Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102 del 23/11/2021 – Giovanni Trapani/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R.Sicilia FIGC – LND

Decisione n. 102
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Pier Giorgio Maffezzoli - Relatore
Guido Cecinelli
Giuseppe Andreotta
Cesare San Mauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2021, presentato, in data 13 settembre 2021, dal sig. Giovanni Trapani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Favaro e Marco D’Agostini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,
e
il Comitato Regionale Sicilia – FIGC-LND, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 08 CSAT 01 in data 13 luglio 2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’11 novembre 2021, a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Giovanni Trapani - avv. Riccardo Favaro, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Pier Giorgio Maffezzoli.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso presentato il 13 settembre 2021, il sig. Giovanni Trapani ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia della FIGC-LND, pubblicata, in data 13 luglio 2021, con Comunicato Ufficiale n. 08 CSAT 01, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31 dicembre 2022, irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 284, in data 22 giugno 2021.
La vicenda sottoposta al vaglio di questo Collegio trae origine dai fatti occorsi al termine della Gara di “Mito Cup” del Comitato Regionale Sicilia della LND tra Vis Palermo e Panormus del 19 giugno 2021.
Dal referto di gara e dal relativo supplemento si legge che, “Al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi il calciatore n. 10, della Soc. Vis Palermo, Trapani Giovanni si rivolgeva, con fare aggressivo e minaccioso, verso il calciatore numero 6, della Società Panormus, Marino Umberto, urlando “vieni qua che ti rompo il culo”. Marino reagiva alla minaccia correndo verso il Trapani, colpendolo con un violento e doloroso pugno al volto. Il Trapani, rispondendo alla violenza subita, spingeva violentemente l’avversario con entrambe le mani al petto facendolo cadere dolorante al suolo, colpendolo per due volte con dei violentissimi calci nei pressi della nuca e un altro all’altezza del costato. Nel contempo, uscivano correndo dal proprio spogliatoio, i calciatori della società Vis Palermo, nella mischia, un altro componente della società colpiva con un violento calcio alle gambe il calciatore n. 6 Marino Umberto, che restava dolorante a terra. Si avvicinavano i dirigenti di entrambe le società e alcuni responsabili del torneo, per far allontanare i tesserati, portandoli nei propri spogliatoi. È stata contattata un’ambulanza del 118 che giunta all’impianto di gioco, ha provveduto a trasportare il calciatore Marino Umberto presso il presidio ospedaliero più vicino”.
2. Il Giudice Sportivo Territoriale, con Comunicato Ufficiale n. 284, in data 22 giugno 2021, irrogava la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2022 nei confronti dell’odierno ricorrente, “per contegno minaccioso nei confronti di un calciatore avversario; nonché, in reazione ad un atto di violenza commesso dal predetto avversario, lo spingeva violentemente al petto con entrambe le mani, provocandone la caduta a terra e colpendolo con violentissimi calci alla nuca ed al costato, determinando la necessità di trasportarlo presso un presidio ospedaliero, il tutto a fine gara”; nonché la squalifica fino al 31 dicembre 2021 nei confronti del sig. Umberto Marino per il menzionato pugno al volto in reazione al contegno minaccioso tenuto dal sig. Trapani.
3. Decidendo sul gravame interposto dal sig. Trapani, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava, confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
In particolare, la CSAT riteneva non fondate le censure mosse alla decisione di primo grado, in primis, che la sanzione avrebbe dovuto essere rideterminata in termini più equi, trattandosi di due distinte condotte: la prima, dal tenore aggressivo e minaccioso, la seconda susseguente al comportamento violento posto in essere in suo danno, per primo, dal calciatore avversario (Marino); nonché, in secundis, che il calciatore avversario non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica a seguito dell’aggressione subita (essendo stato dimesso quasi subito dal Nosocomio dove era stato trasportato per accertamenti ed essendosi riconciliato con il Trapani il giorno seguente).
