F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 033/CSA pubblicata il 20 Ottobre 2021- PRO VERCELLI 1892 S.R.L. – Sig. Auwa Theophilus
Decisione n. 033/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 042/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino - Presidente (relatore)
Nicola Durante – Componente
Mauro Sferrazza - Componente
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 042/CSA/2021-2022, proposto dalla Società PRO VERCELLI 1892 S.R.L.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.10.2021, il Dott. Marino; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società PRO VERCELLI 1892 S.R.L., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. AUWA THEOPHILUS, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C PRO VERCELLI - FERALPISALO' del 9.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per due giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario nel tentativo di giocare il pallone, colpendolo con forza sproporzionata da dietro alla caviglia”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva ed in subordine la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva con ammenda.
La società PRO VERCELLI 1892 S.R.L. S.R.L. ritiene la sanzione ingiustificata in relazione alla dinamica del fatto contestato, che andrebbe riqualificato alla stregua di una "condotta antisportiva".
Infatti secondo la società reclamante evidenzia come il calciatore AUWA THEOPHILUS, come precisato nel referto di gara, sia intervenuto sull'avversario "nel tentativo di giocare il pallone", invocando in tal senso la circostanza attenuante prevista al comma 2 dell'art. 13 CGS.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 ottobre 2021, non è comparsa per la parte reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La precisa e puntuale refertazione dell'arbitro e la successiva condivisibile decisione del Giudice Sportivo costituiscono, a parere della Corte, la rappresentazione paradigmatica di un comportamento qualificabile come "condotta gravemente antisportiva", e ciò per il suo carattere intrinsecamente violento e potenzialmente in grado di mettere in pericolo l'incolumità dell'avversario. Di conseguenza non appare meritevole di considerazione alcuna circostanza attenuante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce