F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN – SD del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1532 /42pf21-22/GC/blp del 9.9.2021 nei confronti del Sig. Rullo Maurizio, della Sig.ra Rullo Elisa e della società Novara Calcio Spa – Reg. Prot. 28/TFN-SD

Decisione/0042/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0028/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente;

Andrea Giordano – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1532 /42pf21-22/GC/blp del 9 settembre 2021 nei confronti del sig. Rullo Maurizio, della sig.ra Rullo Elisa e della società Novara Calcio Spa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 9 settembre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, datata 22 luglio 2021 (prot. n. 1007/42pf21-22/GC/blp), a carico:

1) del sig. Rullo Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente del CdA della società Novara Calcio S.p.A., per violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S., 20- bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Novara Calcio S.p.A., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis N.O.I.F. e che venisse depositato, con riferimento ai sigg. Tiziano Gabriele e Leonardo Pavanati (soci della A&G Real Estate S.p.A., società acquirente dell’80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A.), un certificato dei carichi pendenti aggiornato e il certificato del casellario giudiziale, nonché, con riferimento al solo Leonardo Pavanati, due attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”, e per non essersi attivato affinché i suddetti ottemperassero al deposito della citata documentazione nelle modalità di rito;

2) della sig.ra Rullo Elisa, all’epoca dei fatti Consigliere con delega di rappresentanza della società Novara Calcio S.p.A., per violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S., 20- bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società Novara Calcio S.p.A., affinché venisse prodotta alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. tutta la documentazione prevista dall’art. 20- bis N.O.I.F. e che venisse depositato, con riferimento ai sigg. Tiziano Gabriele e Leonardo Pavanati (soci della A&G Real Estate S.p.A., società acquirente dell’80% delle azioni del Novara Calcio S.p.A.), un certificato dei carichi pendenti aggiornato e il certificato del casellario giudiziale, nonché, con riferimento al solo Leonardo Pavanati, due attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”, e per non essersi attivato affinché i suddetti ottemperassero al deposito della citata documentazione nelle modalità di rito;

3) della società Novara Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S., posto che alla medesima appartenevano i citati legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti, di responsabilità c.d. “oggettiva” ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., attesa l’appartenenza alla medesima degli acquirenti della società Novara Calcio S.p.A., nonché di responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5- bis, C.G.S.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del 4 ottobre 2021, alla quale è comparso per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di sei mesi di inibizione a carico di Rullo Maurizio, di sei mesi di inibizione a carico di Rullo Elisa e di due punti di penalizzazione a carico della società Novara Calcio S.p.A., punti da scontarsi nel primo campionato utile cui la società prenderà parte. Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il deferimento è fondato nei termini che, di seguito, si espongono.

La fattispecie si inquadra nella innovativa cornice degli articoli 20- bis delle N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., sorti al fine di accrescere l’effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche.

La causa efficiente della nuova disciplina si rinviene nella rilevante necessità di rimodulare i controlli sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi acquirenti, onde rendere le verifiche più rapide ed efficaci (in termini, il Comunicato Ufficiale n. 221/A, ove si legge: “[…] tali controlli, volti a verificare i requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti, dopo l’esperienza maturata in questi anni, necessitano di una rimodulazione, al fine di renderli più rapidi ed efficaci”).

Il dettato, a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, fa, da una parte, leva sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo), e dall’altra, sul canone di autoresponsabilità (ad es., per talune applicazioni, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10115 e Cass. civ., sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228), che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione (ancora, il Comunicato Ufficiale n. 221/A: “considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell’ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti”).

La novella trova puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l’ intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza (si veda, ad esempio, il combinato disposto degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 58/1998, secondo cui i titolari di partecipazioni in Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che comunque attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento debbono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata; v., altresì, in senso analogo, gli artt. 19 e 25 d.lgs. n. 385/1993).

In particolare, alla compiuta verifica dei requisiti di onorabilità e finanziari dei nuovi acquirenti è preposto il dettato dell’art. 20bis, comma 1, delle N.O.I.F., a tenore del quale “Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche(di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti)”.

Così, i commi a seguire dettagliano i requisiti di onorabilità (l’assenza di condanne penali nei termini individuati dal disposto; il mancato assoggettamento a misure di prevenzione; etc.) e quelli di solidità finanziaria (in particolare, la dichiarazione di un istituto di credito che attesti l’assenza di rapporti classificati di inadempienza improbabile o di sofferenza e una fideiussione bancaria, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso).

Requisiti siffatti sono, del resto, preordinati alla verifica della serietà di chi si affaccia alla compagine azionaria (ad es., con riferimento alla garanzia fideiussoria, Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C., decisione n. 82/2020), nella superiore ottica della salvaguardia dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4 C.G.S.), nonché del buon andamento dei campionati sportivi; il loro rispetto deve essere indistintamente garantito, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34/2014).

L’effettività della nuova disciplina riposa sulla procedimentalizzazione dei dovuti adempimenti e sulla portata deterrente e afflittiva delle sanzioni, puntualmente comminate dal secondo e dal quarto comma dell’art. 20- bis, cit.

Mentre il secondo comma, lett. D), dispone che “Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”, il successivo quarto comma prevede che “La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva”.

Ora, agli atti risulta provata l’avvenuta acquisizione, da parte della società A&G Real Estate S.p.A., dell’80% delle azioni della società Novara Calcio S.p.A. (v. la pag. 4 della visura camerale ex actis); come, parimenti, non trova smentite l’omesso assolvimento, da parte dei signori Pavanati e Gabriele (soci della società A&G Real Estate), dell’obbligo di produzione, con le modalità e nei termini di cui alle N.O.I.F., del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, nonché, quanto alla specifica posizione del sig. Pavanati, delle attestazioni bancarie, inerenti ai “requisiti di solidità finanziaria”.

Accertati i fatti, occorre vagliare i profili di responsabilità dei deferiti.

Quanto alla società Novara Calcio S.p.A., la responsabilità deve intendersi propria della suddetta (come correttamente dedotto nell’atto di deferimento, che pur richiama anche l’art. 6 C.G.S.), essendo la società specificamente destinataria della sanzione di cui alla normativa invocata (l’art. 32, comma 5- bis, C.G.S. si rivolge espressamente alla “società interessata dalla acquisizione”). La gravità della condotta giustifica la revisione in peius della sanzione di cui al deferimento (due punti di penalizzazione), cui deve essere aggiunta l’ammenda di euro 4.000,00 (art. 8 C.G.S.), assunti, quali parametri del trattamento sanzionatorio, da una parte, la particolare rilevanza della partecipazione acquisita dalla società A&G Real Estate S.p.A. (ampiamente superiore alla soglia del 10% e, anzi, in quanto pari all’80%, tale da sostanzialmente e significativamente mutare l’assetto partecipativo della società Novara Calcio S.p.A.) e la pluralità di obblighi di produzione documentale in concreto violati, dall’altra il dato, già richiamato, per cui è l’ente interessato dall’acquisizione a essere il precipuo destinatario del precetto.

La sanzione deve essere, del resto, modulata alla stregua dei principi, informatori dell’ordinamento sportivo, di effettiva afflittività (Corte Federale d’Appello F.I.G.C., Sez. Un., decisione n. 89/2020) e proporzionalità (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601). È invero pacifica, nella giurisprudenza federale, la possibilità degli organi di giustizia sportiva di aggravare il trattamento sanzionatorio in ragione delle peculiarità della singola fattispecie (v., oltre all’art. 32, comma 5- bis, C.G.S., che prevede l’applicazione della sanzione di “almeno” due punti di penalizzazione in classifica, l’art. 12 C.G.S., che, analogamente all’art. 133 c.p., consente di tenere conto della “natura” e della “gravità” dei fatti commessi).

Diversa è la base giuridica della responsabilità dei vertici della società, che non trova cittadinanza nei neo-introdotti artt. 20- bis N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S. (i quali, lo si ripete, si rivolgono agli acquirenti delle partecipazioni societarie e alla società sportiva in cui fanno ingresso i nuovi soci).

La Procura federale ha, del resto, fatto leva, quanto al Presidente del CdA e alla Consigliera delegata (Rullo Maurizio e Rullo Elisa – v. la pag. 5 della visura camerale agli atti e le delibere pure presenti nel fascicolo), anche sull’art. 4 C.G.S.

Prevedendo il disposto, come si è detto, un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità ( “I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”), nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive.

Sono, infatti, questi ultimi a dover verificare – anche attesa la significativa incidenza della prevista sanzione sulla società affiliata oggetto di acquisizione – che la documentazione trasmessa alla F.I.G.C. - Co.A.P.S. sia appieno completa.

La peculiare natura dell’ente per cui è causa, che ha la veste di società di capitali a base non ristretta, e la conseguente necessità di dimensionare la responsabilità dei vertici in ragione della specificità dell’assetto organizzativo (si pensi, ad esempio, alle diversità che dividono una società per azioni, come quella per cui è causa, da un’associazione sportiva, ove il legale rappresentante è gravato da un forte onere gestorio e da un proporzionalmente oneroso regime di responsabilità) inducono a una diversa modulazione della sanzione di cui al deferimento.

Sarebbe contrario al già invocato canone di proporzionalità applicare ai vertici di una società per azioni, priva dei connotati della c.d. ristretta base societaria (limitato numero di soci legati da rapporti di parentela o affinità e significativa inclusione degli stessi nella gestione e conduzione societaria – Cass. civ., sez. trib., 23.12.2019, n. 34282), lo stesso trattamento che si riserverebbe al presidente di un’associazione sportiva o, comunque, di una società dalla circoscritta compagine.

Nella medesima ottica di dovuta adeguatezza della sanzione, non è dato prescindere da una valutazione comparativa tra le posizioni dei vertici dell’ente (non espressamente contemplati dagli artt. 20- bis N.O.I.F. e 32, comma 5- bis, C.G.S., ma tenuti a un generale obbligo di vigilanza ex art. 4 C.G.S. sulla ritualità e completezza della produzione documentale), quella degli acquirenti delle partecipazioni azionarie (diretti e specifici destinatari degli obblighi di produzione documentale introdotti dalla novella, rispetto ai quali – per come si legge nei moduli di “patteggiamento” agli atti – operava una sanzione base di sei mensilità di inibizione) e quella della società interessata dall’acquisizione (destinataria del precetto di cui all’art. 32, comma 5- bis, C.G.S.).

Visti, dunque, gli artt. 9 e 12 C.G.S. e valutate tutte le circostanze del caso in chiave sinottica, la sanzione da irrogarsi ai signori Rullo Maurizio e Rullo Elisa va determinata nella misura di quattro mesi di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Rullo Maurizio, mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la Sig.ra Rullo Elisa, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società Novara Calcio Spa, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile cui la società prenderà parte, ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 11 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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