La Corte, rigettata preliminarmente la richiesta di prova testimoniale del sig. Marino (“in quanto è inammissibile non essendo stati indicati, in violazione del comma 2 dell’art. 60 C.G.S., né il recapito del teste né i capitoli su cui lo stesso avrebbe dovuto rispondere. Senza contare che la stessa sarebbe, comunque, ininfluente al fine del decidere”), sulla base del predetto referto, decideva quanto segue.
“Da quanto sopra la linea difensiva del reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara poiché il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Trapani in danno del sig. Umberto Marino, così come descritto dal direttore di gara nel referto, dimostra l’esistenza, in capo a questi, della piena coscienza e volontà di volere arrecare un danno fisico all’avversario, esplicatasi nell’inziale provocazione che ha determinato una reazione del Marino e successivamente, dopo che questi era a terra “dolorante” ed indifeso, di averlo colpito con inaudita violenza in parti vitali del corpo, azioni violente queste che per mera fortuna non hanno determinato ben più gravi danni fisici.
Per la qualcosa il gravame non può trovare accoglimento, neanche parziale, risultando la sanzione così come irrogata dal G.S.T. congrua e non suscettibile della benché minima riduzione, dovendosi valutare il comportamento del Trapani con un giudizio di pericolosità ex ante e non già, come sostenuto dalla difesa, ex post”.
4. Il sig. Trapani ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale.
Con un unico articolato motivo di diritto, si deduce la “violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nella sanzione ex artt. 3 e 27 Cost.”
Secondo la prospettazione del ricorrente, all’epoca dei fatti calciatore minorenne, la sanzione irrogatagli sarebbe sproporzionata ed irragionevole, a maggior ragione se si tiene conto della funzione rieducativa che dovrebbe esser sottesa a qualsiasi sanzione.
I principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione della sanzione sarebbero costantemente applicati anche nella giurisprudenza sportiva; e, proprio in tal guisa, sarebbe stato violato l’art. 38 CGS FIGC che consente sì al Giudice Sportivo di applicare una sanzione “a tempo determinato”, invece che per 5 giornate, in caso di particolare gravità della condotta, ma che deve essere comunque applicata in ossequio ai predetti principi generali.
Che la sanzione di 18 mesi, inflitta al sig. Trapani, sia sproporzionata si evincerebbe, altresì, dall’analisi di altri precedenti analoghi di condotta violenta (vengono citate le decisioni della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione III, pubblicata sul C.U. n. 141/CSA dell’8 maggio 2019; della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione III, pubblicata sul C.U. n. 135/CSA del 17 aprile 2019; della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Sezione III, pubblicata sul C.U. n. 221/CSA del 10 giugno 2021; della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 421 del 10 giugno 2016; della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 7 aprile 2016; della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 196/CSA in data 24 maggio 2021; della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione III, pubblicata sul C.U. n. 167/CSA del 27 giugno 2019; della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione III, pubblicata sul C.U. n. 014/CSA del 7 agosto 2018.
Così argomentando, dunque, la condotta del sig. Trapani sarebbe caratterizzata dalla non materialità e non offensività, non avendo prodotto conseguenze in capo al sig. Marino. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, alla violazione del sig. Trapani andrebbero riconosciute le circostanze attenuanti, di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 13 CGS FIGC (“avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui” ed “aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento”: cfr. art 62 – co. 2 e 5 C.P.).
Quanto sopra, anche a non voler considerare che in materia penale, la “Ritorsione e provocazione”, di cui all’art. 599 c.p., è considerata addirittura causa di non punibilità del fatto.
Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio di “accertare e dichiarare che – nella impugnata decisione – la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sicilia ha comminato al sig. Giovanni Trapani una sanzione manifestamente in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (ex artt. 3 e 27 Cost.) e, per l’effetto in riforma della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 08 CSAT 01 in data 13 luglio 2021, ridurre la sanzione nei confronti del sig. Giovanni Trapani a cinque giornate ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC o nella diversa misura questo l’Ecc.mo Collegio riterrà opportuna”.
