F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN – SD del 14 Ottobre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1510/725 pf 20-21/GC/am dell’8.9.2021 nei confronti del Sig. Trotta Daniele – Reg. Prot. 27/TFN-SD

 

Decisione/0044/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0027/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valeria Ciervo – Componente (Relatore);

Andrea Giordano – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 4 ottobre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1510/725 pf 20-21/GC/am dell’8 settembre 2021 nei confronti del Sig. Trotta Daniele, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione il deferimento della Procura Federale dell’8 settembre 2021, a carico del:

- Sig. Trotta Daniele, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Olympia Agnonese ASD, militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS - FIGC, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere consentito al Sig. Melloni Antonio, segretario della Polisportiva Olympia Agnonese ASD, l'apposizione di firma apocrifa, in luogo di quella del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson.

La Procura Federale, nell’atto di deferimento dell’8 settembre 2021 ha rappresentato:

- che il procedimento in oggetto trae origine dal dispositivo n. 17/TFN-ST 2020/2021 – Reg. Prot. 18/TFN-ST depositato in data 1.4.2021 e conseguente decisione motivata n.24 del 12.4.2021 - Reg. Prot. 18/TFN-ST, con cui il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson, ha dichiarato la nullità della richiesta di tesseramento n. DL103/18149 del 21.01.2021 (avente ad oggetto il tesseramento dello stesso calciatore in favore della Polisportiva Olympia Agnonese ASD), presentata dalla predetta Società, per apocrifia della firma del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson e nel contempo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza ai sensi dell’art. 89, comma 7 CGS - FIGC;

- che “l'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che, in occasione della richiesta di tesseramento del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson, n. DL10318149 del 21.01.2021 in favore della Polisportiva Olympia Agnonese ASD, il Sig. Melloni Antonio, segretario della predetta società, con poteri di firma, ebbe ad apporre, per propria esplicita ammissione, la firma apocrifa in luogo del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson, sulla predetta richiesta di tesseramento”.

Sulla base di tale accertamento, la Procura ha comunicato l’atto di conclusioni indagini al Sig. Antonio Melloni, alla ASD Polisportiva Oljmpia Agnonese e al Sig. Daniele Trotta, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della A.S.D., quest’ultimo per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, ovvero della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere consentito al sig. Melloni Antonio, l'apposizione di firma apocrifa, in luogo di quella del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson, sul modulo richiesta di tesseramento n. DL103/18149 del 21.01.2021.

Il Sig. Melloni Antonio e la Società ASD Polisportiva Olympia Agnonese hanno presentato istanza ex art. 126 CGS, il cui iter, all’atto deferimento, era in fase di definizione.

Pertanto, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare il solo Sig. Trotta Daniele.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato alla udienza del 4 ottobre 2021.

In sede di discussione è comparso l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale.

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire memorie difensive.

L’Avv. Maurizio Gentile, dopo aver esposto i fatti e la tesi della Procura, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Trotta.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

La Procura Federale, come sopra descritto, ha motivato il deferimento sulla base della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC per aver posto in essere una condotta contraria e non rispettosa dei principi di lealtà, probità e rettitudine morale, tale da inverare i presupposti della citata fattispecie disciplinare.

In particolare, la Procura ha contestato al Sig. Daniele Trotta, quale Presidente della A.S.D., di aver consentito al Sig. Antonio Melloni di apporre la firma apocrifa di cui si è già detto.

Dagli atti dell’istruttoria risulta che il Sig. Trotta Daniele ha escluso la propria responsabilità negando la paternità “della firma apposta sulla richiesta di aggiornamento tessera del 20.01.2021, dichiarando altresì di non aver autorizzato nessuno ad apporla al suo posto. Ha poi riferito di non essere a conoscenza dello svincolo del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson tanto meno della sua richiesta di nuovo tesseramento”. Il Sig. Melloni Antonio, nella sua qualità di Segretario della A.S.D., ha dichiarato in sede di audizione “ di aver apposto personalmente la firma del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson sulla richiesta di aggiornamento tessera del 21.01.2021, asserendo tuttavia di aver agito in veste di esecutore delle direttive impartitegli dal sig. Strino Antonello, tesserato di detta Società con la qualifica di collaboratore”. Nonostante queste due risultanze istruttorie, peraltro direttamente e indirettamente interessate, il Sig. Daniele Trotta deve comunque rispondere dell’incolpazione ascrittagli.  Invero, soprattutto in realtà sportive non complesse quale quella di specie, il Presidente della Società, figura di vertice della stessa e titolato ai rapporti federali in nome e per conto della Società, è tenuto ad individuare collaboratori rispettosi dei principi e delle regole che disciplinano l’attività sportiva e, comunque, a vigilare costantemente che quei principi e quelle regole non vengano lesi o violate.

Onde, nel caso all’esame del Tribunale, il Presidente, all’atto della scelta del Segretario della Società avrebbe dovuto assicurarsi circa la sua lealtà e correttezza “sportiva”; nel corso dell’attività sportiva avrebbe dovuto vigilare che quei principi e quelle regole venissero sempre rispettate.

Sussiste, quindi, nel comportamento del Sig. Daniele Trotta tanto la colpa in eligendo quanto quella in vigilando.

Ne consegue la sua responsabilità per l’incolpazione ascrittagli nel deferimento.

In ordine alla sanzione da irrogare, il Tribunale ritiene congrua e rispondente alla violazione la sanzione di mesi tre di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del Sig. Trotta Daniele la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                             Carlo Sica

Depositato in data 14 ottobre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it