Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101 del 19/11/2021 – S.S. Lazio S.p.a./Torino F.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 101
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Manuela Sinigoi - Relatrice
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio s.p.a., in persona del Legale rapp.te, Consigliere di Gestione, dott. Marco Moschini, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, presso il cui studio, alla via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 96, in Roma, è elettivamente domiciliata,
contro
il Torino F.C. s.p.a., in persona del Presidente e Legale rapp.te p.t., dott. Urbano Cairo, rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio, presso il cui studio, al Centro Direzionale - Isola A/7, in Napoli, è elettivamente domiciliata,
per la riforma
della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 maggio 2021, il difensore della parte ricorrente - S.S. Lazio S.p.a. - avv. Gian Michele Gentile, nonché l'avv. Eduardo Chiacchio, per la resistente Torino F.C. S.p.a., entrambi presenti personalmente presso i locali del CONI; è, altresì, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; sono, infine, presenti personalmente presso i locali del CONI, il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
Ritenuto in fatto
1) È sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia dello Sport la sentenza della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, n. 132/CSA/2020-2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla S.S. Lazio s.p.a. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, emesso il 12 marzo 2021, pubblicato con il C.U. n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, è stato deliberato di non applicare alla società Torino F.C. s.p.a. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF (ovvero perdita della gara per 0-3) per la mancata disputa dell’incontro di campionato 2021/21 Lazio-Torino, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 2 marzo 2021, ore 18.30, rimettendo alla Lega stessa i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara.
1.1) La società Lazio ne ha chiesto, invero, l’annullamento (e la dichiarazione ope judicis della sua vittoria sul Torino F.C. nell’incontro del 2 marzo 2021, con il punteggio di 3-0, ai sensi dell’art. 53 NOIF), sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, CGS in materia di accertamento incidentale senza efficacia di giudicato. Violazione del Codice CONI a sua volta richiamato dall’art. 3 del Codice FIGC”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la mancata disapplicazione, da parte del Giudice Sportivo d’Appello, della nota dell’ASL Torino in data 1° marzo 2021, con cui il Direttore del Dipartimento della Prevenzione ha precisato - con riguardo al provvedimento del 23 febbraio 2021 (ovvero quello con cui era stato imposto un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, disponendo che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”) - che “Per ciò che concerne il calcolo dei giorni di validità del provvedimento, … tutte le ordinanze contumaciali (quarantena o isolamento) hanno una durata espressa in giorni, considerando il giorno di emissione del provvedimento come giorno 0. Nel caso di specie, quindi, la scadenza del provvedimento è alla mezzanotte del 2 marzo 2021”. Ritiene, invero, che, disapplicata la nota su indicata in ragione della sua palese abnormità/illegittimità, la decisione avrebbe dovuto essere assunta con riferimento all’originario provvedimento contumaciale, in base al quale la quarantena avrebbe dovuto cessare al 1° marzo 2021, giorno antecedente a quello della partita Lazio-Torino, fissata, per l’appunto, al 2 marzo 2021. Sicché, alcuna causa di forza maggiore o factum principis avrebbe potuto essere invocato dalla società Torino a giustificazione della propria assenza dalla competizione.
2. “Omesso esame di un punto decisivo per la soluzione della controversia. Omessa o errata applicazione delle regole dettate dal C.U. n. 51/20 della LNP/A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 NOIF”, con cui deduce che l’art. 55 NOIF non poteva comunque essere applicato alla specifica fattispecie, atteso che le regole di cui al C.U. della LNP/A n. 51 del 2 ottobre 2020, emanate per disciplinare il tema della prosecuzione del campionato durante il periodo di Covid-19, hanno carattere di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all’articolo su indicato, nel senso che tale disposizione non può operare con riferimento alla pandemia se non secondo quanto stabilito, in via speciale, dal suddetto comunicato.
2) La società Torino F.C. s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità, in quanto volto, a suo avviso, ad una nuova valutazione degli eventi e delle risultanze caratterizzanti i due gradi di giudizio endo-federali e ad una rivisitazione dei documenti ivi acquisiti, che fuoriesce dai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport.
2.1) Ha contestato, in ogni caso, nel merito, la fondatezza delle censure svolte da parte ricorrente e affermato, per converso, la “pacifica e indubitabile sussistenza dei presupposti materiali e giuridici per il riconoscimento della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF. Inoppugnabile ravvisabilità, nei provvedimenti e nelle comunicazioni della ASL, di un lampante e perentorio carattere impositivo e prescrittivo, configurandosi la fattispecie del factum principis. Assoluta impossibilità, per gli organi giudicanti in sede sportiva, di sindacare la legittimità degli atti amministrativi emessi dalla competente ASL e/o di disapplicarli. Palmare assenza, in capo alla società granata, di qualsivoglia violazione dei vigenti protocolli di Lega e Figc in materia di Covid 19”.
2.2) Ha, poi, proposto ricorso, in via incidentale, ex art. 59, comma 5, CGS CONI, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, limitatamente alla parte nella quale si ipotizza una sua condotta in qualche modo poco rispettosa dei principi di lealtà, correttezza e probità, perché improntata a una sorta di “furbizia”, e/o comunque l’espunzione dalla decisione stessa dei giudizi negativi espressi nei suoi confronti.
3) Il contraddittorio processuale si è ulteriormente sviluppato con il deposito, in data 3 maggio, delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della S.S. Lazio e del Torino F.C.
3.1) In particolare, la S.S. Lazio ha replicato al rilievo preliminare di rito ex adverso sollevato, rappresentando di aver prospettato puramente questioni di diritto: la prima, riguardante l’erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice Sportivo a conoscere della legittimità (anche ai soli fini della disapplicazione) di atti provenienti dall’ordinamento statale; la seconda, concernente l’erronea applicazione della regola generale della causa di forza maggiore (art. 55 NOIF).
Ha, poi, eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione incidentale proposta dalla società Torino F.C., poiché riguarda un capo della sentenza che non è necessario ai fini della decisione e, in ogni caso, perché involge valutazioni non sindacabili in sede di legittimità.
Ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza.
3.2) La società Torino F.C. ha ribadito, invece, le conclusioni già rassegnate nel proprio atto costitutivo ovvero sostanzialmente invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso della Lazio per inottemperanza ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport e/o, comunque, il suo rigetto per infondatezza.
Successivamente, ha depositato delle brevi note di replica.
4) L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza del 13 maggio 2021, come da sintesi a verbale, e, poi, introitato per essere deciso.
Considerato in diritto
5) Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società Torino F.C.
Le doglianze che la ricorrente (principale) muove alla sentenza gravata rientrano, invero, nel perimetro del giudizio di legittimità di competenza del Collegio di Garanzia, riguardando questioni che possono essere sussunte nell’ambito della “violazione di norme di diritto” di cui all’art. 54 CGS CONI.
6) Nel merito, il ricorso non può, in ogni caso, essere favorevolmente apprezzato.
Le pregevoli argomentazioni difensive svolte dalla S.S. Lazio s.p.a., supportate - quanto all’invocata disapplicazione della nota dell’ASL Torino in data 1° marzo 2021 - dall’autorevole parere del prof. Romano Vaccarella, pur ricche di spunti di riflessione, recedono, invero, di fronte alle seguenti considerazioni.
6.1) E’, innanzitutto, pacifico quanto preliminarmente osservato dalla difesa della società Torino F.C. sulla scorta del parere pro veritate emesso da prof. Sabino Cassese ovvero che l’invocato potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e della sua eventuale disapplicazione non è espressamente previsto né dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, né dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, né tanto meno da norme dell’ordinamento statale e che, anzi, proprio l’ordinamento statale, laddove ha ritenuto di prevedere siffatto potere, l’ha stabilito espressamente [n.d.r. oltre all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), depongono in tal senso l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) e l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario)].
E’, peraltro, difficile ritenere che esso sia insito nella funzione giurisdizionale, in quanto non può ignorarsi che, come poco sopra evidenziato, per attribuirlo al giudice ordinario (e, poi, a quello tributario) c’è stato bisogno di una legge ad hoc; né, tantomeno, tale potere potrebbe essere evinto sulla base del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS FIGC ai “principi” del processo civile.
6.2) Peraltro, occorre ribadire, come più volte esplicitato, che gli Organi di Giustizia Sportiva esercitano una funzione giustiziale [in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 maggio 2019, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 settembre 2016, n. 41, ove si afferma chiaramente che la funzione degli Organi di Giustizia Sportiva sia «più propriamente giustiziale e non giurisdizionale»; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 9 luglio 2020, n. 31, ove si osserva che l’accettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, in virtù della clausola compromissoria attraverso la quale i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva (cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). Proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endo-associativo, viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale». La decisione richiama, a tale proposito, autorevole dottrina che rinviene proprio nell’interesse “alla sola giusta soluzione del conflitto” il proprium della decisione frutto dell’esercizio di un’attività giustiziale; «Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale (…) si rivela un’attività priva di scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la formazione del giudizio stesso (M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it, 17 maggio 2017)»].
Le caratteristiche appena richiamate della funzione giustiziale, corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi.
6.3) Dirimente s’appalesa, tuttavia, l’ulteriore considerazione che la valutazione dell'esercizio dei poteri da parte dell'Autorità spetta al giudice che ha giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri costituisce espressione ovvero, nel caso specifico, quello sanzionatorio che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, avrebbe potuto venire eventualmente emesso nei confronti dei singoli giocatori componenti del gruppo squadra del Torino direttamente e personalmente incisi dagli obblighi stabiliti dal provvedimento contumaciale, laddove li avessero violati.
6.3.1) La valutazione da parte di tale giudice (solo da parte di tale giudice) va, infatti, estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione, pretesamente illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l'imprescindibile ragione giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato (cfr., Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 8374), e non già elementi da quest'ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione.
La disapplicazione costituisce, infatti, modalità di piena tutela delle posizioni di diritto soggettivo incise dal provvedimento amministrativo illegittimo, garantita dal giudice ordinario (cfr., Cass., Sez. un., 18 giugno 2008, n. 16540; Cass., Sez. un., 30 novembre 2006, n. 25521; Cass., Sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169), e volta al raggiungimento del risultato finale perseguito dall'istante.
6.3.2) Quello che è certo è che la decisione del Giudice Sportivo, in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55, comma 2, NOIF FIGC, non può ritenersi, in alcun modo, provvedimento “finale” rispetto all’obbligo di quarantena domiciliare imposto ai giocatori della società Torino F.C. dall’ASL territorialmente competente.
Il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, inclusa la sua appendice esplicativa, ha, anzi, rispetto al primo valenza di mero fatto e come tale va apprezzato.
Ciò che rileva è, pertanto, essenzialmente che la misura imposta, così come specificato, quanto alla sua durata temporale, dal su indicato atto, in data 1° marzo 2021, e, quanto alla sua (definitiva) portata, dal separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, ha dettato una regola (rectius obbligo) di condotta non derogabile dai singoli giocatori, limitando la loro libertà di muoversi liberamente sul territorio nazionale e, di riflesso, quella del gruppo squadra della società Torino F.C. di svolgere la propria attività.
6.3.3) Sicché, la disapplicazione invocata dall’odierna ricorrente, se attuata, si sarebbe tradotta/tradurrebbe in una forzatura sotto il profilo giuridico, non rispettosa dei dettami minimi di uno Stato di diritto, in quanto disposta, non solo al di fuori dei presupposti che consentono e, anzi, impongono la valutazione e, occorrendo, la disapplicazione dell’atto adottato dall’Autorità, ma soprattutto in malam partem e per di più a scapito di un soggetto, la società Torino F.C., addirittura estraneo all’imposizione in sé e per sé considerata, la cui attività e, segnatamente, quella del suo cd. “gruppo squadra” ne è stata, però, ineluttabilmente (rectius forzatamente) condizionata.
Vero è, infatti, che la misura che qui rileva è annoverabile tra le misure di carattere individuale previste dal legislatore “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” e ha riguardato, come già dianzi evidenziato, i singoli giocatori (nel provvedimento in data 23 febbraio 2021 si legge, invero, che “Si ritiene pertanto necessario imporre un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio…”), coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, lett. d), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35, [“ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (…) d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (…);] e 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74 (“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”).
La società Torino o meglio il Gruppo Squadra ha costituito, dunque, solo l’occasione per l’individuazione dell’ambito di applicazione/estensione della misura, ma non è la diretta/il diretto destinataria/o della misura in questione.
Analogamente a quanto accade, ad esempio, nel caso in cui il contagio riguarda uno o più alunni/studenti o insegnanti di un Istituto scolastico e la misura della quarantena preventiva viene imposta agli alunni/studenti e insegnanti della specifica classe, di più classi o dell’intero Istituto scolastico.
La Circolare Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P è, del resto, esplicita nel chiarire che “La quarantena (…) si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. (…)”.
6.3.4) Non può, dunque, in alcun modo dubitarsi che fossero i giocatori, uti singuli, ad essere incisi dalla misura imposta e tenuti al suo rigoroso rispetto durante tutta la sua vigenza, pena la commissione di una violazione sanzionata sul piano amministrativo.
Sotto il profilo fattuale, giova, infatti, ribadire che la ASL Torino, con il citato provvedimento del 23 febbraio 2021, prot. n. 53354/21, emesso a seguito della comunicazione della società Torino F.C. di positività SARS – Cov-2 di alcuni soggetti (n. 8 giocatori, di cui l’ottavo in attesa di conferma) inseriti nel “gruppo squadra”, rilevata l’altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di c.d. variante inglese, imponeva un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, precisando che “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”, fermo restando, in ogni caso, “l’isolamento domiciliare dei soggetti positivi, che andranno trattati secondo le indicazioni ministeriali…”.
Trattasi, con tutta evidenza, di provvedimento che - inclusa la sua appendice esplicativa circa il calcolo della durata temporale del divieto imposto (rectius dell’individuazione del giorno iniziale di validità e, conseguentemente, di obbligatorietà della misura) - è stato emesso dall’ASL, per la parte che qui assume specifico rilievo, nell’esercizio del potere previsto e attribuito dall’art. 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, la cui violazione è punita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto stesso, con “la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” ovvero con il “pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000…”).
Si tratta, dunque, di una misura, emessa in forza di una norma di legge che trova applicazione sull’intero territorio dello Stato e nei confronti di tutti i consociati, inclusi i calciatori, e che, con riguardo alla società Torino che ne ha subito e dovuto sopportare le conseguenze, può, a ragione, integrare i presupposti della causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 NOIF (“1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”), che consente, come di fatto ha consentito, di escludere l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3 [n.d.r. l’art. 53, comma 2, NOIF stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, (…) nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S”].
6.3.5) Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente [ovvero che la disposizione generale di cui all’art. 55 NOIF non potrebbe operare con riferimento alla pandemia se non secondo quanto stabilito, in via speciale, dalle “Regole relative impatto COVID-19 – Gestione casi di positività e rinvio gara”, disposte, “in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla… stagione sportiva 2020/2021”, dal Consiglio di Lega in data 30 settembre - 1° ottobre 2020 ( C.U. n. 51 in data 2 ottobre 2020)], ritiene, invero, il Collegio che la medesima trascura di considerare che le disposizioni dettate, pur perseguendo “l’obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisi, dei Tifosi e degli Sponsor” (vedi primo “considerato”), non precludono, pur tuttavia, l’ingresso tout court della causa di forza maggiore, laddove riconducibile a prioritarie esigenze di tutela della salute collettiva.
Le stesse disposizioni, oltre a precisare che resta “in ogni caso, prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori e di rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione vigenti al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2” (sempre primo “considerato”), stabiliscono, infatti, a chiare lettere, che sono fatti salvi “gli eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”.
Nel caso di specie, il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, oltre ad imporre la misura della quarantena ai singoli componenti del Gruppo Squadra del Torino F.C., con tutte le conseguenze già dianzi evidenziate, era stato, peraltro, anche alquanto esplicito nell’affermare che la gestione del gruppo stesso non potesse più avvenire “con le attuali modalità, specie per ciò che concerne le attività collettive” e nel precisare che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici potrà essere valutata la ripresa degli allenamenti individuali”.
Quello successivo del 1° marzo 2021, prot. n. 59662, emesso a sostanziale conferma di quanto già comunicato con mail del 28 febbraio 2021, aveva poi concordato sulla sola ripresa degli “allenamenti in forma individuale” per i componenti del Gruppo Squadra risultati negativi al SARS-CoV-2 in esito ai tamponi molecolari eseguiti in data 27 febbraio 2021, precisando, pur tuttavia, che “i trasferimenti da e per il campo di allenamento dovranno avvenire solo individualmente mediante mezzo proprio…” e, soprattutto, che “al momento è da escludere la ricostituzione del gruppo squadra in bolla…”.
Il che, avuto riguardo alla precisazione circa il computo dei giorni di validità disposta con separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, corrobora ulteriormente la ricorrenza del factum principis, impeditivo alla partecipazione alla competizione del 2 marzo 2021 da parte della società Torino F.C. e tale correttamente ritenuto sussistente dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte Sportiva d’Appello.
6.3.6) Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni della Corte - che a sua volta richiama quanto statuito dal primo Giudice - per cui “.... la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva (…)”.
7) In definitiva, il ricorso principale è infondato e va respinto, avendo la Corte Sportiva d’Appello correttamente escluso la invocata disapplicazione della misura e ritenuto ricorrere la causa della forza maggiore.
8) Relativamente alla impugnazione in via incidentale del Torino si rilevano, invece, profili di inammissibilità, che conducono alla relativa declaratoria, in quanto trattasi di valutazioni non sindacabili in sede di legittimità, peraltro - come rilevato dalla S.S. Lazio - non necessarie ai fini della decisione.
9) Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite
Respinge il ricorso principale presentato dalla società S.S. Lazio S.p.a..
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla società Torino F.C. S.p.a..
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2021.
Il Presidente                       La Relatrice
F.to Franco Frattini            F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma in data 19 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it