5. All’udienza dell’11 novembre 2021, la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, chiedendone, dunque, il rigetto.
Considerato in diritto
I)
Prima facie, la richiesta del ricorrente di ridurre la sanzione irrogatagli, anche se supportata dalla presunta violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione, si appalesa inammissibile e ciò in quanto tale valutazione, come noto, sfugge al sindacato di mera legittimità di questo Collegio (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 giugno 2017, n. 46; Sezione I, decisione 1 giugno 2018, n. 31: “Il Collegio di Garanzia dello Sport può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza, tuttavia, il Collegio non può valutare la doglianza sulla pretesa abnormità di una sanzione, adottata in ossequio ai suddetti presupposti, ed è, dunque, inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione medesima”; in termini, altresì, Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione 13 maggio 2015, n. 14; Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione 14 febbraio 2017, n. 13; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisone 27 agosto 2021, n. 68).
Risulta, altresì, inammissibile la parte del motivo di ricorso ove si censura la decisione impugnata, avendo riguardo ad altri precedenti della giurisprudenza sportiva.
Ed infatti, “è inammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il motivo con il quale il ricorrente abbia dedotto che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati il giudice avrebbe inflitto una sanzione più mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell’illecito in sé considerato. La mera produzione di precedenti decisioni di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 17 gennaio 2019, n. 3; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 6 settembre 2019, n. 71; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione 2 aprile 2021, n. 30).
Lo stesso dicasi per la addotta carenza di offensività della condotta, per non avere la stessa, nei fatti, determinato conseguenze gravi ai danni del sig. Marino: “L’apprezzamento favorevole per l’incolpato di una circostanza di fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce esplicazione di un’attività discrezionale del giudice di merito, come tale non censurabile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport allo scopo di farne scaturire una diversa valutazione in termini di disvalore” (ex plurimis, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 24 ottobre 2017, n. 79).
II)
Da ultimo, il Collegio non può esimersi dal ribadire che, in linea generale, la giovanissima età di un tesserato sanzionato disciplinarmente (come nel caso del sig. Trapani) non possa costituire un parametro per valutare la ragionevolezza o la proporzionalità della sanzione medesima; e ciò “poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte così aggressive e violente sul piano verbale e fisico … Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e anzi sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione 22 giugno 2017, n. 46).
III)
“Quantum devolutum, tantum judicatum” (cfr. art.112 C.P.C.)
Ciò posto, tuttavia, non può non evidenziarsi come manchi, nella motivazione impugnata, una compiuta valutazione sulla astratta (ed eventuale) ricorrenza delle circostanze attenuanti e sulla loro mancata applicazione nella fattispecie che ci impegna.
Ebbene, se pur è vero che “esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia” (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione 2 aprile 2021, n. 30; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione 19 gennaio 2018, n. 4; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 11 febbraio 2019, n. 11), nel caso di specie è, tuttavia, rilevabile una totale pretermissione della CSAT nella valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti invocate dal ricorrente.
Nel caso di specie, dunque, non si versa in un caso di censura sul “diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito”, non censurabile dal Collegio (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisone 27 agosto 2021, n. 68), bensì in un caso di totale omissione di motivazione sul punto.
Così ragionando, dunque, ferme le valutazioni sulla condotta contenute nel citato referto arbitrale, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale affinché la stessa, in diversa composizione, valuti la eventuale ricorrenza di circostanze attenuanti, esplicitando, anche sommariamente, le plausibili ragioni di segno contrario, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatole dal legislatore federale.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della CSAT del C.R. Sicilia di cui al C.U. n. 08 CSAT 01 del 13 luglio 2021, e rimette gli atti innanzi alla la stessa affinché, in diversa composizione, decida in conformità ai principi di diritto enunciati in parte motiva.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.
Il Presidente                            Il Relatore
F.to Mario Sanino                   F.to Pier Giorgio Maffezzoli
Depositato in Roma, il 23 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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