F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 034/CSA pubblicata il 21 Ottobre 2021- Sig. Bianco Raffaele
Decisione n. 034/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 025/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)
Bruno Di Pietro - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 025/CSA/2021-2022, proposto dal sig. BIANCO Raffaele, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 27.09.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.10.2021, l’Avv. Borgo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. BIANCO Raffaele ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 44/DIV del 27.09.2021), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Bari/Paganese del 26.09.2021. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere tenuto, al 47° circa del I tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco fermo, prima della battuta di un calcio d’angolo, con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta.”.
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate di squalifica.
Il reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.
Secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di condotta antisportiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 ottobre 2021, è comparso per il reclamante l’Avv. Mattia Grassani, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e sentito a chiarimenti il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Ed invero, il Direttore di Gara ha precisato che il Sig. BIANCO Raffaele ha colpito volontariamente il proprio avversario con una gomitata; lo stesso ha tenuto, pertanto, una condotta violenta; circostanza, quest’ultima, che esclude la possibilità di riqualificare la condotta, posta in essere dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva.
A ciò, sia aggiunga che, per come evidenziato sempre dal Giudice Sportivo, il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata; il che giustifica, ulteriormente, la qualificazione della condotta, tenuta dal BIANCO, come violenta e non antisportiva.
Sulla base di quanto precede, l’appello, proposto dal Sig. BIANCO Raffaele, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce