie 4 (quattro) giornate erano, quindi, già trascorse; circostanza confermata, per esplicito riconoscimento della stessa società Valdagno, allorquando produce, con il documento 4, il calendario del campionato, da cui si evince, appunto, che il giorno 24 ottobre 2020 si giocava la 5° giornata.

La resistente, inoltre, ha prodotto le cartoline attestanti il regolare inoltro della raccomandata con cui il calciatore ha inviato la richiesta di svincolo, contestando tutte le considerazioni sulla asserita impossibilità della società Valdagno di accedere presso la propria sede sociale per le ristrettezze Covid, circostanza che risulta non provata e sconfessata anche dal fatto che alla data di invio della raccomandata da parte del giocatore, 24.11.2020, la regione Veneto non si trovava più zona rossa.

In ultimo, la società resistente ha, altresì, eccepito la tardività del ricorso di controparte, adducendo che lo svincolo è occorso il 13 gennaio 2021 ed il tesseramento con lo Schio il successivo 30 gennaio 2021, ritenendo, pertanto, intempestivo il gravame anche ove si volesse ritenere applicabile la sospensione feriale, in quanto i termini per la tempestiva preposizione decorrevano dalla pubblicazione della decisione e non certo da una data individuata dalla ricorrente; in particolare, secondo la resistente, tali termini sarebbero decorsi a far data dal 13 gennaio 2021, e, quindi, entro i 30 giorni successivi, la società ricorrente avrebbe dovuto proporre il relativo ricorso.

La resistente, in conclusione e in conseguenza dell’invocato rigetto del ricorso, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 CGS – FIGC, la condanna della SSD FC Valdagno al pagamento delle spese “fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, questo Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti, preliminarmente osserva quanto segue:

Il ricorso è inammissibile.

Ritiene questo Tribunale che, in punto di diritto, non sia condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale farebbe decorrere il termine inziale per la tempestiva conoscenza della decisione dalla propria scelta di consultare l’apposito portale solo in data 21.08.2021. Va, infatti, evidenziato che questo Tribunale non pone in discussione, ai fini della tempestività della proposizione dei ricorsi, l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, cosi come peraltro riportata nelle decisioni n. 34 del 3.5.2017 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez IV e n. 14, dello stesso Organo, a Sez. Unite, dell’8.01.2020) ma ritiene che, nella fattispecie de qua, sia indubbio che debba trovare diversa e necessaria applicazione l’art. 13 delle NOIF. Alla luce del principio espresso, il termine inziale per la decorrenza del termine per la proponibilità del ricorso andava calcolato dalla data di pubblicazione della decisione riguardante la concessione dello svincolo d’autorità sul portale telematico e precisamente, come ammesso dalla ricorrente stessa, dal giorno 13.01.2021. Va, infatti, osservato che il secondo comma del citato articolo 13 NOIF espressamente prevede che “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.” Orbene, la decisione adottata dal Comitato Regionale Veneto ex art. 109 NOIF (comunque scevra da censure atteso il rispetto da parte del Calciatore dell’invio della raccomandata e considerata la mancata e tempestiva opposizione della società), in assenza di una norma che ne preveda espressamente particolari modalità di notifica, deve necessariamente ritenersi conosciuta, come detto, dal giorno della sua pubblicazione, con il conseguente effetto che, da tale data, andava e va calcolato il termine per la proposizione del ricorso.

In ultimo ed in relazione al regime delle spese va rilevato che, in presenza della istanza di condanna alle spese di lite da parte della resistente in giudizio, il Tribunale ritiene, anche ed in considerazione del principio applicato e della evidente tardività del ricorso, di dover determinare tale importo delle spese nella misura minima per le esposte ragioni di euro 500,00 ponendole a carico della parte SSD FC Valdagno.

Alla luce di quanto sopra,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società SSD FC Valdagno e condanna quest’ultima, ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, al pagamento delle spese di lite in favore della società SSDARL Calcio Schio, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Eugenio Maria Patroni Griffi                                 Gioacchino Tornatore    

 

Depositato in data 8 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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